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Lavoro

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 4 febbraio 2025, n. 2618

Congedo parentale e altra attività lavorativa

L'uso del congedo parentale per svolgere attività lavorativa, in contrasto con la finalità di assicurare l'assistenza affettiva e materiale del genitore al figlio nei primi anni di vita, costituisce abuso del diritto e può integrare giusta causa di licenziamento.

La Corte ha così precisato che " l'art. 32, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 151 del 2001, nel prevedere - in attuazione della legge delega n. 53 del 2000 - che il lavoratore possa astenersi dal lavoro nei primi otto anni di vita del figlio, percependo dall'ente previdenziale un'indennità commisurata ad una parte della retribuzione, configura un diritto potestativo che il padre-lavoratore può esercitare nei confronti del datore di lavoro, nonché dell'ente tenuto all'erogazione dell'indennità, onde garantire con la propria presenza il soddisfacimento dei bisogni affettivi del bambino e della sua esigenza di un pieno inserimento nella famiglia; pertanto, ove si accerti che il periodo di congedo viene utilizzato dal padre per svolgere una diversa attività lavorativa, si configura un abuso per sviamento dalla funzione del diritto, idoneo ad essere valutato dal giudice ai fini della sussistenza di una giusta causa di licenziamento, non assumendo rilievo che lo svolgimento di tale attività contribuisca ad una migliore organizzazione della famiglia".


Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 12 febbraio 2025, n. 3607

Controlli del datore di lavoro a mezzo agenzia investigativa

Con la sentenza citata, la Corte ha precisato che sono legittimi i controlli del datore di lavoro ove siano finalizzati a verificare comportamenti del lavoratore che possano integrare attività fraudolente (nel caso di specie uso improprio del mezzo aziendale per fini personali ed extra-lavorativi in orario di lavoro retribuito).

La Corte ha così statuito: "I controlli del datore di lavoro, anche a mezzo di agenzia investigativa, sono legittimi ove siano finalizzati a verificare comportamenti del lavoratore che possano integrare attività fraudolente, fonti di danno per il datore medesimo, non potendo, invece, avere ad oggetto l'adempimento/inadempimento della prestazione lavorativa, in ragione del divieto di cui agli artt. 2 e 3 St. lav. Nella fattispecie di causa il controllo non era diretto a verificare le modalità di adempimento della prestazione lavorativa, bensì la condotta fraudolenta di assenza del dipendente dal luogo di lavoro, nonostante la timbratura del badge; neppure sussiste la lamentata violazione della privacy del dipendente, seguito nei suoi spostamenti, in quanto il controllo era effettuato in luoghi pubblici e finalizzato ad accertare le cause dell'allontanamento; l'attività fraudolenta è stata ravvisata nella falsa attestazione della presenza in servizio e nell'utilizzo personale del mezzo aziendale, nonostante il lavoratore fosse autorizzato a usare detto mezzo solo per motivi attinenti all'attività lavorativa; ciò prescinde dall'integrazione di una fattispecie di reato o dalla quantificazione del danno, comunque riscontrabile nell'utilizzo improprio della vettura e dell'orario lavorativo retribuito".


Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 12 febbraio 2025, n. 3609

Rifiuto alla prestazione prevista da accordo aziendale

Con la pronuncia citata, la Cassazione rileva, preliminarmente, che la disciplina sopravvenuta introdotta con un accordo aziendale non può trovare applicazione nei confronti dei lavoratori aderenti a organizzazioni sindacali che abbiano espresso il loro dissenso rispetto all’accordo stesso.

Ciò posto, il lavoratore può rifiutarsi di svolgere una particolare attività, anche se la stessa è stata prevista da un accordo sindacale, solo in presenza di una violazione da parte del datore dell'obbligo di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c.

Rinvenendo quest’ultima condizione nel caso di specie, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dalla società, confermando l’illegittimità delle impugnate sanzioni disciplinari che erano state irrogate a dei lavoratori che si erano rifiutati di svolgere la prestazione secondo modalità previste da un accordo aziendale non firmato dall’organizzazione sindacale cui erano iscritti o simpatizzanti.

Diritto condominiale

Cassazione Civile, Sez. II, Ordinanza (data udienza 30 gennaio 2025) del 19 febbraio 2025, n. 4301

Legittimazione passiva per impugnazione delibere assembleari condominiali - Spese della comunione e del condominio – Spese relative a manutenzione straordinaria (parapetti dei balconi)

In materia condominiale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., solo i condomini assenti, dissenzienti o astenuti sono legittimati ad impugnare le delibere assembleari annullabili. I condomini presenti che hanno votato a favore della delibera non possono impugnarla successivamente (v. Cass. Civ. n. 5611/2019).

La Suprema Corte afferma, infatti, come: “In primo luogo, si deve osservare che la legittimazione in tema di impugnazione di delibere assembleari condominiali spetta […] dal lato passivo, al Condominio in persona dell'amministratore, senza necessità di specifica autorizzazione assembleare (cfr., tra le molte, Cass. n. 7095/2017 e Cass. n. 23550/2020).”, nonché come: “Quanto al merito, la Corte di appello ha ritenuto correttamente che la delibera impugnata si era limitata a ripartire concretamente le spese per un singolo intervento senza modificare i criteri generali di riparto, mantenendosi nell'ambito delle attribuzioni dell'assemblea, risultando quindi meramente annullabile e, in quanto tale, soggetta al termine di decadenza di cui all'art. 1137 c.c., rimasto pacificamente inosservato (sul punto si rinvia a Cass. SU 9839/2021, e a successive pronunce conformi […].”.


Cassazione Civile, Sez. II, Ordinanza (data udienza 30 gennaio 2025) del 19 febbraio 2025, n. 4340

Assemblea dei condomini e facoltà di deliberare stipula di polizza assicurativa di tutela legale condominiale

L'assemblea condominiale ha la facoltà di deliberare la stipula di una polizza assicurativa di tutela legale come spesa inerente la gestione comune dell'edificio, ai sensi dell'art. 1135 c.c.. Tale deliberazione non viola il diritto dei condomini dissenzienti, anche se comporta un onere per tutti i condomini, dal momento che la polizza assicurativa ha una funzione generale di tutela del Condominio, non riferendosi a una specifica lite.

La Corte di Cassazione afferma che: “l'assemblea condominiale ha il potere di stipulare una polizza per la tutela legale nell'ambito della propria discrezionalità gestionale. Inoltre, si è chiarito che l'articolo 1132 del codice civile non può essere invocato per invalidare la stipula della polizza, poiché questa non impone ai condomini dissenzienti di contribuire alle spese processuali di una controversia specifica, ma ha una finalità più generale di tutela del condominio. Questa Corte ha sottolineato che le spese per la stipula della polizza devono essere ripartite tra tutti i condomini in base ai criteri stabiliti dall'articolo 1123 c.c., trattandosi di una spesa relativa alla gestione comune dell'edificio (cfr., per tutte, Cass. n. 23254/2021 e Cass. n.11891/2024).”

Diritto bancario

Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza (data udienza 7 gennaio 2025) del 12 febbraio 2025, n. 3644

Intermediazione finanziaria: strumenti finanziari (valori mobiliari) – responsabilità solidale dell’Istituto di credito per i danni causati ai clienti dal Promotore finanziario (art. 31 T.U.F.)

Nell'ambito dei servizi finanziari, l'art. 31 del TUF (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) stabilisce la responsabilità solidale dell'istituto di credito per i danni causati ai clienti dal promotore finanziario. Tale responsabilità si applica anche in caso di attività illecite poste in essere dal promotore che, pur non essendo contrattualmente legato alla banca, abbia comunque ingenerato un incolpevole affidamento nel cliente circa la sua stabile integrazione nella struttura gestionale della banca.

La Suprema Corte, infatti, rammenta come “per radicare la responsabilità ex art. 31, comma 3, TUF è sufficiente sotto il profilo causale un rapporto di occasionalità necessaria "tra il fatto del promotore e le incombenze affidategli" (Cass., n. 31453/2022)” e come “l'apprezzamento della loro idoneità a rivelare collusione o consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore oggetto di un accertamento di fatto da compiersi caso per caso, è riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità (Cass., n.31894/2023), ed è incontestabile che la Corte abbia valutato gli esiti istruttori escludendo anche implicitamente ogni forma di acquiescenza da parte degli investitori.”

Real Estate

Cassazione Civile, Sez. II, Ordinanza (data udienza 10 gennaio 2025) del 13 febbraio 2025, n. 3654

Divisione, scioglimento della comunione ereditaria – prova della comproprietà sui beni dividendi: elementi indiziari e verifiche del Consulente Tecnico, in assenza di contestazioni specifiche sulla proprietà

Nei giudizi di scioglimento della comunione, la prova della comproprietà sui beni dividendi non richiede il rigore dell'azione di rivendicazione, dato che la divisione non trasferisce diritti tra i compartecipi, ma accerta un diritto comune a tutte le parti. Detta prova può essere fondata su elementi indiziari e sulle verifiche del consulente tecnico, in assenza di contestazioni specifiche sulla proprietà (v. Cass. Civ. n. 21716/2020).

La Corte di Cassazione afferma che tale principio vale, “tenuto conto, appunto, che non si fornisce la prova di un fatto costitutivo di una domanda che vede le parti in contrapposizione fra loro (Cass. n. 1065/2022)” e che “la validità dell' indirizzo interpretativo esposto perdura anche dopo la pronuncia delle SSUU della Corte di Cassazione n.25021/2019 che, "nel riconoscere che gli atti di scioglimento della comunione sono soggetti alla sanzione della nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001 e dall'art. 40, comma 2, della L. n. 47 del 1985 (Cass., S. U., n. 25021/2019), hanno chiarito che la divisione va annoverata fra gli atti ad efficacia tipicamente costitutiva e traslativa.”


Cassazione Civile, Sez. II, Sentenza (data udienza 9 gennaio 2025) del 18 febbraio 2025, n. 4146

Vendita beni immobili - azione di accertamento della donazione indiretta – imprescrittibilità dell’azione (eventuale problema di prescrizione dei soli diritti derivanti dall’atto dissimulato)

L'azione di accertamento della donazione indiretta (per vendita di beni immobili), anche se volta a far emergere il negozio realmente voluto dalle parti e ad ottenere la collazione della donazione, è per sua natura imprescrittibile. Non si pone quindi un problema di prescrizione dell'azione stessa in quanto tale, ma solo dei diritti derivanti dall'atto dissimulato, che possono essere soggetti alla prescrizione ordinaria.

La Suprema Corte precisa che: “L'azione è imprescrittibile anche quando non sia diretta ad esercitare i diritti che derivano dal negozio, ma ad es., per ottenere la collazione della donazione (cfr. in termini, Cass. 4986/1991). Analogamente, la domanda di accertamento di una donazione indiretta (che si distingue, concettualmente, dall'azione di simulazione relativa: cfr. Cass. 1986/2016; Cass. 19400/2019), è imprescrittibile in quanto azione di mero accertamento. Inoltre, la domanda del ricorrente era funzionale, non ad esercitare i diritti derivanti dal negozio, ma al diverso scopo di ottenere l'imputazione della donazione a norma dell'art. 564, comma secondo, c.c.”.

Risarcimento danni

Cassazione Civile, Sez. III, Ordinanza (data udienza 12 febbraio 2025) del 19 febbraio 2025, n. 4408

Cassazione Civile, Sez. III, Ordinanza (data udienza 12 febbraio 2025) del 19 febbraio 2025, n. 4408

Responsabilità civile, risarcimento dei danni – valenza probatoria delle risultanze di perizia, precedentemente disposta in procedimento penale nelle forme di cui all'art. 360 c.p.p., nel successivo giudizio civile – incidente occorso in ambito lavorativo

La perizia disposta nel procedimento penale, se correttamente eseguita nelle forme previste dal codice di procedura penale e con possibilità per la parte di esercitare il diritto di difesa, può essere utilizzata come prova principale anche nel processo civile successivo.

Secondo la Suprema Corte, infatti, “Tale principio trova fondamento: da un lato, nella mancanza nell'ordinamento di un qualsiasi divieto; e dall'altro, nell'assenza di una gerarchia delle prove, al di fuori dei casi di prova legale, nei quali i risultati di talune di esse debbono necessariamente prevalere nei confronti dei risultati di altre. [….] Dando applicazione a principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. nn. 9242/2016, 25067/2018 e 18025/2019)


Cassazione Civile, Sez. III, Ordinanza (data udienza 11 dicembre 2024) del 12 febbraio 2025, n. 3587

Prescrizione – richiesta di risarcimento dei danni inviata con raccomandata: requisiti per valenza interruttiva della prescrizione (responsabilità medica per decesso)

La richiesta di risarcimento dei danni inviata tramite raccomandata può avere valenza interruttiva della prescrizione se manifesta inequivocabilmente la volontà del titolare del credito di ottenere soddisfazione, non essendo necessario l'uso di particolari formule (v. Cass. Civ. n. 18904 del 17/09/2007).

La Corte di Cassazione sottolinea altresì come “per la decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento di tali danni lungolatenti è necessaria la consapevolezza non solo del pregiudizio ma anche della sua riferibilità causale (v. di recente Cass., 24/01/2024, n. 2375)

Obbligazioni e contratti

Tribunale di Catania, 25 gennaio 2024, Pres. Laurino, Est. Cassaniti

Concordato preventivo – Effetti dell’omologazione del piano sulla decorrenza degli interessi moratori

La procedura di concordato preventivo si conclude con il decreto di omologazione del piano, momento in cui cessa il divieto di maturazione degli interessi ex artt. 169 e 55 L. fall. Da tale momento, gli interessi moratori sui crediti concorsuali sono dovuti a partire dal termine di adempimento previsto dalla proposta concordataria, anche in assenza di una formale risoluzione del contratto.


Cassazione Civile, Sez. III, Ordinanza (data udienza 17 dicembre 2024) del 18 febbraio 2025, n. 4225

Scrittura privata di transazione – nullità ex art. 1261 c.c. clausola che prevede cessione di un credito litigioso in favore di legale quali competenze professionali

La clausola di una scrittura privata di transazione che prevede la cessione di un credito litigioso a favore di un legale a titolo di competenze professionali è nulla ai sensi dell'art. 1261 c.c. se tale credito è collegato a una causa di risarcimento danni promossa dai clienti, anche se il legale ha autenticato la firma o ha agito quale difensore.

Tra l’altro, la Corte di Cassazione rileva come il ricorso nei suoi motivi “Sollecita infatti una nuova valutazione del fatto, preclusa in sede di legittimità (v. tra le tante Cass., 21/1/2015 n. 961; Cass., 5/3/2002 n. 3161; Cass., 20/10/2005 n. 20322; Cass., 7/1/2014 n. 91; Cass., 28/11/2014 n. 25332; Cass., 10/9/2020 n. 18774)”.