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Cessazione e Indennità

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Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza, 27 aprile 2026, n. 11223

Recesso dell’agente: non vi è l’obbligo di motivazione immediata

Il principio della necessità della contestazione immediata, sia pure sommaria, delle ragioni poste a base del recesso per giusta causa, con la conseguente preclusione di dedurre successivamente fatti diversi da quelli contestati, opera sia per il rapporto di lavoro subordinato che per quello di agenzia - data l'analogia dei due rapporti - ma in relazione solo al recesso del preponente, mentre il recesso per giusta causa (con conseguente diritto all'indennità di mancato preavviso) del lavoratore o dell'agente non è condizionato ad alcuna formalità di comunicazione delle relative ragioni, sicché, a tal fine, può tenersi conto anche di comportamenti (del datore di lavoro o del preponente) ulteriori rispetto a quelli lamentati nell'atto di recesso del lavoratore o dell'agente.


Corte di Cassazione Civile, Sez. L., 26 settembre 2023, n. 27384

Agenzia - Messa in liquidazione coatta amministrativa – Scioglimento del rapporto di lavoro - Esclusione - Fattispecie

La messa in liquidazione coatta amministrativa della società preponente non determina lo scioglimento di diritto del rapporto di lavoro con l'agente, in virtù del combinato disposto degli artt. 201 e 72 della L. fall. L’esercizio provvisorio dell’azienda non determina ipso iure lo scioglimento del rapporto.


Cassazione Civile Sez. Lav., 2 agosto 2023, n. 23547

Sulla determinazione dell'indennità in caso di cessazione del rapporto di agenzia per recesso del preponente

Ai fini della determinazione dell'indennità in caso di cessazione del rapporto di agenzia per recesso del preponente, ex art. 1751 c.c., nella base di computo vanno ricomprese non soltanto le provvigioni maturate, ma anche quelle percepite come "fisso provvigionale", atteso che la previsione codicistica fa riferimento, in relazione al profilo del "quantum", al più ampio concetto di "retribuzioni riscosse" - nel quale va ricompreso il minimo provvigionale garantito - mirando detta previsione ad indennizzare l'agente per la perdita del contratto e, perciò, dei vantaggi che il contratto stesso gli avrebbe procurato.


Cassazione Civile Sez. Lav., 17/05/2023, n.13528

L'agente alla cessazione del rapporto di agenzia non ha diritto di disporre del portafoglio clienti dell'agenzia

Alla cessazione del rapporto di agenzia, l'agente uscente non ha diritto di disporre del portafoglio clienti dell'agenzia, di cui è titolare l'impresa preponente, avendo egli solo diritto al trattamento previsto dalla contrattazione collettiva in relazione allo scioglimento del contratto, in parte commisurato all'incremento da lui apportato al portafoglio.


Corte Giustizia UE Sez. III, 23/03/2023, n. 574

Nell'indennità devono essere ricomprese le provvisioni che avrebbe percepito dopo l'estinzione del contratto

L'art. 17, par. 2, lett. a), della direttiva 86/653/Cee, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, deve essere interpretato nel senso che le provvigioni che l'agente commerciale avrebbe percepito in caso di prosecuzione ipotetica del contratto di agenzia, per le operazioni che sarebbero state concluse, dopo l'estinzione di tale contratto di agenzia, con i nuovi clienti che egli ha procurato al preponente prima di tale estinzione, o con i clienti con i quali egli ha sensibilmente sviluppato gli affari prima di detta estinzione, devono essere prese in considerazione nella determinazione dell'indennità prevista all'articolo 17, paragrafo 2, di detta direttiva.