Liquidazione Giudiziale – ammissione al passivo (opposizione allo stato passivo)
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo della liquidazione giudiziale, la violazione dei termini di cui all'art. 207, commi 4 e 5, C.C.I.I. per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza integra una nullità dell'atto introduttivo sanabile ai sensi dell'art. 164 c.p.c.; in tal caso, il giudice deve fissare una nuova udienza nel rispetto dei termini legali e la tempestività delle eccezioni delle parti va valutata con riguardo a tale nuova udienza.