Vai al contenuto principale
Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sez. II, Sentenza, 29 maggio 2026, n. 16919

Risoluzione del contratto per inadempimento – Compravendita - Obbligazioni del venditore

La mancata consegna, totale o parziale, della cosa venduta integra inadempimento dell'autonoma obbligazione di cui agli artt. 1476, n. 1, e 1477, c.c., e non rientra nell'ambito delle garanzie per evizione o per oneri ex artt. 1483, 1484 e 1489 c.c.; ne consegue che tale inadempimento è disciplinato dalle norme generali sulle obbligazioni (artt. 1218 e 1453 c.c.), sicché il compratore può chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno, a prescindere dall'operatività delle garanzie speciali proprie della compravendita. Se non volete più ricevere le nostre comunicazioni, inviate una mail a newsletter@sldm.it


Real EstateCassazione Civile, Sez. II, Sentenza, 27 maggio 2026, n. 16630

Vendita di immobili destinati ad abitazione – spese

Nella vendita di immobili destinati ad abitazione, l'inadempimento dell'obbligo del venditore di consegnare all'acquirente il certificato di agibilità integra ex se un danno emergente, correlato al minor valore di scambio del bene; tale danno, una volta accertato nell'an, è suscettibile di liquidazione equitativa, potendo essere commisurato ai costi necessari per ottenere il certificato. Rientra, pertanto, nell'azione risarcitoria per inadempimento anche la domanda di rimborso delle spese sostenute dall'acquirente per procurarsi il certificato di agibilità, qualora il venditore abbia assunto l'obbligo di curare, a proprie spese, la relativa pratica e non vi abbia adempiuto.


Diritto condominialeCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 27 maggio 2026, n. 16556

Parti comuni dell’edificio – Natura condominiale dei beni

In tema di condominio, la natura condominiale dei beni rientranti, per funzione e destinazione, nello schema dell'art. 1117 c.c. è presunta sulla base della loro attitudine oggettiva al servizio o al godimento collettivo, spettando a chi ne rivendichi la proprietà esclusiva l'onere di provare, mediante un titolo specifico e inequivoco, l'esclusione della comunione. A tal fine è decisivo unicamente il primo atto costitutivo del condominio, mentre sono irrilevanti la mancata menzione del bene nel regolamento, le indicazioni catastali o la qualificazione come abusivo del manufatto, che non incidono sul regime dominicale ma solo su eventuali profili pubblicistici.


Diritto civileCorte d’Appello di Palermo, Sezione III, Sentenza, 27 maggio 2026 n. 1484

Clausole vessatorie nei contratti – atto pubblico e tutela del consumatore

La Corte d’Appello specifica che la stipula del contratto con atto pubblico notarile non è circostanza in sé idonea a far ritenere che una o più clausole del contratto stesso siano state oggetto di trattativa individuale, seria ed effettiva e non esime il professionista dal fornire una prova in tal senso; ciò, anche se è vero in via generale che le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, ancorché conformate alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come predisposte dal contraente medesimo ex art. 1341 c.c. e, pertanto, pur se vessatorie, non necessitano di specifica approvazione.


Obbligazioni e contrattiCorte d’Appello di Napoli, Sezione IX, Sentenza, 27 maggio 2026 n. 4110

Accollo – qualificazione convenzione di accollo

La Corte d’Appello precisa che, quando la convenzione di accollo non contenga in base al dato letterale complessivo una manifestazione inequivoca di volontà delle parti contraria alla produzione di effetti a favore dei terzi creditori dell’accollato, o all’adesione degli stessi, o comunque espressamente limitativa dell’efficacia della convenzione alle parti, per stabilire se la convenzione debba essere qualificata come accollo interno, o come accollo esterno cumulativo, il Giudice deve applicare i criteri dell’ermeneutica contrattuale (artt. 1362 ss. c.c.), ivi incluso il comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto volto ad aprire il loro accordo alla adesione dei terzi creditori dell’accollato, eventualmente confermato dalla volontà di adesione poi manifestata dal terzo creditore accollatario.


Real EstateCorte d’Appello di Perugia, Sentenza, 21 maggio 2026, n. 278

Locazioni immobili ad uso non abitativo

Stipulato un contratto di locazione di un immobile destinato a uso non abitativo, grava sul conduttore l’onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento dell’attività che intende ivi avviare e al rilascio delle autorizzazioni amministrative indispensabili alla legittima utilizzazione del bene locato. Ne consegue che, ove il conduttore non riesca ad ottenere tali autorizzazioni, non è configurabile alcuna responsabilità per inadempimento a carico del locatore, e ciò anche se il diniego sia dipeso dalle caratteristiche proprie del bene locato. La destinazione particolare dell’immobile, tale da richiedere una particolare conformazione dello stesso, nonché il rilascio di specifiche licenze amministrative, diventa rilevante, quale condizione di efficacia, quale elemento presupposto o, infine, quale contenuto dell’obbligo assunto dal locatore nella garanzia di pacifico godimento dell’immobile in relazione all’uso convenuto, soltanto se abbia formato oggetto di specifica pattuizione, non essendo sufficiente la mera enunciazione, nel contratto, che la locazione sia stipulata per un certo uso e l’attestazione del riconoscimento della idoneità dell’immobile da parte del conduttore. La Corte d’Appello rammenta che tale orientamento è confermato anche da recenti pronunce di legittimità (v. Cass. 14731/2018 e 14067/2023 ).”


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 20 maggio 2026, n. 15168

Interpretazione contratto preliminare di cessione di partecipazioni sociali

L'interpretazione di una scrittura privata spetta al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione, anche quando abbia natura decisiva ai fini della qualificazione del contratto (nella specie, come preliminare di cessione di partecipazioni sociali privo di effetti traslativi e superato da successivi accordi), ove il ricorrente si limiti a contrapporre una diversa lettura delle clausole o a sollecitare la valorizzazione di ulteriori documenti, senza indicare specificamente in che modo il giudice di merito si sia discostato dai canoni legali di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c. Se non volete più ricevere le nostre comunicazioni, inviate una mail a newsletter@sldm.it


Diritto societarioCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 20 maggio 2026, n. 15170

c.d. Patto leonino – Inquadramento

La Suprema Corte (v. Cass. Ord. n. 27283/24) ha affermato che l'elemento caratterizzante il patto leonino è lo "stravolgimento" del ruolo del socio per effetto della sua totale e costante estromissione dalla affectio societatis , che si verifica quando per effetto del patto la stessa società subisce una completa modificazione dell'assetto proprietario, sì da porsi con la causa societatis in totale contrasto (in tal modo dovendo interpretarsi la locuzione normativa laddove menziona l'esclusione del socio "da ogni" partecipazione agli utili o alle perdite); estromissione che deve essere, altresì, contemporaneamente anche costante, perché l'effetto di totale alterazione deve risultare tendenzialmente irreversibile per effetto della pattuizione vietata e non risolversi in un'alterazione transeunte dei diritti patrimoniali del socio.


Diritto condominialeCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 12 maggio 2026, n. 13784

Impugnazione delibera assembleare – Intervento adesivo dipendente per singolo condomino

Nel giudizio di impugnazione di delibera assembleare ex art. 1137 c.c., la legittimazione passiva spetta esclusivamente all'amministratore del condominio; il singolo condomino, anche quando intervenga nel processo per sostenere la validità della deliberazione, assume la veste di interveniente adesivo dipendente e non è, pertanto, legittimato a proporre autonomo ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia visto soccombente il condominio.


Diritto fallimentareCorte Costituzionale, Sentenza, 12 maggio 2026, n. 74

Liquidazione giudiziale – esdebitazione – questione di legittimità costituzionale

La disposizione dell'art. 281, comma 1, CCII, secondo cui il Tribunale, nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale, dichiara l'esdebitazione - su istanza di parte - "contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura" , se correttamente interpretata, nel senso di ritenere la contestualità in senso logico e non cronologico, non viola l'art. 76 della Costituzione, consentendo quindi di dichiarare l'esdebitazione anche quando l'istanza venga presentata immediatamente dopo la chiusura della procedura, purché ciò avvenga nell'ambito della stessa liquidazione.


Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Sentenza, 11 maggio 2026, n. 13648

Assicurazione privata contro gli infortuni – Inquadramento del contratto

In tema di assicurazione privata contro gli infortuni, tale contratto va inquadrato, anche dopo l'entrata in vigore del Codice delle assicurazioni, nell'assicurazione contro i danni ex art. 1882 c.c., con conseguente piena applicabilità del principio indennitario e delle relative norme (artt. 1905, 1908, 1909, 1910, 1916 c.c.). Ne deriva che l'indennizzo non può superare il danno effettivamente subito, non è ammesso il lucro dell'assicurato e le clausole che di fatto trasformino l'assicurazione in scommessa sono incompatibili con la causa tipica del contratto.


Real EstateCassazione Civile, Sez. II, Sentenza, 10 maggio 2026, n. 13257

Contratto preliminare di compravendita immobiliare – determinatezza o determinabilità dell’oggetto

In tema di contratto preliminare di compravendita immobiliare, ai fini della determinatezza o determinabilità dell'oggetto ex art. 1346 c.c., non è indispensabile l'allegazione della planimetria richiamata nel testo negoziale, ove dal preliminare stesso risulti – anche per relationem – un complesso di elementi idonei a individuare in modo inequivoco i beni promessi in vendita (quali dati catastali, rinvio a pratica edilizia o titolo abilitativo espressamente menzionati, progettazione tecnica riferita a ben determinati terreni), sicché il riferimento ad atti amministrativi o progettuali richiamati nel contratto, ancorché esterni e anche anteriori o successivi alla stipula, può legittimamente concorrere all'identificazione dell'oggetto, quando il rinvio a essi sia frutto di scelta negoziale espressa delle parti.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 8 maggio 2026, n. 13351

Danno da allagamento – Responsabilità civile per danni da cose in custodia

In tema di danno da allagamento, la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da una rete fognaria a sistema misto (acque reflue ed acque meteoriche) grava sul gestore del servizio idrico integrato che abbia assunto in gestione, senza riserve, l'infrastruttura fognaria e le sue pertinenze (caditoie, griglie, collettori), in forza del potere di governo, controllo e manutenzione da lui concretamente esercitato sulla cosa, a prescindere dalla proprietà degli impianti e dall'eventuale distinzione tra acque nere e meteoriche, quando queste ultime confluiscano nel medesimo sistema di collettamento.


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 8 maggio 2026, n. 13317

Autorità di controllo bancario – Natura delle sanzioni amministrative pecuniare

Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Banca d'Italia ai sensi degli artt. 144 ss. TUB (nella formulazione anteriore al d.lgs. n. 72/2015), per violazioni in materia di organizzazione, gestione dei rischi e controlli interni degli intermediari bancari, non hanno natura sostanzialmente penale alla luce dei criteri Engel, non sono equiparabili, per tipologia, gravosità e incidenza su diritti fondamentali, alle sanzioni Consob in tema di market abuse e, pertanto, non pongono un problema di compatibilità con le garanzie dell'art. 6 CEDU, né implicano l'applicabilità del principio di retroattività della lex mitior ex art. 7 CEDU e art. 49 Carta dei diritti fondamentali UE.


Diritto sportivoIl “Caso Rocchi”: l’inchiesta sugli arbitri dal punto di vista dell’ordinamento sportivo

Il “Caso Rocchi”: l’inchiesta sugli arbitri dal punto di vista dell’ordinamento sportivo

Il procedimento penale che vede attualmente indagati per concorso in frode sportiva, Gianluca Rocchi – designatore arbitrale della Lega Serie A e Serie B – e Andrea Gervasoni – supervisore VAR - unitamente ad altri cinque arbitri, trae origine da una denuncia - querela presentata nel maggio 2025 da Domenico Rocca, ex assistente arbitrale, il quale aveva segnalato presunte anomalie nella gestione delle decisioni arbitrali e nelle designazioni degli arbitri.

Sebbene, allo stato, i fatti abbiano determinato l’instaurazione di un procedimento esclusivamente dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, non può escludersi che le medesime condotte, ove accertate, possano dar luogo anche a un procedimento dinanzi alla giustizia sportiva.

Giustizia ordinaria e Giustizia sportiva - pur trattandosi di sistemi autonomi - traggono dunque origine da un medesimo fatto illecito, che viene tuttavia valutato secondo criteri, finalità e standard probatori differenti.

  • le differenze sostanziali tra la giustizia ordinaria e la giustizia sportiva.

La giustizia sportiva si distingue dalla giustizia ordinaria non solo per le tempistiche e per le garanzie istruttorie, ma soprattutto per i presupposti di fatto e di diritto su cui si fondano le contestazioni degli illeciti.

La giustizia sportiva, ricevuta la notizia dell’illecito, è tenuta a concludere la fase istruttoria entro 60 giorni, prorogabili fino a un massimo di 120 giorni. All’esito delle indagini, la Procura Federale può disporre il deferimento — istituto assimilabile, per funzione, al rinvio a giudizio nel processo penale — oppure l’archiviazione. Ne consegue che, una volta acquisiti gli atti del procedimento penale oggi pendente, la Procura Federale sarà chiamata a pronunciarsi in tempi più rapidi rispetto alla giustizia statale.

Un’ulteriore differenza riguarda la posizione degli indagati. Nel procedimento sportivo, i soggetti tesserati o comunque appartenenti all’ordinamento sportivo hanno l’obbligo di presentarsi alle convocazioni della Procura Federale e di collaborare. L’eventuale mancata comparizione può essere valutata come condotta omissiva e costituire fonte di autonoma responsabilità disciplinare. Diversamente, nel procedimento penale, l’indagato ha il diritto di non rispondere e di non presentarsi davanti al Pubblico Ministero.

Differenti sono anche le esigenze probatorie. Nel giudizio sportivo, infatti, la condanna non richiede un grado di certezza “al di là di ogni ragionevole dubbio”, ma deve comunque fondarsi su indizi gravi, precisi e concordanti, tali da delineare un quadro dimostrativo univoco.

Inoltre, l’art. 6 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC prevede, accanto alla responsabilità diretta e a quella oggettiva, anche la c.d. “responsabilità presunta” a carico delle società. Tale forma di responsabilità si configura nei casi in cui condotte illecite, poste in essere anche da soggetti estranei al sodalizio, risultino idonee a determinare un vantaggio in favore della società stessa. In tali ipotesi, è onere della società dimostrare la propria totale estraneità ai fatti, nonché la mancata conoscenza e partecipazione alla condotta illecita

  • Riflessioni sui casi specifici, ad oggi noti.

Con riferimento ai casi specifici, allo stato non risultano coinvolti soggetti appartenenti all’ordinamento sportivo (allenatori, calciatori, dirigenti ecc.), in quanto l’AIA è una componente federale. Tuttavia, proprio in virtù della cd. “responsabilità presunta”, resta necessario verificare se eventualmente se eventuali soggetti abbiano tratto beneficio da condotte irregolari o illecite.

Nell’episodio contestato durante Udinese–Parma, consistente nell’intervento di una figura terza nelle valutazioni in corso tra l’arbitro e il VAR ai dell’assegnazione di un calcio di rigore, occorrerà eventualmente distinguere tra irregolarità e illecito sportivo. La prima si sostanzia in una violazione di natura comportamentale di limitata gravità, priva di una incidenza decisiva sull’esito della gara o sull’integrità della competizione. L’illecito sportivo, invece, rappresenta la forma più grave di violazione dell’ordinamento sportivo e richiede la sussistenza del dolo specifico, ossia la volontà di conseguire un risultato antigiuridico, quale l’alterazione del regolare svolgimento o dell’esito della gara. In tale prospettiva, risulta determinante accertare se la condotta posta in essere dal soggetto terzo sia riconducibile a una mera indebita ingerenza, priva di finalità illecite e, al più, finalizzata alla correzione di un errore nell’applicazione del regolamento, ovvero se la stessa sia stata dolosamente preordinata al conseguimento di un vantaggio ingiusto.

Quanto ai presunti rapporti tra esponenti arbitrali e società, a seguito di Calciopoli la normativa sportiva è stata modificata per evitare situazioni di ambiguità, vietando interlocuzioni non istituzionali tra arbitri e dirigenti. Ciò non esclude, tuttavia, forme di contatto meramente cordiali o neutrali. Il punto centrale, pertanto, sarà stabilire il significato da attribuire a espressioni come “arbitro gradito”: tale circostanza, di per sé, non integra un illecito. Perché si configuri un illecito sportivo, è necessario dimostrare la presenza di un dolo specifico, ossia che la scelta o l’influenza sull’arbitro fosse finalizzata a garantire un vantaggio concreto e indebito a una determinata società.


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 06 maggio 2026, n. 12860

Mutuo c.d. solutorio – validità

È valido il contratto di mutuo c.d. "solutorio", perfezionandosi il mutuo reale con la sola messa a disposizione giuridica delle somme in favore del mutuatario tramite accredito su conto corrente, anche se l'importo è immediatamente destinato al ripianamento di pregresse esposizioni debitorie verso la stessa banca mutuante; tale destinazione costituisce atto dispositivo distinto ed estraneo alla fattispecie negoziale, non comporta difetto di causa né illiceità dell'operazione, né trasforma il mutuo in una novazione o in un mero pactum de non petendo.


Real EstateTribunale di Milano, Sezione VII, Sentenza, 5 maggio 2026, n. 3700

Contratto subappalto per realizzazione di riqualificazione energetica di immobile – cessione del credito d’imposta

Nel contratto di subappalto il pagamento conseguente alla cessione del credito d’imposta non configura una condizione in senso tecnico né un termine di efficacia del contratto, ma attiene esclusivamente al tempo dell’adempimento del debito di corrispettivo. Ogni diversa interpretazione si porrebbe in contrasto con la natura commutativa del subappalto, nel quale l’esecuzione dell’opera fa sorgere il diritto del subappaltatore al pagamento del prezzo pattuito, spettando al Giudice verificare se, avuto riguardo alla natura del rapporto, alla qualità delle parti e al tempo trascorso, il termine congruo di adempimento debba ritenersi decorso, senza necessità di un’autonoma domanda del creditore, essendo tale accertamento implicito nella domanda di condanna al pagamento.


Diritto fallimentareCorte di Cassazione, Ordinanza 5 maggio 2026 n. 12715

Revocatoria fallimentare per le retribuzioni - esclusione

Avendo accertato il pregresso pagamento dell’associazione poi fallita a un dipendente di retribuzioni arretrate, il curatore del fallimento aveva in proposito promosso l’azione revocatoria, nonostante che la legge fallimentare esonerasse dalla stessa “… i pagamenti di corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti … del fallito”, sostenendo che l’esenzione riguardi unicamente i corrispettivi erogati in relazione di contestualità con le prestazioni, essendo la ratio della norma la tutela della continuità aziendale. La Cassazione respinge l’interpretazione riduttiva, alla luce del tenore letterale della norma, che non contiene limitazioni del tipo indicato e della sua ratio, volta a tutelare il diritto del lavoratore alla retribuzione nell’ampia dimensione indicata dall’art. 36 Cost., rispetto alla quale resta irrilevante il momento dell’effettiva corresponsione della stessa.


Diritto societarioCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 05 maggio 2026, n. 12783

Contraffazione ed usurpazione del marchio

In tema di marchi, il principio unionale della "preclusione per coesistenza" (Corte di giustizia UE, 22 settembre 2011, C-482/09, Budweiser), fondato sul venir meno del rischio di confusione in concreto a seguito di uso simultaneo, protratto e leale di segni identici o simili, è applicabile anche quando l'uso riguardi non solo singoli segni, ma il "cuore" distintivo comune di una pluralità di marchi seriali, costituenti una "famiglia di marchi"; la pacifica coesistenza, protratta per decenni, di due famiglie di marchi accomunate dal medesimo elemento centrale può dunque escludere il pericolo di confusione ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 30/2005, anche nel giudizio amministrativo di opposizione alla registrazione.


Real EstateTribunale di Velletri, Sentenza, 4 maggio 2026, n. 1157

Azione di responsabilità per rovina e difetti di cose immobile – legittimazione attiva e passiva

L’azione ex art. 1669 c.c. (rovina e difetti di cose immobili) può essere esercitata, non solo, dal committente contro l’appaltatore, ma anche dall’acquirente contro il venditore che abbia costruito l’immobile sotto la propria responsabilità, allorché lo stesso venditore abbia assunto una posizione di diretta responsabilità nella costruzione dell’opera nei confronti dei terzi e degli stessi acquirenti e sempre che si tratti di difetti gravi che pregiudichino in modo grave il godimento o la funzionalità dell’immobile. Grava sul venditore l’onere della prova di non avere esercitato alcun potere di direttiva o di controllo sull’impresa appaltatrice, in tal modo superando la presunzione di addebitabilità dell’evento dannoso.


Diritto condominialeCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 04 maggio 2026, n. 12588

Parti comuni dell’edificio – sottotetti, soffitte e lastrici solari

I sottotetti, le soffitte e i lastrici solari sovrastanti le unità immobiliari, ove non risulti da valido titolo una diversa attribuzione esclusiva e non sia dimostrata una loro peculiare destinazione strumentale a servizio di una sola porzione, sono soggetti alla presunzione di comunione condominiale ex art. 1117 c.c., sicché non è sufficiente, per escluderne la natura comune, la mera menzione negli atti di acquisto dell'esistenza di una soffitta sovrastante l'unità, né il successivo accatastamento a favore del singolo.