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Tutte le sentenze

Lavoro

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ordinanza del 27 marzo 2025 n. 8154

Ai fini disciplinari non rileva la qualificazione penale dell’addebito

Con l’ordinanza citata, la Suprema Corte afferma che per la determinazione della consistenza dell'illecito disciplinare non rileva, di regola, la qualificazione fattane dal punto di vista penale, essendo sufficiente che i fatti addebitati rivestano il carattere di grave negazione dell'elemento essenziale della fiducia.

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che, al fine della configurazione dell'illecito disciplinare consistente nella sottrazione di beni o di denaro dell’azienda, non è necessario che ricorrano di tutti gli elementi della fattispecie penalmente rilevante dell'appropriazione indebita.

Ciò, secondo i Giudici di legittimità, rappresenta la logica conseguenza delle differenti finalità alle quali è ispirato il diritto penale nella configurazione delle singole fattispecie di reato rispetto al diritto del lavoro.

Nell'ambito di quest’ultimo, continua la sentenza, la condotta disciplinarmente rilevante, con specifico riferimento al profilo di interesse, è quella che, comunque, configuri grave negazione dei doveri scaturenti dal rapporto di lavoro e, in quanto tale, giustifichi l’immediata espulsione del dipendente, a prescindere dal rilievo penale del comportamento.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal lavoratore, confermando l’illegittimità dell’impugnato recesso.


Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ordinanza del 3 aprile 2025 n. 8857

Ritorsivo il recesso del lavoratore che testimonia a favore di un collega

Con l’ordinanza citata, la Cassazione afferma che è ritorsivo il licenziamento irrogato al lavoratore per aver reso, nell’ambito di un giudizio intentato da un collega, una testimonianza ritenuta dal datore falsa in quanto contrastante con i propri assunti difensivi.

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che il licenziamento è ritenuto ritorsivo se il motivo illecito risulta essere stato effettivamente unico, esclusivo e determinante.

Per la sentenza, presupposto essenziale per la declaratoria di ritorsività è il previo accertamento dell’insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento.

Alla luce di ciò, secondo i Giudici di legittimità, nel caso di specie, il carattere ritorsivo del licenziamento è rappresentato dall’intento di reagire all’esito vittorioso del giudizio all’interno del quale il dipendente ha testimoniato in maniera contraria alla società.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società, confermando la nullità dell’impugnato recesso.

Diritto condominiale

Cassazione Civile, Sez. II, Sentenza, (data udienza 12.12.2024) del 28 marzo 2025, n. 8254

Assemblea dei condomini e deliberazioni (supercondominio) – legittimazione attiva e passiva

L'assemblea dei rappresentanti dei condomini di un supercondominio, ai sensi dell'art. 67, commi 3 e 4, disp. att. c.c., può essere impugnata da ogni singolo condomino se il rispettivo rappresentante sia stato assente, dissenziente o astenuto. La nomina del rappresentante per la gestione ordinaria delle parti comuni e la nomina dell'amministratore non preclude ai singoli condomini il diritto di contestare la validità delle decisioni assembleari. Tuttavia, se il rappresentante ha votato favorevolmente, la tutela dei condomini si realizza nei confronti del rappresentante secondo le regole del mandato.

La Corte di Cassazione, infatti, afferma che: “mentre le incombenze del rappresentante all'assemblea di ciascun condominio sono esplicitamente ristrette dall'art. 67, terzo comma, disp. att. c.c., alla "gestione ordinaria delle parti comuni a più condominii" e alla "nomina dell'amministratore", l'art. 2347, primo comma, c.c., nell'ipotesi di comproprietà di azioni societarie (analogamente l'art. 2468, quinto comma, c.c. per la comproprietà di quote), prescrive che tutti "i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106" […] Viceversa, l'art. 67, terzo comma, disp. att. c.c. si riferisce solo ai diritti amministrativi di supercondominio, ovvero all'esigenza di manifestare in assemblea, per il tramite del rappresentante del condominio facente parte del supercondominio, una volontà unitaria in tema di gestione ordinaria delle parti comuni e di nomina dell'amministratore, volontà che deve formarsi in ciascun condominio e deve essere dichiarata con l' intervento ed il voto assembleare spendendo il nome all' intera compagine condominiale.”.

Diritto assicurativo

Cassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, (data udienza 03.02.2025) del 31 marzo 2025, n. 8389

Assicurazione delle responsabilità civile – danni da cose in custodia – art. 2051 c.c

La prova liberatoria gravante sul custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. non si realizza con la mera incompatibilità tra il giudicato penale di assoluzione per il sindaco e l'accertamento in sede civile dell'assenza di caso fortuito. La persistenza di un nesso di causalità tra la condizione della strada e il danno rivendicato deve essere provata con specifico richiamo a evidenti circostanze idonee ad escludere la responsabilità del custode.

Secondo la Suprema Corte, infatti: “deve escludersi il carattere dirimente, sul piano istruttorio, del giudicato penale (di assoluzione) emesso nei confronti del Sindaco del Comune ricorrente in relazione alla prova di tale caso fortuito, attesa la piena compatibilità del ridetto esito giudiziale penalistico con il riconoscimento dell' insussistenza di alcun caso fortuito, non potendo ritenersi esclusa, una volta accertata negativamente la sussistenza di una responsabilità propria del Sindaco nella manutenzione della strada, la persistenza in ogni caso di uno specifico nesso di causalità tra l'uso di tale strada e la provocazione dei danni lamentati in questa sede, accanto alla mancata dimostrazione dell'intervento di uno specifico caso fortuito idoneo a interrompere tale nesso (ai sensi dell'art. 2051 c.c.)”.

Diritto bancario

Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, (data udienza 26.02.2025) del 28 marzo 2025, n. 8177

Strumenti finanziari (valori mobiliari) – intermediazione finanziaria – nullità negoziali e valutazione delle prove

Nel caso di polizze assicurative a contenuto finanziario, il mancato conferimento di un incarico di prestazione di servizi di investimento da parte del cliente alla banca comporta l'inapplicabilità delle normative relative alla stipula di contratti-quadro (art. 23 TUF) e del regolamento attuativo dell'art. 21 TUF. Infatti, pur ipotizzando la natura finanziaria di una polizza, senza la suddetta prova, la banca è considerata come intermediaria della compagnia assicurativa, per cui non è richiesta la stipula del suddetto contratto.

Per la Suprema Corte, infatti: “le nullità negoziali che non siano state rilevate d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in cassazione, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti e, inoltre, le nuove censure sono suscettibili di considerazione solo se fondate su tempestive allegazioni, alle quali devono necessariamente coordinarsi (Cass., n. 20713/2023; n. 28983/2023). Nel caso concreto, non risultano allegazioni specifiche afferenti alla questione del richiamato "rischio demografico", in ordine alla questione che sarebbe dirimente per qualificare il negozio invocato come contratto d'assicurazione, riguardo al carattere irrisorio o meno dell'indennizzo da versare in caso di morte dell'assicurato, come desumibile dalla giurisprudenza di questa Corte (v. Cass., n. 21022/2024)”.

Real Estate

Cassazione Civile, Sez. V, Ordinanza, (data udienza 21.01.2025) del 27 marzo 2025, n. 8131

Vendite speciali di immobili – Imposta ipotecaria e catastale e agevolazione prima casa - successione ereditaria, accertamento

In ipotesi di successione ereditaria avente ad oggetto fabbricati, ai fini della individuazione della disciplina applicabile in materia di imposta ipotecaria e catastale e della possibilità di fruizione della agevolazione prima casa, il momento impositivo va individuato non nella data di apertura della successione, bensì nell'epoca della esecuzione delle relative formalità, con la conseguenza che la misura dell'imposta è determinata sulla base delle norme a questa data vigenti.

La Corte di Cassazione precisa, infatti, come si debba ribadire: “principio secondo cui in tema di imposte catastali e ipotecarie connesse alle formalità di trascrizione, iscrizione e rinnovazione, in forza del principio della correlazione tra servizio reso e imposta, il momento impositivo va individuato nella esecuzione di dette formalità, con la conseguenza che la misura dell'imposta è determinata sulla base delle norme a quel momento vigenti (vedi Cass. n. 4571/2019).”.

Diritto fallimentare

Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, (data udienza 12.03.2025) del 25 marzo 2025, n. 7878

Concordato preventivo – voto dei creditori e attestazione di veridicità dei dati aziendali

L'attestazione di veridicità dei dati aziendali è crucialmente rilevante per la consapevolezza del voto dei creditori e costituisce condizione di ammissibilità del concordato preventivo. L'emergere di carenze informatiche o inesattezze sostanziali può giustificare la revoca dell'ammissione al concordato, risultando irrilevante un'eventuale nuova attestazione.

La Suprema Corte ricorda, infatti, come: “Ove nel corso della procedura emerga che siffatta condizione mancava al momento del deposito della proposta, il Tribunale può revocare ex art. 173, terzo comma, L. Fall. l'ammissione al concordato, restando irrilevante una eventuale nuova attestazione di veridicità (Cass., n. 7975/2017); nel qual caso, il Tribunale esercita il sindacato sulla veridicità dei dati aziendali esposti nei documenti prodotti unitamente al ricorso sotto il profilo della loro effettiva consistenza materiale e giuridica, al fine di consentire ai creditori di valutare poi la convenienza della proposta e la stessa fattibilità del piano (Cass., n. 2130/2014). Questo pregnante controllo deriva dall'oggetto dell'analisi inerente ai "dati aziendali" e non ai soli "dati contabili", atteso anche il venir meno del requisito di ammissibilità del concordato costituito dalla regolare tenuta della contabilità (Cass., n. 2130/2014, cit.).”.


Tribunale Catania, 23 marzo 2025, Pres. Sciacca, Est. Bellia

Liquidazione Giudiziale - Procedimento unitario - Requisiti dimensionali minimi per l’apertura della procedura - Poteri officiosi del tribunale ex artt. 41, 42 e 367 CCII

Nel nuovo contesto dell’istruttoria del procedimento unitario, in cui la presenza dell’indice di insolvenza può comportare l’apertura anche di una di liquidazione controllata, al fine di valutare la sussistenza dei requisiti, il Tribunale di Catania ha ritenuto che l’art. 121 CCII, non richiede a carico del debitore un onere probatorio pieno come quello precedentemente prescritto dall’art. 1, comma 2, L. fall. vista la possibilità per il Giudice di utilizzare i maggiori poteri attributi all'art. 41, comma 6, CCII, art. 42, commi 1 e 2, CCII e art. 367, commi 3 e 6, CCII.

Risarcimento danni

Cassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, (data udienza 14.01.2025) del 21 marzo 2025, n. 7580

Responsabilità civile – danni causati dalla fauna selvatica – onere della prova

In caso di risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica, la responsabilità si inquadra nell'art. 2052 c.c. e non nell'art. 2043 c.c., con la conseguenza che il diverso regime dell'onere della prova prevede una presunzione di responsabilità in capo al soggetto individuato come proprietario, salvo che quest'ultimo dimostri il caso fortuito.

La Corte di Cassazione espone, infatti, come “La giurisprudenza di questa Corte ha, da alcuni anni a questa parte, ritenuto di inquadrare la responsabilità per i danni causati dalla fauna selvatica nell'ambito dell'art. 2052 c.c. superando la precedente impostazione che la riconduceva alla regola generale di cui all'art. 2043 c.c.” e come “Riepilogativa delle più attuali posizioni della giurisprudenza di legittimità è la pronuncia di Cass., 3, n. 17253 del 21/6/2024, secondo cui "In caso di proposizione di domanda di risarcimento dei danni da fauna selvatica, la scelta tra l'applicazione dell'art. 2043 c.c. o dell'art. 2052 c.c. non attiene alla qualificazione giuridica della domanda, bensì al riparto dell'onere della prova, con la conseguenza che non può formarsi il giudicato sostanziale sull'error in procedendo eventualmente commesso". Si veda altresì Cass., 3, n. 31330 del 10/11/2023 secondo cui " in tema di ricorso per cassazione, stabilire se un fatto illecito resti disciplinato dall'art. 2043 c.c. o dall'art. 2052 c.c., quando sia mancata nei gradi di merito una pronuncia espressa, è questione di individuazione della norma applicabile e non di qualificazione giuridica della domanda che, pertanto, può essere prospettata per la prima volta in sede di legittimità".

Obbligazioni e contratti

Cassazione Civile., Sez. I, Ordinanza, (data udienza 13.03.2025) del 28 marzo 2025, n. 8173

Obbligazioni e contratti – adempimento – art. 119 T.U.B. e diritto del cliente di ottenere dalla banca la consegna di copia della documentazione delle operazioni effettuate negli ultimi dieci anni)

Il diritto del cliente di ottenere dalla banca la consegna di copia della documentazione delle operazioni effettuate negli ultimi dieci anni, previsto dall'art. 119 TUB, costituisce un diritto sostanziale autonomo che può essere esercitato mediante ricorso per decreto ingiuntivo. Tale diritto si configura come un'obbligazione di dare, non di facere, e non è subordinato alla previa restituzione dei costi di produzione della documentazione.

Per la Suprema Corte, infatti, dal momento che “questa Corte ha, ormai da tempo, chiarito che il diritto del cliente di ottenere dall' istituto bancario la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio, previsto dal quarto comma dell'art. 119 TUB, si configura come vero e proprio diritto sostanziale la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica finale e non strumentale, il cui riferimento sistematico generale può ravvisarsi negli obblighi integrativi strumentali di cui agli artt. 1175, 1374 e 1375 c.c. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11733 del 19/10/1999; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12093 del 27/09/2001; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 13277 del 28/05/2018; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 35039 del 29/11/2022) e che si applica anche a situazioni soggettive che, se pur derivanti da un rapporto concluso, non hanno ancora esaurito nel tempo i loro effetti (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11004 del 12/05/2006; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15669 del 13/07/2007)”, “In quanto autonomo diritto sostanziale, quindi, lo stesso, in caso di inottemperanza dell'istituto di credito, ben può trovare autonoma tutele in sede giurisdizionale, e cioè essere oggetto di una specifica domanda volta a conseguire la condanna all'adempimento dell'obbligo legale, al di là della finalità posta alla base della domanda medesima”.