Risarcimento dei danni da incidente sul lavoro – responsabilità per cose in custodia
La Suprema Corte afferma, ex art. 2051 c.c., la responsabilità del proprietario di un capannone industriale per grave incidente sul lavoro verificatosi all’interno e determinato dalla mancata adozione delle opportune misure di sicurezza, ricordando in proposito come “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. riveste un carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la prova da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, sul custode gravando invece l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcun rilievo della diligenza o meno del custode (cfr. Cass. ord. 31.5.2023 n. 15447 e ancora Cass. n. 11152/2023 nonché S.U. 20943/2022)”.