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Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. I, Sentenza, 23 giugno 2026, n. 21275

Contratti bancari – recesso della banca da apertura di credito in conto corrente

In tema di recesso della banca da apertura di credito in conto corrente, è affetta da vizio motivazionale "al di sotto del minimo costituzionale" la sentenza che qualifichi come contrario a buona fede il recesso, limitandosi a richiamare il parziale ripianamento dello scoperto, un generico utile di esercizio risultante da bilancio e la persistenza delle fideiussioni, senza: a) verificare se il bilancio fosse conoscibile dalla banca al momento del recesso; b) spiegare in che modo la permanenza delle garanzie personali incida sulla valutazione della correttezza dell'iniziativa dell'istituto a fronte di un deterioramento patrimoniale della società debitrice; c) esaminare la rilevanza, ai fini della "giusta causa" ex art. 1845 c.c., della riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale e delle conseguenze derivanti dagli artt. 2446, 2447, 2482-ter e 2484 c.c. Ne consegue la cassazione per motivazione obiettivamente perplessa e incomprensibile.


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 17 giugno 2026, n. 20364

Strumenti finanziari (valori mobiliari) – risoluzione del contratto per inadempimento

La gravità dell'inadempimento ex art. 1455 c.c., anche in materia di servizi di investimento, non può essere affermata in via automatica e astratta, ma va verificata nel caso concreto con riferimento all'interesse dell'investitore alla regolare esecuzione del rapporto, potendo l'elevata esperienza finanziaria, la consistente capacità patrimoniale e la pregressa propensione al rischio dell'investitore dimostrare l'irrilevanza, sul piano causale, della violazione degli obblighi informativi e giustificare il diniego della risoluzione.


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 8 maggio 2026, n. 13317

Autorità di controllo bancario – Natura delle sanzioni amministrative pecuniare

Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Banca d'Italia ai sensi degli artt. 144 ss. TUB (nella formulazione anteriore al d.lgs. n. 72/2015), per violazioni in materia di organizzazione, gestione dei rischi e controlli interni degli intermediari bancari, non hanno natura sostanzialmente penale alla luce dei criteri Engel, non sono equiparabili, per tipologia, gravosità e incidenza su diritti fondamentali, alle sanzioni Consob in tema di market abuse e, pertanto, non pongono un problema di compatibilità con le garanzie dell'art. 6 CEDU, né implicano l'applicabilità del principio di retroattività della lex mitior ex art. 7 CEDU e art. 49 Carta dei diritti fondamentali UE.


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 06 maggio 2026, n. 12860

Mutuo c.d. solutorio – validità

È valido il contratto di mutuo c.d. "solutorio", perfezionandosi il mutuo reale con la sola messa a disposizione giuridica delle somme in favore del mutuatario tramite accredito su conto corrente, anche se l'importo è immediatamente destinato al ripianamento di pregresse esposizioni debitorie verso la stessa banca mutuante; tale destinazione costituisce atto dispositivo distinto ed estraneo alla fattispecie negoziale, non comporta difetto di causa né illiceità dell'operazione, né trasforma il mutuo in una novazione o in un mero pactum de non petendo.


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 24 aprile 2026, n. 11040

Segreto bancario – Sanzioni CONSOB per abuso di informazioni privilegiate

In tema di sanzioni CONSOB per abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF), il possesso e l'utilizzo dell'informazione privilegiata anche nell'ipotesi di c.d. insider secondario possono essere accertati in via presuntiva, mediante una valutazione unitaria di una pluralità di indizi (tempistica dei contatti, modalità e anomalia degli investimenti, rapporti professionali tra i soggetti coinvolti, caratteristiche dell'operazione e del titolo), purché dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza ex art. 2729 c.c.; non è richiesto l'accertamento della fonte originaria dell'informazione, né opera, nel sistema processuale, un divieto di "doppia presunzione".


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 25 marzo 2026, n. 7134

Contrarietà al buon costume del finanziamento a impresa in stato di decozione

E’ da ritenersi contraria al buon costume, e come tale irripetibile, anche l’erogazione di somme di denaro in favore di un’impresa già in stato di decozione integrante un vero e proprio finanziamento, che consenta all’imprenditore di ritardare la dichiarazione di fallimento, incrementando l’esposizione debitoria dell’impresa, trattandosi di una condotta preordinata alla violazione delle regole di correttezza che governano le relazioni di mercato. Infatti, ai fini dell’applicazione della soluti retentio prevista dall’art. 2035 c.c., le prestazioni contrarie al buon costume non risultano essere soltanto quelle che contrastano con le regole della morale sessuale o della decenza, ma anche quelle che non rispondono ai principi e alle esigenze etiche costituenti la morale sociale, in un determinato ambiente e in un certo momento storico.


Diritto bancarioTribunale di Frosinone, 17 marzo 2026, n. 179, Est. Iacoboni

Mutui e finanziamenti – violazione trasparenza – mancata allegazione piano di ammortamento – mancata pattuizione regime finanziario composto applicazione tasso sostitutivo in regime semplice

Il Tribunale rammenta come l’estratto conto certificato, ai sensi dell’art. 50 d.lgs n 385 del 1993, benché costituisca prova idonea del credito ai fini dell’emanazione del decreto ingiuntivo, non costituisce prova adeguata nel giudizio di opposizione a cognizione piena (tra le altre, Cass. 2018 n. 371) e come la Suprema Corte di Cassazione abbia affermato che “…la ricostruzione del rapporto e del saldo effettuata dal consulente tecnico d’ufficio, è uno degli elementi di prova che il giudice, a suo insindacabile giudizio, può valutare “(in tal senso, Cass. 10293 del 2023).

Il Tribunale sottolinea, inoltre, come la legittimazione passiva all’azione restitutoria spetti al cedente originario, quale soggetto che ha materialmente ricevuto le prestazioni indebite come si evince anche dal tenore dell’art. 2033 c.c. (conforme Corte di Appello di Roma del 2024 n 5811; Corte Appello di Milano del 2024 n. 2180 ; Cass. del 2016 n. 25170), concludendo per la sussistenza nel caso di specie di un elemento di indeterminatezza delle pattuizioni contrattuali ex art. 117 T.U.B..


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 4 febbraio 2026, n. 2358

Contratto di IRS e sottostante contratto di mutuo

La sussistenza della correlazione tra il contratto di IRS e il sottostante contratto di mutuo va verificata alla luce del piano di ammortamento. Qualora il piano di ammortamento sia agli atti del giudizio, non è accoglibile l'eccezione di mancanza di correlazione tra IRS e mutuo.


Diritto bancarioTribunale di Livorno, Sentenza 27 gennaio 2026

Mutuo fondiario – Titolo parziale ed incompleto - Fondatezza dell’opposizione all’esecuzione con sospensione della procedura esecutiva

La scrittura privata non autenticata con cui le parti abbiano successivamente rinegoziato il termine di adempimento dell’obbligazione restitutoria - pur non integrando novazione oggettiva, trattandosi di mera modificazione accessoria ex art. 1231 c.c. - incide sull’assetto negoziale complessivo del rapporto e integra il contenuto del contratto originario. Ne consegue che, ove il creditore agisca esecutivamente sulla base del solo atto pubblico di mutuo, senza azionare anche l’accordo modificativo e senza che quest’ultimo rivesta i requisiti formali di cui all’art. 474 c.p.c., il titolo esecutivo deve ritenersi parziale e incompleto.


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 22 gennaio 2026, n. 1416

Mutuo solutorio – art. 474 c.p.c. titolo esecutivo

Il contratto di mutuo "solutorio" è valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo. Il mutuo si perfeziona nel momento in cui la somma mutuata è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario, attraverso l'accredito su conto corrente, senza rilevare che le somme siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante. Tale destinazione costituisce frutto di atti dispositivi distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale.


Diritto bancarioTribunale di Milano, Sentenza, 8 gennaio 2026 – Pres. Giani, Rel. Chieffo

Nullità di fideiussione omnibus conforme a modello ABI post 2005

Il giudizio di sfavore formulato dalla Banca d’Italia con provvedimento 55/2005 non concerne le singole clausole in sé ma l’inserimento di tali clausole in un modello contrattuale di uso corrente che possa ostacolare la pattuizione di migliori clausole contrattuali, inducendo le banche ad uniformarsi ad uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante.

In caso di qualificazione delle clausole della fideiussione come stand alone, vige l’onere probatorio in merito all’esistenza di intesa anticoconcorrenziale al momento della stipula della fideiussione, o, quantomeno, l’onere di richiedere l’esibizione ex art. 210 C.p.c. di fideiussioni analoghe, nel periodo in contestazione, riproducenti le medesime clausole ABI oggetto dell’intesa ritenuta anticoncorrenziale.