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Agenzia delle Entrate – risposta ad interpello n. 51 del 22 febbraio 2024

Come calcolare i limiti di spettanza del bonus per risparmio energetico nel caso di interventi su centri commerciali?

Pubblicato il 22 marzo 2024

L’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 51 del 22 febbraio 2024 è intervenuta per fare chiarezza sul punto.

La detrazione per gli interventi di risparmio energico, infatti, spetta, oltre che alle persone fisiche non titolari di partita iva, anche ai lavoratori autonomi ed ai titolari di reddito d'impresa.

Affinché tali soggetti possano godere dell’agevolazione per tutte le tipologie di fabbricato, è necessario che vantino un titolo di possesso o di detenzione sull’immobile oggetto di intervento.

L’Agenzia delle Entrate, mutando il proprio precedente orientamento, ha ritenuto che la detrazione per interventi di riqualificazione energetica spetta a tutti i titolari di reddito d’impresa che effettuano interventi su immobili, indipendentemente dalla loro qualificazione contabile-fiscale di immobili “strumentali”, “merce” o “patrimoniali”.

Ecco il caso sottoposto all’Agenzia delle Entrate: una società immobiliare unica proprietaria di gallerie commerciali, composte ciascuna da diverse unità immobiliari dotate di impianto di riscaldamento, ha eseguito lavori di sostituzione integrale degli impianti di climatizzazione invernale con pompa di calore ad alta efficienza e di rifacimento del manto di copertura.

Tali spese sarebbero state esclusivamente a carico della Società, che non le avrebbe riaddebitate ai locatori degli spazi commerciali siti nelle gallerie.

A questo punto la Società, interpellando l’Ente, ha chiesto chiarimenti su come calcolare il limite di detrazione per ciascun intervento.

L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che la nozione di “parti comuni di edificio residenziale” vada considerata in senso oggettivo e non soggettivo e, dunque, debba essere riferita alle parti comuni a più unità immobiliari e non alle parti comuni a più possessori.

Pertanto, secondo l’Ente il limite massimo di detrazione va individuato considerando le unità immobiliari di cui si compongono le gallerie commerciali oggetto di intervento.

Quindi, ai fini della detrazione per risparmio energetico, i limiti di detrazione di € 30.000 e di € 60.000 e i corrispondenti limiti di spesa devono essere moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono ciascuna galleria commerciale.