Vai al contenuto principale
Tutte le sentenze

Lavoro

Cassazione Sez. Lav., 23 gennaio 2024, n. 2274

Legittimità del doppio licenziamento del lavoratore

La Cassazione afferma che è legittima l’intimazione da parte del datore di un secondo licenziamento in pendenza di un giudizio avente ad oggetto un precedente recesso, per quanto la seconda sanzione espulsiva nasca come destinata a non avere effetti se la prima non sia caducata.

Secondo i Giudici di legittimità, ne consegue che entrambi gli atti di recesso sono in sé astrattamente idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto, dovendosi ritenere il secondo licenziamento produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente.

Dunque, per la sentenza, il giudice del secondo licenziamento, se il giudizio sul primo licenziamento non sia ancora giunto ad una sentenza passata in giudicato, deve pronunciarsi sulla legittimità o meno di esso e non sul nesso tra lo stesso ed il primo, proprio perché quel nesso si definisce solo al momento finale del giudicato formatosi sul primo licenziamento.


Cassazione ordinanza n. 87 del 3 gennaio 2024

Licenziamento motivo oggettivo e reintegra

La Cassazione afferma che, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 7, della L. 300/1970, il giudice deve disporre la reintegra ogniqualvolta ravvisi che il fatto alla base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. non sussiste, a prescindere dall’evidente percezione o meno di tale insussistenza. La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – rileva che, ai fini della legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è richiesta:

a) la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente; b) la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali - insindacabili dal giudice quanto ai profili di congruità e opportunità, purché effettivi e non simulati - diretti ad incidere sulla struttura e sull'organizzazione dell'impresa;

c) l'impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse.

Per la sentenza, quindi, laddove manchi un nesso causale tra recesso datoriale e giustificato motivo oggettivo addotto a suo fondamento, si integra la manifesta insussistenza del fatto che, come tale, giustifica la reintegra.


Cassazione ordinanza n. 35576 del 20.12.2023

L’inerzia del lavoratore non equivale alla rinuncia del diritto

La Cassazione afferma che l'inerzia o il ritardo del lavoratore nell’esercizio di un proprio diritto non sono sufficienti ai fini di un accertamento circa una volontà abdicativa del dipendente.

Affinché la volontà tacita di rinunziare ad un diritto risulti effettiva è necessario che il dipendente ponga in essere dei comportamenti concludenti, i quali rivelino una univoca volontà di non avvalersi del diritto stesso.

In particolare, per la sentenza, dalla mera inerzia o dal ritardo nell'esercizio del diritto non se ne può dedurre la volontà del lavoratore di rinunciare, potendo essere frutto d'ignoranza, di temporaneo impedimento o di altra causa. Secondo i Giudici di legittimità, ne consegue che il semplice ritardo nell'esercizio del diritto, sebbene imputabile al dipendente, non può costituire motivo per negare la tutela giudiziaria dello stesso, nemmeno nel caso in cui la condotta possa indurre ragionevolmente il datore-debitore a ritenere che il diritto non sarà più esercitato.

Real Estate

Tribunale di Campobasso, 27 dicembre 2023, n. 1007

Ritardo nella riconsegna dell’immobile alla scadenza della locazione? Il locatore deve provare il danno patrimoniale subito

Il Tribunale, richiamando un precedente della Suprema Corte, ha ribadito che in caso rilevante ritardo nel rilascio dell’immobile alla scadenza della locazione, il conduttore è tenuto a versare al locatore il corrispettivo contrattualmente convenuto sino alla riconsegna e a risarcire il maggior danno subito dal locatore.

Tale danno, però, non può essere riconosciuto automaticamente in ragione della ritardata consegna, ma è necessario che il locatore provi l’esistenza di una concreta lesione del suo patrimonio in relazione alle condizioni dell'immobile, alla sua ubicazione e alle possibilità di una specifica attuale utilizzazione, nonché all'esistenza di soggetti seriamente disposti ad assicurarsene il godimento dietro corrispettivo.


La clausola con cui il venditore si riserva la proprietà dell’area condominiale adibita a parcheggio è nulla e, a seguito dell’automatico trasferimento del diritto di uso di tale area ai proprietari, il venditore ha diritto all’integrazione del prezzo originario pattuito nella compravendita

Cassazione Civile Sez. II, 15 gennaio 2024 n. 1436

La vicenda trae origine dalla vendita da parte del costruttore di alcuni immobili siti in uno stabile condominiale, per i quali il venditore si era riservato, la proprietà dell’area destinata a parcheggio ai sensi dell'art. 41-sexies della l. n. 1150 del 1942, come introdotto dall'art. 18 della l. n. 765 del 1967.

A seguito dell’accertamento della nullità della predetta clausola e della sua automatica sostituzione con la norma imperativa, che sancisce il proporzionale trasferimento del diritto d'uso a favore dell'acquirente di unità immobiliari comprese nell'edificio, il venditore ha agito in giudizio per ottenere l’integrazione del prezzo originariamente pattuito con gli acquirenti.

La Suprema Corte ha avuto modo di precisare che dall’anzidetta sostituzione ex lege, però, non discende automaticamente il diritto del venditore all’integrazione del prezzo, costituendo effetto dell'atto di autonomia privata concluso dall'acquirente delle singole unità immobiliari col costruttore-venditore; è, quindi, necessario che il venditore agisca per ottenere l’esecuzione di tale prestazione da parte dell’acquirente

L’integrazione del prezzo ha la funzione di riequilibrare il sinallagma funzionale del contratto di compravendita precedentemente stipulato.


Corte di Appello di Milano, Sez. IV, 12 gennaio 2024, n. 81

Il conduttore è responsabile nei confronti del locatore dell’incendio della cosa locata, anche se causato da persone che egli abbia ammesso, pur temporaneamente, all’uso o al godimento della cosa

La Corte d’appello meneghina ha avuto modo di recentemente ribadire il principio, espresso dalla Corte di Cassazione, che l’art. 1588 c.c., in base al quale il conduttore risponde della perdita e del

deterioramento della cosa locata anche se derivante da incendio, qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile, pone una presunzione di colpa a carico del conduttore, superabile soltanto con la dimostrazione che la causa dell'evento non sia a lui imputabile; in mancanza di tale prova, la causa sconosciuta o anche dubbia della perdita o del deterioramento della cosa locata rimane a carico del conduttore.

Il conduttore, poi, se ha scelto di consentire a terzi, anche se per un tempo limitato, l’uso o il godimento del bene locato, risponde nei confronti del locatore anche dei danni cagionati all’immobile anche da tali terzi.


Cassazione Civile Sez. II, 8 gennaio 2024, n. 421

Il committente, anche a seguito del recesso unilaterale, ha diritto a chiedere il risarcimento dei danni all’appaltatore e al direttore dei lavori, in solido tra loro

In tema di appalto, qualora il committente eserciti il diritto unilaterale di recesso, non gli è preclusa la facoltà di chiedere la restituzione degli acconti versati e il risarcimento dei danni subiti per le condotte inadempienti verificatesi in corso d'opera, anche se non terminata, e addebitabili all'appaltatore.

In tal caso, non è, infatti, applicabile la disciplina della garanzia per i vizi dell’opera, poiché tale disciplina esige il totale compimento dell'opera.

Dunque, qualora sia accertata la responsabilità professionale del direttore dei lavori per omessa vigilanza sull'attuazione dei lavori appaltati, questi risponde, in solido, con l'appaltatore dei danni subiti dal committente, ove i rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dall'appaltante.

Diritto assicurativo

Cassazione Civile Sez. III, 18 gennaio 2024, n. 1992

L'obbligo del conducente di dare la precedenza ai veicoli transitanti sulla strada favorita durante l'uscita da laterale o da area privata, con particolare attenzione alla visuale nei due sensi di marcia

In tema di circolazione stradale, il conducente che, uscendo da una strada laterale o da una area privata o da un passo carrabile, si immette nel flusso della circolazione, è tenuto a dare la precedenza ai veicoli transitanti, sia in marcia normale che in marcia di sorpasso, sulla strada favorita. A tal fine, a maggior ragione ove la manovra abbia luogo verso la sua sinistra, è necessario che egli abbia la visuale libera della strada nei due sensi di marcia, per una lunghezza tale che gli consenta di accertare in tempo utile l'eventuale sopravvenienza di veicoli sulla strada favorita e deve astenersi dalla manovra, qualora non sussista la possibilità di tempestivo avvistamento dei veicoli che sopraggiungono sulla strada principale.


Corte giustizia UE Sez. III, 18 gennaio 2024, n. 227

Se una patente di guida è stata rilasciata regolarmente dopo accurate visite non sono necessari altri documenti che attestino l'idoneità psicologica del conducente

L'articolo 7, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro imponga ai titolari di una patente di guida per i veicoli delle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E rilasciata in conformità a tale direttiva, la cui idoneità fisica e mentale per la guida è stata controllata al momento del rilascio di tale patente e che intendono svolgere la professione di conducente di un veicolo a motore destinato al trasporto di persone o merci, di possedere, oltre alla loro patente di guida, un certificato di idoneità psicologica, che ha un periodo di validità inferiore rispetto a quello di detta patente.


Cassazione Civile Sez. III, 16 gennaio 2024, n. 1607

Nella determinazione del danno futuro da perdita della capacità lavorativa va ricompresa non solo la componente fissa della retribuzione, ma anche tutti i relativi accessori e i probabili aumenti retributivi

L’ampiezza della retribuzione media, ossia dell’attività lavorativa precedente svolta, costituisce la base di calcolo per la determinazione del danno futuro da perdita della capacità lavorativa. Essa deve essere tale da comprendere non solo la componente fissa della retribuzione, ma anche tutti i relativi accessori e i probabili aumenti retributivi, che non possono essere preventivamente precisati. La determinazione del danno futuro, essendo un danno, sì accertato in giudizio, ma che spiegherà i propri effetti lesivi in un secondo momento, non può che essere effettuata, infatti, in via prognostica. Solo in tali termini si può ritenere effettivo il principio di integralità del risarcimento.

Diritto condominiale

Tribunale di Termini Imerese, 2 novembre 2023, n. 1184

Il condominio può validamente deliberare di posizionare i contenitori per la raccolta dei rifiuti in un’area condominiale, purché sia rispettato il regolamento comunale

La questione del posizionamento dei bidoni condominiali per la raccolta differenziata è spesso motivo di lite tra i condomini.

La vicenda origina dall’impugnazione da parte di un condomino della delibera assembleare, con la quale il condominio aveva deciso di posizione i bidoni per la raccolta dei rifiuti in una altra area cortilizia, vicino all’abitazione del condomino.

A seguito dell’espletamento di una consulenza tecnico d’ufficio e acquisito anche il parere del Comune, il Tribunale ha rigettato l’impugnazione del condomino, ritenendo che la delibera fosse valida; la collocazione dei bidoni, infatti, era aderente al regolamento comunale, vista l’osservanza della distanza minima fra i contenitori e gli alloggi.

Diritto fallimentare

Trib. Bologna, 12 gennaio 2024 n. 248/2023

Liquidazione Giudiziale – Adozione misure cautelari – presupposti (sequestro) – tutela continuità aziendale

Le misure cautelari anche nel codice della Crisi mantengono sia la funzione di conservazione del patrimonio aziendale del debitore rispetto ad eventuali atti dispositivi ed iniziative individuali dei creditori, sia quella di consentire la gestione dell’impresa, in via provvisoria e strumentale, in chiave conservativa del valore dell’impresa, attraverso la continuità aziendale (tramite la disposizione dell’esercizio provvisorio e il pagamento delle retribuzioni dei lavoratori).


Cass. Sez. 1, 27 dicembre 2023, n. 35955

Fallimento in estensione del socio illimitatamente Responsabile - Termine – Perdita qualità socio

In tema di fallimento in estensione del socio, il termine annuale (vedasi 147 L.F. comma 2) per la dichiarazione del fallimento in estensione del socio a titolo personale in conseguenza della dichiarazione di fallimento della società, decorre dall’iscrizione (ad iniziativa di chiunque ne abbia l’interesse) nel registro delle imprese dei singoli fatti che determinano la perdita, a norma degli artt. 2284 ss c.c., della qualità di socio illimitatamente responsabile.

Diritto bancario

Cass. Penale Sez. II, sentenza n. 3108 del 29 novembre 2023

Sequestro preventivo di crediti d’imposta da Superbonus cessione a terzi

Il sequestro preventivo, di cui all’art. 321, c. 1 C.p.p., richiede soltanto la prova di un legame pertinenziale tra la res ed il reato, ossia un collegamento che comprende non solo le cose sulle quali o a mezzo delle quali il reato è stato commesso o che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, ma anche quelle legate solo indirettamente alla fattispecie criminosa.

Per la Cassazione non rileva infatti l’assenza di responsabilità del terzo cessionario nell’ipotesi delittuosa contestata, occorrendo soltanto verificare se la libera disponibilità del credito sia idonea a costituire un pericolo, ai sensi dell’art. 321, c.1, C.p.p. ovvero quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato (il credito d’imposta nel caso di specie) possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati.


Corte di Cassazione, Sez. II sentenza n. 36026 del 27 dicembre 2023

Nullità di un contratto di finanziamento - Clausole di  indicizzazione, per indeterminatezza della clausola sul tasso d’interesse applicato

Per la Corte, qualora un tasso d’interesse variabile non venga espresso nel contratto in modo univocamente chiaro, si determina, per l’effetto, la nullità della pattuizione sul tasso di interesse ultra-legale, in quanto contrastante con il  principio della determinatezza o determinabilità dell’oggetto del contratto ex art. 1346 c.c.