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Bonus assunzioni 2024: esoneri contributivi ed agevolazioni per i datori di lavoro previsti dalla legge di bilancio

Decontribuzione Sud: agevolazione prorogata al 30 giugno 2024 La Decontribuzione Sud – ovvero la misura che agevola le imprese con sede nelle regioni del Mezzogiorno garantendo un esonero contributivo del 30% per ogni dipendente - è stata prorogata fino al 30.6.2024. Incentivo nuove assunzioni a tempo indeterminato Si tratta di un incentivo al 120 e al 130%, per le imprese che assumono nuovi lavoratori e lavoratrici a tempo indeterminato nel 2024. La detrazione è pari: al 120% per tutte le assunzioni a tempo indeterminato; al 130% per chi assume lavoratori “ svantaggiati ” (allegato 1 del DL n. 216/2023): L’agevolazione spetta ai soggetti che hanno esercitato l’attività nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno 365 giorni. Sono, dunque, escluse le imprese di nuova costituzione. L’incentivo, inoltre, non spetta alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa. Non è chiaro, però, quale sia la data di riferimento per la verifica del requisito. Si attende il decreto attuativo di MEF e Ministero del Lavoro. Bonus assunzione per i percettori di SFL e ADI Il bonus per l’assunzione dei percettori del reddito di cittadinanza è venuto meno dal 31 dicembre, ed è stato sostituito da due nuovi strumenti: il supporto per la formazione e il lavoro e l’assegno di inclusione. Il decreto lavoro, infatti, nel disciplinare le due nuove misure ha previsto anche l’introduzione di specifici  bonus assunzione , che prevede un esonero dal versamento della contribuzione previdenziale che viene concesso per l’attivazione di un contratto subordinato: a tempo indeterminato, pieno o parziale, di apprendistato o di trasformazione da tempo determinato; a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale. Sono previste anche agevolazioni per l’attivazione di attività lavorative autonome e per le agenzie per il lavoro. Incentivi all’assunzione dei disoccupati: bonus NASPI E’ previsto il  bonus per l’assunzione di disoccupati che percepiscono un trattamento NASPI. Consiste in un contributo mensile pari al 20% dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore, per ciascuna mensilità della retribuzione concessa al lavoratore per un periodo massimo di 2 anni. L’importo spettante non può superare l’importo dell’indennità NASPI percepita dal lavoratore. L’agevolazione non spetta per i lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti, da parte di un’impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume, ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo. Viene riconosciuto ai datori di lavoro (comprese le cooperative e le agenzie di somministrazione) che assumono lavoratori disoccupati, senza vincoli di età, a tempo pieno e indeterminato o con trasformazione da tempo determinato. Bonus assunzione under 30 e over 50 Si tratta dei bonus per i giovani con meno di 30 anni e per le persone con più di 50 anni. Il primo, spetta ai datori di lavoro del settore privato che assumono giovani che non sono mai stati assunti a tempo indeterminato e consiste in un esonero contributivo pari al 50% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali fino al raggiungimento dell’importo di € 3.000. Il secondo, invece, spetta ai datori di lavoro che assumono a tempo determinato o indeterminato soggetti con almeno 50 anni e disoccupati da almeno 12 mesi. In questo caso spetta un esonero contributivo pari al 50% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per: 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato; 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o trasformazione da tempo determinato. In entrambi i casi sono esclusi i rapporti di lavoro domestico e intermittente.

Le novità sull’assicurazione della responsabilità civile autoveicoli

La recente approvazione del D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184  - (G.U. n.290 del 13 dicembre 2023) di recepimento della  direttiva UE 2021/2118  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante la modifica della  direttiva 2009/103/CE , introduce nuove disposizioni in materia di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione di autoveicoli ed il controllo dei correlati obblighi, attraverso una serie di interventi di adeguamento del diritto interno al fine di uniformarne l’applicazione rispetto alla disciplina comunitaria vigente in ambito assicurativo della r.c.a. In particolare, la norma contiene la regolamentazione dei seguenti istituti: l’individuazione dello Stato membro di ubicazione del rischio assicurato nuova definizione normativa di veicolo e di “uso” dello stesso; estensione della nozione di veicolo a quelli elettrici tra cui i monopattini; definizione dell’obbligo assicurativo legato alla funzione del veicolo quale mezzo di trasporto al momento del sinistro e non alla sua circolazione; introduzione di nuove disposizioni sanzionatorie e deroghe all’obbligo assicurativo; previsioni in materia di obbligo assicurativo per gare e competizioni sportive, adeguamento degli importi minimi assicurati e del Preventivatore; introduzione di regole uniformi negli Stati UE in tema di “attestati di rischi; nuove disposizioni in tema di copertura assicurativa del “rimorchio” di un veicolo nuove disposizioni in tema di Solvency delle imprese di assicurazioni operanti in UE e nuova disciplina di liquidazione dei sinistri in caso di solvency delle imprese di assicurazioni. Seguirà sul nostro sito pubblicazione per approfondire questa tematica e vi rinviamo nel caso di Vostro interesse alla relativa lettura.

Esonero contributivo lavoratrici madri

L’Inps, con circolare n. 27 del 31 gennaio 2024, fornisce indicazioni in merito all’esonero contributivo dei contributi previdenziali   per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, per le  lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo (articolo 1, comma 180, della Legge n. 213/2023 – Legge di Bilancio 2024). Il medesimo esonero è riconosciuto, in via sperimentale, ai sensi del comma 181 della citata legge, per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 ,  anche alle lavoratrici madri di due figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. L’esonero di cui all’articolo 1, commi 180 e 181, della legge di Bilancio 2024, è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al 100% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare e applicare su base mensile.

I minimali e massimali Inps di retribuzione per l'anno 2024

L'Inps, con circolare n. 21 del 25 gennaio 2024, ha reso noto i valori dei minimali e massimali di retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, a decorrere dal 1° gennaio 2024. I valori riguardano: minimali di retribuzione giornaliera; minimali per i lavoratori a tempo parziale; aliquota aggiuntiva dell'1%; massimale della base contributiva e pensionabile; limite retributivo per copertura assicurativa; importi che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente; retribuzione annua per periodi di congedo straordinario, previsti dall'art. 42, comma 5, del Decreto Legislativo n. 151/2001, riconosciuti in favore dei familiari di portatori di handicap.

Nuovi importi per trattamenti di integrazione salariale e indennità di disoccupazione NASPI

L'Inps, con circolare n. 25 del 29 gennaio 2024, ha reso noto i nuovi importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e indennità di disoccupazione NASPI, relativi all'anno 2024: Trattamenti di integrazione salariale: Importo lordo di 1.392,89€, pari ad un importo netto di 1.311,56€ Indennità di disoccupazione NASPI: Retribuzione 1.425,21€ - Importo massimo 1.550,42€.

Coop sociali: firmato il verbale di accordo per il rinnovo del CCNL

In data 26 febbraio 2024, AGCI Imprese Sociali, Confcooperative Federsolidarietà, Legacoop Sociali ed i sindacati FP CGIL, FP CISL, FISASCAT CISL, UIL FPL e UILTUCS, hanno sottoscritto il  verbale di accordo  per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per le lavoratrici ed i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale, educativo e di inserimento lavorativo. Vengono incrementati i minimi conglogati della retribuzione come segue per il livello C1: 60 euro con la mensilità di febbraio 2024; 30 euro con la mensilità di ottobre 2024; 30 euro con la mensilità di ottobre 2025.