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Diritto bancarioCassazione Civile Sez. I, 25 giugno 2024, n. 17415

Bonifico errato – responsabilità banca per mancata verifica corrispondenza tra iban e beneficiario

In tema di responsabilità di una banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, nel caso in cui il beneficiario, nominativamente indicato, di un pagamento da eseguirsi tramite bonifico sia sprovvisto di conto di accredito presso la banca intermediaria, si applicano le regole di diritto comune. Grava quindi sull'intermediaria stessa, responsabile, secondo la teoria del 'contatto sociale qualificato', nei confronti del beneficiario rimasto insoddisfatto a causa dell'indicazione, rivelatasi inesatta, del proprio IBAN, l'onere di dimostrare di aver compiuto l'operazione di pagamento, richiestagli dal solvens, adottando tutte le cautele necessarie al fine di evitare il rischio di un'erronea individuazione di detto beneficiario, o quanto meno, di essersi adoperata per consentirgli la individuazione del soggetto concretamente gratificato del pagamento destinato, invece, al primo, anche comunicandogli, ove necessario, i relativi dati anagrafici o societari.


Diritto bancarioCassazione Civile Sez. I, 3 giugno 2024, n. 15470

Fideiussione – presenza di coobbligati – azione esecutiva verso entrambi i coobbligati per pagamento intera somma

Un creditore è legittimato a procurarsi un titolo giudiziale nei confronti di più obbligati in fideiussione per il pagamento di una determinata somma; non può invece agire esecutivamente per l'intero credito nei confronti di entrambi, dovendo scegliere in sede di esecuzione forzata quale dei due coobbligati (a diverso titolo) aggredire, promuovendo eventualmente l'azione esecutiva, in caso di non integrale soddisfazione, nei confronti dell'altro solo per il residuo. L’azione avviata verso entrambi i coobbligati costituisce ingiustificato arricchimento.


Diritto bancarioCassazione, Sez. I, ordinanza 29 maggio 2024 n. 14993

Banche - Contratto di conto corrente - Accertamento del rapporto di dare/avere - Ricostruzione contabile del rapporto - Art. 119 TUB - Indebito - Maggior danno - Art. 1224 cc

In tema di rapporti bancari, ai fini dell’accertamento del rapporto di dare/avere, è sempre possibile per il giudice di merito ricostruire i saldi attraverso l’impiego di mezzi di prova ulteriori.


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. I, 29 maggio 2024, n. 14993

L'estratto conto bancario come prova nelle interazioni finanziarie dei correntisti

Nel diritto bancario, il giudice può ricostruire i saldi contabili mancanti tramite prove idonee e complete in caso di estratti conto incompleti, per validare il saldo iniziale del periodo oggetto della produzione. La presentazione dell'estratto conto, sintesi delle transazioni del conto corrente, costituisce una prova del saldo, supportata dalle risposte della controparte e altre prove legali; se le informazioni sono disponibili in altri documenti come i riassunti scalari, la ricostruzione del consulente tecnico giustificata dal giudice è decisiva per il richiedente correntista.


Diritto bancarioMutuo bancario - Piano di ammortamento “alla francese” - Omessa indicazione del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi - Indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto contrattuale e violazione della disciplina sulla trasparenza bancaria - Nullità - Esclusione.

Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 29 maggio 2024, n. 15130, Pres. D’Ascola, Est. Lamorgese

In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.


Obbligazioni e contrattiTribunale Napoli Sez. X, 20 maggio 2024, n. 5195

L'assicurazione deve risarcire il soggetto investito non per sua colpa

Accertato che l'incidente si sia verificato a causa di un veicolo non identificato, non essendo emersa alcuna responsabilità del soggetto investito, la società assicurativa, deve risarcire i danni patiti dall'attore, secondo quanto previsto dagli artt. 283, comma 1, lett. a), 286 e 287 del d.lgs. n. 209 del 2005, la mancata identificazione dello scooter non è dipesa da colpa del soggetto investito e danneggiato, il quale, dopo l'urto e la caduta in terra, non era certo nelle condizioni di poter rilevare il numero di targa.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, sezioni unite, 7 maggio 2024, n. 12449

Titolo esecutivo giudiziale e saggio degli interessi: in assenza di specificazione da parte del giudice della cognizione il saggio è determinato dall'art. 1284, comma 1, c.c

Ove il giudice disponga il pagamento degli "interessi legali" senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.


Diritto bancarioTribunale di Ferrara, sentenza 3 maggio 2024, Pres. Est. Giusberti

Fallimento – Domanda di ammissione al passivo di credito concesso abusivamente – Rigetto per nullità del contratto

Qualora un contratto di finanziamento ad un imprenditore sia stipulato o mantenuto in essere attraverso una proroga del termine di durata, in presenza di indici riconoscibili di insolvenza dell’imprenditore, contribuendo ad aggravarne il dissesto e ritardarne il fallimento, il negozio deve considerarsi nullo per contrarietà a norme imperative, ai sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c. Tale ipotesi costituisce concessione abusiva di credito e la relativa domanda di ammissione della Banca per la restituzione dell’importo deve escludersi dallo stato passivo.



Diritto bancarioSegnaliamo un recentemente provvedimento emesso dal Tribunale di Milano, Sezione Quarta Civile all’esito del giudizio di divisione promosso dalla Curatela di un fallimento, al fine di ottenere lo scioglimento della comunione e la divisione giudiziale di beni immobili, di cui il fallito era comproprietario.

Il giudizio di divisione dei beni del comproprietario fallito e la tutela del creditore ipotecario nei confronti dei comproprietari

In tale giudizio il creditore ipotecario si era costituito per esercitare i diritti di cui all’art. 1113 c.c. relativamente ai beni sui quali aveva iscritto ipoteca e per chiedere la ripartizione del ricavato della vendita, tenuto conto dei vincoli costituiti su tali immobili, fino al totale soddisfacimento del credito vantato.

All’esito della vendita dei beni immobili, il Tribunale ha predisposto il progetto di divisione ai sensi dell’art. 789 c.p.c. e, quanto al diritto di credito vantato dal Creditore ipotecario ha ritenuto che le “somme da assegnare ai comproprietari devono intendersi gravate da pegno in favore del creditore ipotecario, che potrà procedere esecutivamente, in danno ai comproprietari, nelle forme del pignoramento presso terzi (e nel rispetto dei principi affermati da Cass. n. 8877/2020), al fine di vedersi assegnare in tutto o in parte e, comunque, nei limiti della garanzia ipotecaria spettante sui beni subastati, gli importi predetti formalmente spettanti ai comproprietari, non potendosi invece procedere alla soddisfazione dei crediti nell’ambito del giudizio di divisione (cfr. Cass. n. 10067/2020, punti H) e I) della motivazione e Cass. n. 5718/1987).”.

Alla luce di ciò, il Tribunale di Milano ha quindi assegnato ai comproprietari (non falliti) le somme corrispondenti alle rispettive quote gravate da pegno in favore del creditore ipotecario, con facoltà dei comproprietari di ottenere il pagamento solo per la parte che non sarà assegnata a quest’ultimo nella procedura di espropriazione presso terzi che quest’Ultima dovrà avviare per ottenere soddisfazione dei propri crediti.


Diritto bancarioTribunale di Napoli, sentenza 11 marzo 2024, n. 2833

Pignorabilità quote fondi comuni di investimento

Il Tribunale ha affrontato in modo approfondito la questione della pignorabilità o meno, presso la banca collocataria, quale terza pignorata, dei titoli in suo possesso (nella specie quote di fondi comuni di investimento), nonché l’esatta individuazione del terzo intermediario al quale notificare l’atto di pignoramento. Il Tribunale ricorda che la possibilità di pignorare le quote di fondi comuni di investimento si evince già dall’art. 36, comma 4 del TUF, per cui “Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi” . Alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata, PER IL Tribunale di Napoli appare quindi pacifica la possibilità da parte del creditore di vedere soddisfatte le sue ragioni attraverso il pignoramento delle quote di fondi comuni di investimento di spettanza del debitore nei confronti di un terzo intermediario.


Diritto bancarioTrib. Busto Arsizio, 01.03.2024

Liquidazione controllata- Mutuo – Scadenza anticipata

Tra i debiti concorsuali nella liquidazione controllata sono da ricomprendere quelli derivanti da un rapporto di mutuo ancora in corso e stipulato anteriormente alla presentazione della domanda, dal momento che risulta applicabile anche a tale procedura concorsuale l’art. 154 CCII, che nell’ambito della liquidazione giudiziale stabilisce la scadenza agli effetti del concorso dei debiti pecuniari da soddisfare a partire dall’apertura della procedura.


Diritto bancarioCassazione Civile Sez. I, 26/02/2024, n.5064

Ripetizione di indebito proposta dal correntista, la prescrizione decorre per quella parte delle rimesse sul conto corrente la cui funzione solutoria sia individuabile dopo la rettifica del saldo

Ove sia stata proposta dal correntista una domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità di clausole contrattuali e/o all'esistenza protratta nel tempo di prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le voci o competenze accertate come illegittime e in concreto applicate dalla Banca.


Diritto bancarioCassazione Civile Sez. un., 29/01/2024, n.2607

Validità probatoria della stampa dei movimenti contabili di conto corrente ottenuta tramite home banking senza contestazioni della banca

In tema di conto corrente bancario, la stampa dei movimenti contabili risultanti a video dal data base della banca, ottenuta dal correntista avvalendosi del servizio di homebanking, rappresenta una copia (o estratto) analogica del documento informatico, non sottoscritto, costituito dalla corrispondente pagina web. Essa, si presume conforme, quanto ai dati ed alle operazioni in essa riportati, alle scritturazioni del conto stesso in mancanza di contestazioni chiare, circostanziate ed esplicite formulate dalla banca e riguardanti, specificamente, la loro non conformità a quelle conservate nel proprio archivio (cartaceo o digitale).


Obbligazioni e contrattiTribunale di Catania, 25 gennaio 2024, Pres. Laurino, Est. Cassaniti

Concordato preventivo – Effetti dell’omologazione del piano sulla decorrenza degli interessi moratori

La procedura di concordato preventivo si conclude con il decreto di omologazione del piano, momento in cui cessa il divieto di maturazione degli interessi ex artt. 169 e 55 L. fall. Da tale momento, gli interessi moratori sui crediti concorsuali sono dovuti a partire dal termine di adempimento previsto dalla proposta concordataria, anche in assenza di una formale risoluzione del contratto.


Diritto bancarioCorte d’Appello Ancona, Sez. I, sentenza 11.01.2024, n. 53

Conto corrente bancario - Indebito bancario - Onus probandi – Insussistenza

In materia di indebito bancario, con specifico riguardo al conto corrente bancario, il correntista è tenuto comunque a dimostrare, in caso di omessa produzione della documentazione bancaria anteriormente all'introduzione del giudizio di ripetizione dell'indebito, sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi. Nella specie, detta prova non è stata assolta, non potendo la mancata ottemperanza all'ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c., comunque disposto in modo del tutto esplorativo, colmare l'onus probandi incombente sul correntista che agisce per il ricalcolo del saldo.