Vai al contenuto principale
Diritto condominialeCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 26 giugno 2026, n. 21865

Parti comuni dell'edificio – rivestimenti del parapetto e della parte frontale di balconi aggettanti

In condominio, i balconi aggettanti non rientrano tra le parti comuni ex art. 1117 c.c., costituendo prolungamento dell'unità immobiliare di proprietà esclusiva. Tuttavia, i rivestimenti del parapetto e della parte frontale (frontalino, intonaco e marmi di copertura), ove svolgano una prevalente funzione estetica e si inseriscano nel prospetto della facciata contribuendo al decoro architettonico del fabbricato, rientrano tra le parti comuni. Ne consegue che le spese per il loro rifacimento gravano su tutti i condomini, ai sensi dell'art. 1123 c.c., e non possono essere poste a carico del singolo proprietario del balcone in assenza di previo accertamento giudiziale della sua responsabilità per i danni.


Diritto condominialeCassazione Civile, Sez. II, Sentenza, 23 giugno 2026, n. 21411

Legittimazione dell'amministratore di condominio – controversie su atti conservativi di parti comuni

In tema di legittimazione dell'amministratore, questi, ai sensi degli artt. 1130 e 1131 c.c., è legittimato, senza necessità di preventiva autorizzazione assembleare, a resistere in giudizio e proporre impugnazione, anche in cassazione, nelle controversie aventi ad oggetto atti conservativi relativi alle parti comuni, tra cui rientra la domanda proposta da singoli condomini per l'esecuzione di opere di manutenzione o ricostruzione di un muro di cinta condominiale, senza che occorra l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini, ove non sia chiesto un accertamento con efficacia di giudicato sulla natura comune del bene.


Diritto condominialeCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 27 maggio 2026, n. 16556

Parti comuni dell’edificio – Natura condominiale dei beni

In tema di condominio, la natura condominiale dei beni rientranti, per funzione e destinazione, nello schema dell'art. 1117 c.c. è presunta sulla base della loro attitudine oggettiva al servizio o al godimento collettivo, spettando a chi ne rivendichi la proprietà esclusiva l'onere di provare, mediante un titolo specifico e inequivoco, l'esclusione della comunione. A tal fine è decisivo unicamente il primo atto costitutivo del condominio, mentre sono irrilevanti la mancata menzione del bene nel regolamento, le indicazioni catastali o la qualificazione come abusivo del manufatto, che non incidono sul regime dominicale ma solo su eventuali profili pubblicistici.


Diritto condominialeCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 12 maggio 2026, n. 13784

Impugnazione delibera assembleare – Intervento adesivo dipendente per singolo condomino

Nel giudizio di impugnazione di delibera assembleare ex art. 1137 c.c., la legittimazione passiva spetta esclusivamente all'amministratore del condominio; il singolo condomino, anche quando intervenga nel processo per sostenere la validità della deliberazione, assume la veste di interveniente adesivo dipendente e non è, pertanto, legittimato a proporre autonomo ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia visto soccombente il condominio.


Diritto condominialeCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 04 maggio 2026, n. 12588

Parti comuni dell’edificio – sottotetti, soffitte e lastrici solari

I sottotetti, le soffitte e i lastrici solari sovrastanti le unità immobiliari, ove non risulti da valido titolo una diversa attribuzione esclusiva e non sia dimostrata una loro peculiare destinazione strumentale a servizio di una sola porzione, sono soggetti alla presunzione di comunione condominiale ex art. 1117 c.c., sicché non è sufficiente, per escluderne la natura comune, la mera menzione negli atti di acquisto dell'esistenza di una soffitta sovrastante l'unità, né il successivo accatastamento a favore del singolo.


Diritto condominialeCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 13 aprile 2026, n. 9309

Assemblea dei condomini e deliberazioni – Supercondominio - Spese della comunione e del condominio

In tema di supercondominio, rientra nella competenza dell'assemblea dei rappresentanti ex art. 67 disp. att. c.c. l'approvazione del rendiconto e la ripartizione, in capo ai singoli condòmini dei diversi edifici, delle spese relative ai beni e ai servizi comuni all'intero complesso - ivi compreso il servizio di riscaldamento centralizzato - secondo i rispettivi valori millesimali di proprietà; ne consegue che è erronea la qualificazione come nulla, per impossibilità dell'oggetto, della delibera del supercondominio che approvi il riparto delle relative spese tra i singoli partecipanti, atteso che l'amministratore del supercondominio è legittimato ad agire direttamente nei confronti del singolo condòmino e non dell'amministratore del condominio di edificio.


Diritto condominialeCassazione Civile, Sez. II, Sentenza, 18 marzo 2026, n. 6489

Comunione e condominio – Assemblea dei condomini e deliberazioni - Nullità

La nullità della delibera condominiale, ai sensi dei principi generali e dell'art. 1421 c.c., può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, anche da terzi estranei alla compagine condominiale, nonché dal condomino che, rispetto al bene inciso dalla delibera, versi in posizione di terzo (come il proprietario del fondo servente), senza che rilevi la coesistenza, in capo al medesimo soggetto, della distinta posizione di partecipante al condominio.


Diritto condominialeCassazione Civile, Sez. II, Sentenza, 10 marzo 2026, n. 5355

Parti comuni dell’edificio – muro divisorio comune

In tema di muro divisorio comune, la disciplina di cui all'art. 884 c.c. costituisce lex specialis rispetto all'art. 1102 c.c. e regola in via specifica l'uso del muro da parte dei comproprietari. Ne consegue che ciascun partecipante alla comunione può praticare nel muro comune incavi, nicchie o altre infissioni solo entro il limite della metà dello spessore del muro, e sempreché non ne sia compromessa la stabilità né ne derivino danni alla struttura, potendo l'altro comproprietario agire in via petitoria o possessoria per ottenere l'arretramento delle opere eccedenti tale limite o la loro eliminazione.


Diritto condominialeCassazione Civile, Sez. II, Sentenza, 18 febbraio 2026, n. 3720

Assemblea dei condomini e deliberazioni - interpretazione delle delibere assembleari

In tema di interpretazione delle delibere dell'assemblea condominiale, ove esprimano una volontà negoziale, devono essere applicati i canoni ermeneutici stabiliti dagli artt. 1362 e ss. c.c., privilegiando l'elemento letterale e, se necessario, gli altri criteri interpretativi sussidiari. Il sindacato di legittimità può verificare solo l'osservanza degli stessi e non l'interpretazione alternativa proposta dalla parte.


Diritto condominialeCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 19 gennaio 2026, n. 1107

Assemblea dei condomini – deliberazione; Appalto privato – vizi d’opera e difformità

In materia di condominio degli edifici, la decisione dell'assemblea condominiale deve rispettare lo stile e il decoro architettonico del fabbricato, intendendosi per decoro non solo le linee architettoniche ma anche l'aspetto armonico e visibilmente percepibile dell'edificio. La relativa valutazione spetta al giudice di merito e risulta insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata (artt. 1120, comma 4, e 1127 c.c.).