Assemblea dei condomini e deliberazioni – Supercondominio - Spese della comunione e del condominio
In tema di supercondominio, rientra nella competenza dell'assemblea dei rappresentanti ex art. 67 disp. att. c.c. l'approvazione del rendiconto e la ripartizione, in capo ai singoli condòmini dei diversi edifici, delle spese relative ai beni e ai servizi comuni all'intero complesso - ivi compreso il servizio di riscaldamento centralizzato - secondo i rispettivi valori millesimali di proprietà; ne consegue che è erronea la qualificazione come nulla, per impossibilità dell'oggetto, della delibera del supercondominio che approvi il riparto delle relative spese tra i singoli partecipanti, atteso che l'amministratore del supercondominio è legittimato ad agire direttamente nei confronti del singolo condòmino e non dell'amministratore del condominio di edificio.