Vai al contenuto principale
Diritto condominialeTribunale di Siracusa, Sezione 2 civile, 25 marzo 2024 n. 764

Il rappresentante della comunione non può agire in giudizio per il recupero delle spese

Il Tribunale di Siracusa ha avuto modo di precisare che l’amministratore giudiziario, in mancanza di delibera assembleare autorizzativa, non può agire giudizialmente per il recupero delle spese della comunione.

Diversamente da quanto accade, infatti, per l’amministratore di condominio, l’amministratore giudiziario è privo di legittimazione ad agire nei confronti di un comunista.

Tra le norme sulle comunioni del codice civile, infatti, non vi è una disposizione analoga a quella prevista in tema di condominio circa la legittimazione attiva dell’amministratore.


Diritto condominialeCassazione Civile Sez. II, 20/03/2024, n. 7609

Poteri dei condomini per l'installazione di un ascensore in area comune e la non rilevanza dell'art. 907 c.c. in ambito condominiale

Al fine di eliminare le barriere architettoniche, l'installazione di un ascensore da parte di un condomino in area comunale rientra nei poteri spettanti ai singoli condomini ai sensi dell'art. 1102 c.c. senza che, ove siano rispettati i limiti di uso delle cose comuni stabiliti da tale norma, rilevi, la disciplina dettata dall'art. 907 c.c. sulla distanza delle costruzioni dalle vedute, neppure per effetto del richiamo ad essa operato nell'art. 3, comma 2, l. n. 13/1989, non trovando detta disposizione applicazione in àmbito condominiale.


Diritto condominialeCorte di Cassazione, Sezione 2 Civile, ordinanza 19 marzo 2024 n. 7260

Il condomino non è esonerato dal pagamento degli oneri condominiali neppure in caso di mancata visione dei giustificativi di spese

La Suprema corte ha recentemente avuto modo di ricordare che, in caso di aggiudicazione forzata conseguente a procedura esecutiva, la legge pone a carico di chi subentra ai diritti del condomino espropriato un'obbligazione solidale per il pagamento delle spese condominiali relative all’anno in corso o a quello precedente al subentro.

L’obbligazione dell’aggiudicatario è autonoma, in quanto costituita "ex novo" dalla legge, esclusivamente in funzione di rafforzamento dell'aspettativa creditoria del condominio.

Il condomino acquirente, ai sensi dell’art. 1130 n. 9 c.c., può chiedere all’amministratore di fornire un’attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso.

L’eventuale inottemperanza di tale obbligo da parte dell'amministratore, però, pur costituendo grave irregolarità ai fini della eventuale revoca giudiziale (art. 1129, comma 12, n. 7, c.c.), non incide sull'accertamento giudiziale della fondatezza della pretesa creditoria azionata dal Condominio.

La consegna dell'attestazione relativa allo stato dei pagamenti da parte dell’Amministratore, infatti, non costituisce presupposto per la liquidità, la esigibilità e la prova della morosità da riscuotere.

Non solo, il singolo condomino non è neppure titolare verso il condominio di un diritto di natura sinallagmatica a prendere visione dei documenti giustificativi di spesa, dato che il pagamento degli oneri relativi trova causa nella disciplina del condominio e non in un rapporto di natura contrattuale.

Quindi, il condomino, anche se subentrante, non può sottrarsi al pagamento delle spese condominiali eccependo la mancata disamina della documentazione contabile.


Diritto condominialeCassazione Civile Sez. II, 15/03/2024, n. 7053:

I singoli condomini non possono opporsi al decreto ingiuntivo emesso contro il Condominio per debiti da beni comuni

Il singolo condomino non è legittimato a proporre opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei confronti del condominio, in quanto, in tale giudizio, oggetto della domanda è un credito vantato dall'ingiungente nei riguardi dell'ingiunto, cosicché, dal punto di vista soggettivo, le parti del processo possono essere esclusivamente colui che ha proposto la domanda e colui contro il quale essa è diretta, regola che non trova eccezione con riguardo al condominio.


Diritto condominialeTribunale di Palermo, sentenza n. 1261/2023 e Tribunale di Napoli, sentenza n. 11490/2023

Assemblea in videoconferenza: in assenza di regolamento condominiale o di consenso scritto dei condomini è da annullare

Davanti ai Tribunale di merito sempre più spesso si assiste a procedimenti instaurati dai condomini che lamentano la nullità o annullabilità delle assemblee tenute in videoconferenza.

Il Tribunale di Palermo ha affermato che l’articolo 66 delle disp. att. c.c. consente di svolgere le assemblee in via telematica, ma con il necessario e preventivo consenso della maggioranza dei condomini.

L’amministratore, quindi, prima di convocare l’assemblea in teleconferenza, deve avere il consenso espresso e scritto della maggioranza dei partecipanti per ogni singola riunione.

Questo anche se l’anzidetta norma nulla precisa in ordine alla forma del consenso preventivo, che però si ritiene debba essere espresso per iscritto, dovendo l’amministratore fornirne prova a tutti i partecipanti all’assemblea. Sul punto, sarebbe sufficiente una lettera semplice, una raccomandata, una mail o una pec.

Nel caso specifico l’amministratore non aveva provato il preventivo consenso della maggioranza dei condomini allo svolgimento telematico dell’assemblea, non potendosi desumere tale consenso da un comportamento tacito di coloro che avevano partecipato alla riunione condominiale.

Quindi, tutte le delibere assunte sono state annullate dal Tribunale palermitano.

Anche il Tribunale di Napoli ha ritenuto che la delibera assembleare era viziata, perché assunta nel corso di assemblea svoltasi in parte in presenza ed in parte in videoconferenza (modalità mista), in assenza del preventivo consenso della maggioranza dei condomini ovvero di un’esplicita previsione del regolamento condominiale in tal senso, con conseguente annullamento della delibera.