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Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 29 giugno 2026, n. 22300

Assicurazione contro i danni – polizza condominiale

In tema di assicurazione contro i danni, qualora la polizza preveda una categoria generale di rischi indennizzabili (es. "danni da acqua") e l'assicuratore opponga una clausola di delimitazione del rischio che esclude, come "rischio non compreso", specifiche ipotesi (es. danni da usura o vetustà), tale clausola integra un fatto impeditivo del diritto all'indennizzo e costituisce oggetto di eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio. Ne consegue che l'assicuratore, che se ne avvalga, è gravato del duplice onere di provare sia l'esistenza e il contenuto della clausola, sia il concreto ricorrere dei presupposti per la sua operatività, potendo l'assicurato limitarsi a dimostrare il titolo (polizza) recante la generale previsione di copertura del rischio.


Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 11 giugno 2026, n. 19283

Assicurazione contro i danni – clausola “valore a nuovo”

In tema di assicurazione contro i danni, la clausola di "valore a nuovo" contenuta in una polizza furto autoveicoli non integra una "polizza stimata" ai sensi dell'art. 1908 c.c., poiché non comporta una stima negoziale e vincolante del valore del bene al momento della conclusione del contratto, ma costituisce uno strumento di determinazione oggettiva dell'indennizzo, che resta soggetto al principio indennitario e ai limiti del valore assicurato.