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Parità di genere: un traguardo ancora distante

In data 24.02.2025 l’INPS ha pubblicato il Rendiconto di genere che fotografa una situazione ancora molto preoccupante della condizione femminile in Italia. Infatti, benché le donne risultino più istruite, rappresentando il 52,6% dei diplomati e il 59,9% dei laureati, emerge una disparità salariale che rende evidente quanto sia ancora lungo il cammino verso la parità di genere e quanto il genere femminile si trovi a dover coniugare ancora troppo faticosamente vita familiare e vita lavorativa. Ecco i dati più salienti evidenziati per l’anno 2023: Gendergap di 17,9 punti percentuali: il tasso di occupazione femminile si è attestato al 52,5%, quello degli uomini al 70,4%; Tasso occupazione femminile pari solo al 42,3% sul totale della popolazione; Instabilità occupazionale prevalentemente femminile: solo il 18% delle assunzioni di donne sono a tempo indeterminato, contro il 22,6% degli uomini; Tipologia di contratto di lavoro: le assunzioni a tempo indeterminato delle donne sono il 36,1% contro il 63,1% degli uomini, mentre per i contratti a termine la situazione è più paritaria: 43,8% delle donne contro il 56,2% degli uomini; Maggior ricorso al contratto part time: il 64,4% delle lavoratrici sceglie l’orario ridotto e anche il part time involontario è prevalentemente femminile; Stipendi inferiori per le lavoratrici di oltre 20 punti percentuali rispetto agli uomini; Ruoli dirigenziali: solo il 21,1% della popolazione femminile ricopre questo ruolo e solo il 32,4% di esse appartiene alla categoria di Quadro; Congedo parentale utilizzato dalle lavoratrici madri per un numero di giornate pari a 14,4 milioni, a fronte di appena 2,1 milioni di giornate fruite dai lavoratori padri; Pensioni di anzianità e di invalidità femminili inferiori del 25,5% e del 32% rispetto agli uomini, mentre nelle pensioni di vecchiaia il divario raggiunge addirittura il 44,1%.

Rimborsi spese e trasferte dei lavoratori

La legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024) ha introdotto modifiche sulle regole di gestione dei rimborsi spese e delle trasferte effettuate dai lavoratori, soci, amministratori e collaboratori a partire dal 1° gennaio 2025. La modifica legislativa introduce la regola che solo il pagamento con strumenti tracciati comporterà per il lavoratore la garanzia dell’esenzione fiscale e previdenziale e per l’azienda la piena deducibilità fiscale. In attesa dei chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, qui di seguito i principi alla base della modifica; in particolare: i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi, NCC), non concorrono alla formazione del reddito per il lavoratore solo qualora le spese stesse siano effettuate con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23, D.Lgs. n. 241/1997 (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari); I rimborsi analitici relativi alle spese sostenute per le trasferte dei dipendenti relative a prestazioni alberghiere, somministrazione di alimenti e bevande, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, potranno essere deducibili ai fini IRES sempre qualora effettuati mediante pagamenti tracciabili; Viene inoltre prevista l’esenzione delle spese di viaggio e trasporto che, qualora documentate e comprovate, non solo alle trasferte fuori del territorio comunale ma anche a quelle effettuate entro il territorio comunale. E’ necessario quindi per le aziende adottare nuove politiche e strumenti per uniformarsi alle nuove disposizioni al fine di agevolare entrambe le parti nella delle spese relative agli spostamenti lavorativi.

T.U.N. — “Tabella unica nazionale delle macrolesioni”, in vigore dal 5 marzo 2025

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 2025il Decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2025, n. 12 con cui è stata istituita la Tabella Unica Nazionale (T.U.N.) per il risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità (o macrolesioni) conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché conseguenti all'attività dell'esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata. La T.U.N. sostituirà a partire dal 05.03.2025 le tabelle in precedenza utilizzate dai differenti Tribunali di merito con riferimento ai sinistri e agli eventi clinici verificatisi a partire dalla data di attuazione del Decreto. Il Decreto si compone di due allegati:  1) il primo fornisce i coefficienti da applicare per calcolare il valore economico del punto di invalidità, con una riduzione progressiva in relazione all’età del danneggiato;  2) il secondo riporta le tabelle relative al danno biologico e morale, con i valori corrispondenti per i diversi livelli di invalidità e per le diverse fasce di età. Il nuovo sistema, che prevede una formula uniforme, include anche la liquidazione per il danno temporaneo e del danno morale e costituisce uno strumento flessibile per il Giudice nella valutazione e nella personalizzazione del risarcimento dei danni.

Parlamento: convertito in legge il decreto Milleproroghe 2025

Il Parlamento ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2025, la Legge 21 febbraio 2025, n. 15, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi. Per quanto riguarda la materia lavoro, viene confermata la proroga al 31 dicembre 2025 dell’utilizzo della causale basata sulle « esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva », che le parti (datore di lavoro e lavoratore) potranno apporre al contratto individuale di lavoro qualora la contrattazione collettiva non abbia individuato proprie causali all’avvio di contratti a tempo determinato.

Decreto NIS 2 – ambito di applicazione e relativi adempimenti

“Recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148” ), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 01.10.2024 n. 230” Oggetto Con il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, l’Italia ha recepito nell’ordinamento nazionale la direttiva (UE) 2022/2555 (“ NIS 2 ”) relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione. Le disposizioni normative prevedono specifici obblighi  applicabili a tutti i soggetti che si riconoscono in uno dei settori  previsti dalla nuova normativa e presentino i requisiti dimensionali previsti  (>50 dipendenti e >10.000.000,00 € di fatturato annuo riferito al gruppo). Entro il 28 febbraio 2025  i soggetti privati a cui si applica la NIS2 avevano l’obbligo di registrarsi sulla piattaforma digitale dell’Autorità per la Cybersicurezza Nazionale ( ACN ). La registrazione si compone di tre fasi: il censimento del Punto di Contatto  (soggetto destinatario delle comunicazioni con l’ACN), la sua associazione al soggetto NIS 2 e la compilazione della dichiarazione. La mancata registrazione è una violazione assistita da una sanzione amministrativa pecuniaria con un importo fino al 0.1% del fatturato annuo  del soggetto obbligato. Ambito di applicazione Il decreto NIS2 si applica ai soggetti dei c.d. “settori ad alta criticità” e “altri settori critici” che superano i massimali per le piccole imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, dell’allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE. L’art. 3, comma 2, del decreto NIS, testualmente riporta che “ il presente decreto si applica ai soggetti di cui all’allegato I e II, che superano i massimali per le piccole imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, dell’allegato alla raccomandazione 2003/361/CE ”. L’articolo 2, paragrafo 2, dell’allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE stabilisce che “ nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un’impresa che occupa meno di 50 persone e   realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR ”. Dunque, si rinvengono criteri di calcolo dei dati delle imprese per l’assoggettamento alla normativa, ma nessuna disposizione sulla rilevanza – cumulativa o alternativa – degli effettivi e/o delle soglie finanziarie di un’impresa che si aggiunga a quanto previsto dall’articolo 2, paragrafo 2, della Raccomandazione 2003/361/CE A ciò si aggiunga che l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ha pubblicato la FAQ 2.3 - Sezione “ Ambito di applicazione ” -, fornendo un indirizzo interpretativo che integra il dettato normativo del Decreto NIS, rinviando anche alla Raccomandazione 2003/361/CE, ma discostandosi dai commi 2 e 4 del medesimo decreto, in quanto ritiene che gli elementi afferenti agli effettivi e alle soglie finanziarie di un’impresa non debbano intendersi come cumulativi (come visto sopra, da un’interpretazione del Decreto NIS in combinazione con la Raccomandazione 2003/361/CE), ma come criteri potenzialmente alternativi. La FAQ 2.3 infatti indica che: “(…) Se i valori dei parametri contabili sono superati entrambi, oppure se si supera anche solo il criterio del numero di effettivi, si ricade nella categoria di PMI superiore ”, chiarendo, a titolo esemplificativo, che “ un’organizzazione con meno di 10 occupati, un fatturato di almeno 50 milioni e un bilancio di almeno 43 milioni, ricade nella categoria delle grandi imprese ”. Ciò apparentemente genera contrasto interpretativo, che occorre superare di volta in volta, vagliando il caso concreto, tenendo a mente che le FAQ non sono fonti del diritto, né possono essere assimilate a strumenti di interpretazione autentica. Obblighi per le aziende Le aziende soggette alla Direttiva NIS2 devono adottare misure tecniche, organizzative e operative per ridurre il rischio di incidenti informatici garantendo la conformità alla normativa Le aziende devono implementare le misure tecniche e organizzative già in essere tenuto conto delle disposizioni in materia di privacy e sicurezza già vigenti, al fine di migliorarle e adeguarle al nuovo contesto di mercato

Il punto della Cassazione contro le malattie strategiche del lavoratore

In Germania esiste la particolarità che nelle prime sei settimane di malattia il datore di lavoro paga l’intero stipendio per il lavoratore malato, mentre l’INPS tedesca subentra solo dalla settima settimana in poi, pagando il 70% a titolo di indennità di malattia. Senza entrare nei particolari, nella maggior parte dei casi ciò comporta una diminuzione dell’introito mensile. Tale procedura, tuttavia, ha comportato in molti casi a situazioni di frode ai danni del datore di lavoro. Ad esempio: il lavoratore dichiara di essere ammalato fra il giorno successivo al licenziamento / dimissione fino all’inizio del nuovo posto di lavoro oppure il lavoratore chiede le ferie in un determinato mese e, in caso di rifiuto da parte del datore di lavoro, presenta un certificato di malattia. La Cassazione, con una serie di sentenze, ha cambiato rotta dall’anno 2021 in poi, ritenendo che in quei casi venga meno la prova della malattia tramite il certificato medico, mettendo a carico del lavoratore l’ulteriore onere della prova di malattia; in mancanza di prova, il datore può detrarre dallo stipendio dovuto al Lavoratore fino a sei settimane di stipendio. Tale indirizzo giurisprudenziale si sta consolidando sempre di più.