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Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, (data ud. 05 febbraio 2025) del 13 marzo 2025, n. 6648

Atto di trasferimento della nuda proprietà e dell’usufrutto di immobili, concluso in esecuzione degli accordi assunti in sede di separazione consensuale- inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c

In un'azione revocatoria, l'onere di dimostrare la natura gratuita o onerosa dell'atto di disposizione immobiliare grava sull'attore. Tuttavia, il giudice di merito può interpretare e valutare gli accordi assunti in sede di separazione consensuale e il contratto di trasferimento alla luce delle modalità concrete di attuazione dell'accordo stesso, giungendo autonomamente alla conclusione in merito alla natura dell'atto e al suo carattere gratuito.

La Suprema Corte afferma che “è consolidato il principio che gli accordi di separazione hanno natura negoziale e l'omologazione è condizione di efficacia dei medesimi accordi e costituisce un controllo esterno su questi accordi (Cass. n. 16909 del 19/08/2015; Cass. n. 18066 del 20/08/2014 Cass., n. 6625/2005; Cass., n. 17902/2004) e pertanto è esperibile l'azione pauliana anche avverso i trasferimenti operati direttamente con il verbale di separazione consensuale o in base ad accordi recepiti in sentenza (v. anche Cass. 26127/2024 ) e quindi a maggior ragione avverso un separato atto negoziale che ne rappresenta l'attuazione (Cass. n. 10443 del 15/04/2019).

Deve qui ricordarsi che l' interpretazione di atti negoziali è un giudizio riservato al giudice del merito (Cass. n. 9461 del 09/04/2021 ) e le parti non possono proporre in sede di legittimità una diversa interpretazione del negozio rispetto a quella operata dal giudice di merito. Il trasferimento della proprietà di un bene, in adempimento di un accordo tra coniugi nell'ambito di una separazione giudiziale, è soggetto alle ordinarie impugnative negoziali a tutela delle parti e dei terzi, avendo natura contrattuale (v. anche Cass. 26127/2024).”.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, (data ud. 25 febbraio 2025) dell’11 marzo 2025, n. 6487

Appalto di servizi continuativi o periodici, diritto di recesso e termine di preavviso

In tema di contratto di appalto di servizi continuativi o periodici, il regime applicabile del recesso muta in relazione alla natura determinata o indeterminata della durata dell'appalto: a) trova applicazione l'art. 1671 c.c., in tema di recesso unilaterale e ad nutum del committente, ove l'appalto sia a tempo determinato (oltre alla scadenza del contratto al termine stabilito, previa disdetta, pena la sua tacita rinnovazione); b) viceversa, allorché la durata del contratto d'appalto continuativo o periodico di servizi non sia stata stabilita, né sia determinabile, ciascuna delle parti può recedere dal contratto in tempo utile a norma dell'art. 1569 c.c.

La Corte di Cassazione espone come “Ad un indirizzo intermedio aderisce la giurisprudenza di legittimità - cui, in questa sede, si intende dare seguito -, la quale discrimina l' individuazione del regime applicabile in relazione alla natura determinata o indeterminata della durata dell'appalto continuativo o periodico di servizi: A) trova applicazione l'art. 1671 c.c., in tema di recesso unilaterale e ad nutum del committente, ove l'appalto sia a tempo determinato (oltre alla scadenza del contratto al termine stabilito, previa disdetta, pena la sua tacita rinnovazione); B) viceversa, allorché la durata del contratto d'appalto continuativo o periodico di servizi non sia stata stabilita, ciascuna delle parti può recedere dal contratto in tempo utile a norma dell'art. 1569 c.c., altrimenti esso si rinnoverà per il tempo previsto nel contratto stesso o dagli usi oppure a tempo indeterminato (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4783 del 13/07/1983; Sez. 1, Sentenza n. 3343 del 18/11/1933).”, come “nessun valido motivo consente di escludere, per l'appalto di prestazione continuativa di servizi (a tempo determinato), l'applicabilità del disposto di cui all'art. 1671 c.c. (dichiarazione di recesso del committente), non rilevando, appunto, in proposito, l'esistenza di una clausola convenzionale che attribuisca la facoltà della disdetta al committente entro un tempo predeterminato rispetto ad ogni scadenza contrattuale (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8254 del 29/08/1997).” e come “nel contratto d'appalto avente ad oggetto la prestazione di servizi continuativi o periodici (quale contratto di durata: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 29675 del 19/11/2024; Sez. 1, Ordinanza n. 22065 del 12/07/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 4225 del 09/02/2022; Sez. 2, Sentenza n. 15705 del 21/06/2013), senza predeterminazione della sua durata (ossia a tempo indeterminato), il recesso che ciascuna delle parti (non solo l'appaltante ma anche l'appaltatore) intenda esercitare dal rapporto postula che esso avvenga previo avviso nel termine pattuito in contratto o in quello stabilito dagli usi o, in mancanza, in un termine congruo (secondo valutazione rimessa all'apprezzamento del giudicante), avuto riguardo alla natura del servizio appaltato (senza la previsione di alcun indennizzo).”.


Obbligazioni e contrattiInterpretazione del contratto (per qualificarlo come contratto di affitto di ramo d’azienda ovvero come vendita dell’azienda con riserva di proprietà) – criteri da utilizzare (interpretazione letterale e considerazione dell’intero contesto e della comune intenzione delle parti)

Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza (data ud. 28 gennaio 2025) del 03 marzo 2025, n. 5625

In sede di interpretazione del contratto, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate. Tuttavia, il rilievo da assegnare alla formulazione letterale deve essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale. Non è sufficiente una considerazione atomistica delle singole clausole; il giudice deve considerare l'intero contesto e la comune intenzione delle parti.

La Suprema Corte, infatti, sostiene che il “giudice, inoltre, pur dovendo assumere l'elemento letterale quale strumento fondamentale per la ricerca della reale o effettiva volontà delle parti, deve a tal fine ricorrere anche agli ulteriori criteri d' interpretazione e, in particolare, a quello dell' interpretazione funzionale di cui all'art. 1369 c.c., il quale consente di accertare il significato dell'accordo in coerenza, appunto, con la relativa ragione pratica o causa concreta (Cass. n. 11295 del 2011; Cass. 23701 del 2016, in motiv.)” e che “per sottrarsi al sindacato di legittimità, l' interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni", "sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l' interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra" (cfr., tra le altre, Cass. 27136 del 2017)”.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza, 25 febbraio 2025, n. 4892

Risoluzione anticipata del contratto di locazione per inadempimento del conduttore – interpretazione del contratto

In tema di risoluzione anticipata di un contratto di locazione per inadempimento del conduttore, il diritto del locatore a conseguire il risarcimento del danno da mancato guadagno ai sensi dell'art. 1223 c.c. (ossia canoni che non ha potuto riscuotere fino alla scadenza originaria o fino al nuovo conduttore), non viene meno per il solo fatto della restituzione dell'immobile prima della naturale scadenza del contratto. Il locatore deve però provare di aver tempestivamente cercato di concludere un nuovo contratto.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza (data ud. 26 novembre 2024) del 25 febbraio 2025, n. 4892

Risoluzione anticipata di contratto di locazione per inadempimento del conduttore – diritto del locatore al risarcimento del danno da mancato guadagno (art. 1223 c.c.)

In tema di risoluzione anticipata di un contratto di locazione per inadempimento del conduttore, il diritto del locatore a conseguire il risarcimento del danno da mancato guadagno ai sensi dell'art. 1223 c.c. non viene meno per il solo fatto della restituzione dell'immobile prima della naturale scadenza del contratto. È necessario che il locatore dimostri di essersi tempestivamente attivato, una volta ottenuta la disponibilità dell'immobile, per una nuova locazione, fermo restando l'apprezzamento del giudice delle circostanze del caso concreto anche in base al canone della buona fede.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite conferma la “correttezza di quanto desumibile dalle riflessioni della giurisprudenza maggioritaria di questa Corte, secondo la quale il locatore, il quale abbia chiesto e ottenuto la risoluzione anticipata del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, ha diritto anche al risarcimento del danno per l'anticipata cessazione del rapporto, da individuare nella mancata percezione dei canoni concordati fino alla scadenza del contratto o al reperimento di un nuovo conduttore; in tal caso, l'ammontare del danno risarcibile costituirà valutazione del giudice di merito, che terrà conto di tutte le circostanze del caso concreto (Cass., Sez. 3, n. 8482 del 5/5/2020), prime fra tutte l'utile che il locatore avrà ricavato (o che avrebbe potuto comunque ricavare con l'uso della normale diligenza) dall'immobile nel periodo intercorso tra la risoluzione prematura e il (Cass., Sez. 6 - 3, n. 194 del 5/1/2023)” ed afferma che “Un atteggiamento di persistente ingiustificata inerzia del locatore nel riattivare le possibilità di recupero della redditività del proprio bene a seguito della sua riacquistata disponibilità (in tesi confidando sul diritto a conseguire, a titolo risarcitorio, tutti i canoni convenuti fino alla naturale scadenza del contratto), non potrà non legittimare, secondo l'id quod plerumque accidit, la prospettazione dell'eventuale riconducibilità della cessata redditività del bene alla responsabilità dello stesso locatore”.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza (data udienza 17 dicembre 2024) del 18 febbraio 2025, n. 4225

Scrittura privata di transazione – nullità ex art. 1261 c.c. clausola che prevede cessione di un credito litigioso in favore di legale quali competenze professionali

La clausola di una scrittura privata di transazione che prevede la cessione di un credito litigioso a favore di un legale a titolo di competenze professionali è nulla ai sensi dell'art. 1261 c.c. se tale credito è collegato a una causa di risarcimento danni promossa dai clienti, anche se il legale ha autenticato la firma o ha agito quale difensore.

Tra l’altro, la Corte di Cassazione rileva come il ricorso nei suoi motivi “Sollecita infatti una nuova valutazione del fatto, preclusa in sede di legittimità (v. tra le tante Cass., 21/1/2015 n. 961; Cass., 5/3/2002 n. 3161; Cass., 20/10/2005 n. 20322; Cass., 7/1/2014 n. 91; Cass., 28/11/2014 n. 25332; Cass., 10/9/2020 n. 18774)”.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza (data ud. 21 gennaio 2025) del 28 gennaio 2025, n. 1985

Criteri ermeneutici per l’interpretazione di un contratto – accordo transattivo relativo alle attribuzioni patrimoniali per la vendita di immobile, in separazione consensuale omologata (o divorzio)

Nell'interpretazione di un contratto, il giudice deve considerare non solo il senso letterale delle parole, ma anche il complessivo testo dell'atto e il comportamento delle parti, seguendo una progressiva dilatazione degli elementi di interpretazione, dalle singole parole alla connessione delle clausole, fino al comportamento complessivo delle parti. Ogni clausola deve essere inquadrata nel contesto globale dell'atto contrattuale.

La Suprema Corte ribadisce come “l'interpretazione del contratto è rimessa al giudice di merito; in sede di legittimità questa interpretazione è sindacabile solo nei limiti dell'applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale e della logica della sua motivazione (Cass. n. 435/1997). Nell'interpretazione del contratto, funzione fondamentale assume l'elemento letterale. Nel contempo, il senso letterale della singola parola, anche nella sua chiarezza, è insufficiente (come l'art. 1362 primo comma cod. civ. presuppone) a delineare la comune intenzione delle parti (obiettivo dell'interpretazione), la quale emerge solo (come l'incondizionata, affermazione dell'art. 1363 cod. civ. esige) attraverso la connessione degli elementi letterali ("le une per mezzo delle altre"), la relativa integrazione ("il senso che risulta dal complesso dell'atto"), e la valutazione del complessivo comportamento delle parti (art. 1362 secondo comma cod. civ.) (Cass. n. 34687/2023; Cass. n. 6233/2004): passaggi necessari del procedimento interpretativo, di funzione non subordinata, bensì concorrente (Cass. n. 6389/1998).”, affermando come “la censura in sede di legittimità dell'interpretazione di una clausola contrattuale offerta dal giudice di merito imponga al ricorrente l'onere di fornire, con formale autosufficienza, gli elementi alla complessiva unitarietà del testo e del comportamento non adeguatamente considerati dal giudice di merito, nella loro materiale consistenza e nella loro processuale rilevanza (Cass. n. 34687/2023).”


Obbligazioni e contrattiTribunale di Padova, 13 gennaio 2025, Est. Amenduni

Composizione negoziata della Crisi d’Impresa – Misure cautelari; Sospensione obbligo di rimborso finanziamenti; Inibitoria escussione garanzia MCC - SACE

Nell’ambito della composizione negoziata della crisi, oltre alle misure protettive tipiche aventi i contenuti dell’art. 18 CCII, è possibile ottenere, per il buon esito delle trattative, anche misure cautelari, ex art. 19 CCII, consistenti: i) nella sospensione per il debitore dell’obbligo di rimborso dei finanziamenti bancari in essere, senza decadere dal beneficio del termine e con contestuale divieto per le banche di estinguere la propria posizione creditoria; ii) nell’inibitoria per gli istituti di credito di segnalare la società debitrice alla Centrale Rischi e alla Crif in conseguenza del mancato rimborso dei finanziamenti; iii) l’inibitoria per le banche di escutere le garanzie rilasciate dal Fondo di Garanzia MCC e da SACE.