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Diritto fallimentareCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 23 marzo 2026, n. 6884

Liquidazione Giudiziale – ammissione al passivo (opposizione allo stato passivo)

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo della liquidazione giudiziale, la violazione dei termini di cui all'art. 207, commi 4 e 5, C.C.I.I. per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza integra una nullità dell'atto introduttivo sanabile ai sensi dell'art. 164 c.p.c.; in tal caso, il giudice deve fissare una nuova udienza nel rispetto dei termini legali e la tempestività delle eccezioni delle parti va valutata con riguardo a tale nuova udienza.


Diritto fallimentareCassazione Civile, Sez. 1, Ordinanza, 19 marzo 2026, n. 6596

Revocatoria ordinaria esercitata dal curatore – Terzo subacquirente – Mala fede ed onere della prova

Nel caso in cui il curatore del fallimento proponga l’azione revocatoria ordinaria ex art. 66 L. fall. ed ex art. 2901 c.c. anche nei confronti del subacquirente a titolo oneroso, che abbia trascritto il proprio titolo di acquisto prima della trascrizione dell’azione revocatoria, il curatore ha l’onere di provare, in base all’art. 2901, comma 4, c.c. la consapevolezza in capo al subacquirente della lesione arrecata alla garanzia patrimoniale dei creditori dalla compravendita del proprio dante causa, essendo irrilevante accertare che le condizioni dell’azione ricorrano anche in relazione all’acquisto del subacquirente medesimo.


Diritto fallimentareTribunale di Lucca, 14 marzo 2026, Est. Simoni

Liquidazione Giudiziale - Rapporti giuridici pendenti al momento dell’apertura – Contratto di appalto

In materia di rapporti giuridici pendenti al momento dell’apertura della liquidazione giudiziale, sebbene non sia espressamente previsto dalla norma, tenuto conto che lo scioglimento del contratto opera ex lege sin dall’apertura della liquidazione giudiziale salvo che il curatore comunichi di subentrare e considerato che la sospensione per sessanta giorni è funzionale ad assicurare al curatore, nell’interesse della procedura, un congruo spatium deliberandi, il curatore può rinunciare a tale termine e rendere noto al committente, anche prima della sua scadenza, di non voler subentrare nel contratto: ciò infatti consente a entrambe le parti di definire celermente e senza incertezze il rapporto contrattuale


Diritto fallimentareCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 9 marzo 2026, n. 5258

Concordato preventivo – “cram-down fiscale” - Requisiti

Nel giudizio di omologazione forzosa della proposta di concordato preventivo (c.d. cram-down fiscale), il Tribunale deve accertare, sulla base delle risultanze della relazione del professionista attestatore ex art. 161, comma 3, L. Fall., la maggiore convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, considerando anche gli elementi sopravvenuti nel corso della procedura che influiscono sull'attivo della società proponente.


Diritto fallimentareTribunale di Larino, 4 marzo 2026, est. D'Alonzo

Liquidazione giudiziale iniziata o proseguita dal creditore fondiario – compiti di custodia in capo al curatore

In presenza di una liquidazione giudiziale iniziata o proseguita dal creditore fondiario (ma anche coltivata dal curatore a norma dell'art. 216, comma 10, CCII), il giudice dell'esecuzione può procedere alla revoca del custode giudiziale da lui già individuato, ed è dispensato dal nominarlo, ove non abbia ancora provveduto: si tratta infatti di nomina ormai superflua, poiché nell'esercizio dei compiti custodiali subentra il curatore. Costui, sostituendosi al debitore nell'amministrazione del patrimonio acquisito all'attivo della procedura (a norma dell'art. 128 CCII) soggiace, in tale veste, alle direttive impartite dal giudice dell'esecuzione ex art. 484 c.p.c., così come vi soggiace il debitore a norma dell'art. 559 del codice di rito.