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Tutte le sentenze

Obbligazioni e contratti

Tribunale di Padova, 13 gennaio 2025, Est. Amenduni

Composizione negoziata della Crisi d’Impresa – Misure cautelari; Sospensione obbligo di rimborso finanziamenti; Inibitoria escussione garanzia MCC - SACE

Nell’ambito della composizione negoziata della crisi, oltre alle misure protettive tipiche aventi i contenuti dell’art. 18 CCII, è possibile ottenere, per il buon esito delle trattative, anche misure cautelari, ex art. 19 CCII, consistenti: i) nella sospensione per il debitore dell’obbligo di rimborso dei finanziamenti bancari in essere, senza decadere dal beneficio del termine e con contestuale divieto per le banche di estinguere la propria posizione creditoria; ii) nell’inibitoria per gli istituti di credito di segnalare la società debitrice alla Centrale Rischi e alla Crif in conseguenza del mancato rimborso dei finanziamenti; iii) l’inibitoria per le banche di escutere le garanzie rilasciate dal Fondo di Garanzia MCC e da SACE.


Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 2 ottobre 2024, Est. Bernardel

Composizione negoziata della Crisi d’Impresa - Misure cautelari; Requisiti: Fumus boni iuris e Periculum in mora

In tema di misure cautelari, il fumus boni iuris si può ragionevolmente basare sulla precondizione di squilibrio patrimoniale od economico finanziario che rende probabile la crisi o l’insolvenza, e nel giudizio di risanabilità secondo criteri di razionalità della situazione di crisi. Il periculum in mora è invece da intendersi quale rischio che la mancata concessione delle misure richieste possa pregiudicare l’andamento ed il buon esito delle trattative e, di conseguenza, il risanamento dell’impresa, il cui presupposto va verificato sulla base delle trattative in corso (fattispecie in cui il Giudice ha ritenuto le trattative caratterizzate da concretezza e serietà, oltre che da buona fede).


Cassazione Civile, Sez. Unite, Sentenza, 18 marzo 2026, n. 6498

Risoluzione del contratto per inadempimento

Effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti

La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, proposta prima della dichiarazione di fallimento nei confronti del futuro fallito e dalla quale il contraente in bonis intenda trarre pretese restitutorie o risarcitorie da far valere nel concorso, non può proseguire in sede di cognizione ordinaria, ma ferma la necessità della trascrizione, ove si tratti di beni immobili o mobili registrati, ai fini dell'opponibilità alla massa deve essere riproposta, unitamente alle conseguenti domande di restituzione o di risarcimento del danno, nel procedimento di accertamento del passivo disciplinato dagli artt. 93 ss. l. fall.; essa resta, invece, procedibile davanti al giudice ordinario solo quando sia diretta a conseguire utilità estranee alla partecipazione al concorso (quali, ad esempio, la liberazione da obblighi contrattuali, l'escussione di garanzie di terzi o la tutela post-chiusura) ovvero quando sulla stessa sia già intervenuta sentenza non ancora passata in giudicato, nel qual caso il curatore può coltivare il gravame ai sensi dell'art. 96, comma 2, n. 3, l. fall.


Cassazione Civile, Sez. II, Sentenza, 29 maggio 2026, n. 16919

Risoluzione del contratto per inadempimento – Compravendita - Obbligazioni del venditore

La mancata consegna, totale o parziale, della cosa venduta integra inadempimento dell'autonoma obbligazione di cui agli artt. 1476, n. 1, e 1477, c.c., e non rientra nell'ambito delle garanzie per evizione o per oneri ex artt. 1483, 1484 e 1489 c.c.; ne consegue che tale inadempimento è disciplinato dalle norme generali sulle obbligazioni (artt. 1218 e 1453 c.c.), sicché il compratore può chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno, a prescindere dall'operatività delle garanzie speciali proprie della compravendita. Se non volete più ricevere le nostre comunicazioni, inviate una mail a newsletter@sldm.it

Lavoro

Cassazione Penale, Sentenza, 15 aprile 2026, n. 13646

Responsabilità del committente privato

In caso di infortunio mortale occorso in lavori edili affidati ad un’impresa dal proprietario privato di un immobile, il proprietario risponde di omicidio colposo se ha omesso di scegliere adeguatamente l’azienda esecutrice, o se si sia ingerito nell’organizzazione o nella esecuzione del lavoro, o in presenza di una agevole ed immediata percepibilità delle situazioni di pericolo.


Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza, 16 giugno 2026, n. 20229

Esonero del lavoro notturno del caregiver

Per fruire dell’esonero dall’obbligo di prestare lavoro notturno, occorre che si sia in presenza di un soggetto disabile ai sensi della legge 104/1992. E’ invece ininfluente il grado di invalidità del congiunto che risulta essere a carico del lavoratore in quanto tale elemento non è richiesto dalla normativa. Laddove il legislatore ha inteso subordinare la concessione di un beneficio alla circostanza che sussistesse una situazione di handicap con connotato di gravità, lo ha esplicitamente richiesto, come nel caso dei permessi giornalieri e mensili ovvero dei limiti al trasferimento.


Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza, 1° giugno 2026, n. 17208

Licenziamento disciplinare privo di preventiva contestazione

La mancanza della lettera di contestazione non integra la nullità del licenziamento disciplinare, ma determina l’inesistenza dell’intero procedimento disciplinare. La carenza di contestazione è quindi da equiparare all’insussistenza del fatto.

Diritto civile

Corte d’Appello di Napoli, Sezione IX, Sentenza, 27 maggio 2026 n. 4110

Accollo – qualificazione convenzione di accollo

La Corte d’Appello precisa che, quando la convenzione di accollo non contenga in base al dato letterale complessivo una manifestazione inequivoca di volontà delle parti contraria alla produzione di effetti a favore dei terzi creditori dell’accollato, o all’adesione degli stessi, o comunque espressamente limitativa dell’efficacia della convenzione alle parti, per stabilire se la convenzione debba essere qualificata come accollo interno, o come accollo esterno cumulativo, il Giudice deve applicare i criteri dell’ermeneutica contrattuale (artt. 1362 ss. c.c.), ivi incluso il comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto volto ad aprire il loro accordo alla adesione dei terzi creditori dell’accollato, eventualmente confermato dalla volontà di adesione poi manifestata dal terzo creditore accollatario.

Tutela del consumatore

Corte d’Appello di Palermo, Sezione III, Sentenza, 27 maggio 2026 n. 1484

Clausole vessatorie nei contratti – atto pubblico e tutela del consumatore

La Corte d’Appello specifica che la stipula del contratto con atto pubblico notarile non è circostanza in sé idonea a far ritenere che una o più clausole del contratto stesso siano state oggetto di trattativa individuale, seria ed effettiva e non esime il professionista dal fornire una prova in tal senso; ciò, anche se è vero in via generale che le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, ancorché conformate alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come predisposte dal contraente medesimo ex art. 1341 c.c. e, pertanto, pur se vessatorie, non necessitano di specifica approvazione.

Diritto societario

Cassazione Civile, Sez. III, Sentenza, 21 aprile 2026, n. 10620

S.a.s. – revocatoria ordinaria contro socio – valutazione dell’eventus damni

In tema di revocatoria ordinaria, quando il creditore agisce nei confronti del socio di una società in accomandita semplice per far dichiarare inefficace l'atto dispositivo da questi compiuto, la sufficienza della garanzia patrimoniale deve essere valutata con riguardo al solo patrimonio del debitore convenuto, senza tener conto del patrimonio sociale, il quale è autonomo anche nel caso in cui la società sia coobbligata in solido con i soci per il medesimo debito.


Cassazione Penale, Sez. II, Sentenza 17 aprile 2026, n. 16218

Cancellazione dell’ente dal Registro delle Imprese – estinzione illecito ex D.Lgs. 231/2001

In tema di responsabilità da reato degli enti, la cancellazione della società dal registro delle imprese - ai sensi dell'art. 2495, comma 2, c.c. - comporta l'estinzione dell'illecito di cui al D.Lgs. 8 situazione assimilabile alla morte dell'imputato, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ex art. 35 del D.Lgs. n. 231/2001 e cessazione di ogni rapporto processuale nei confronti dell'ente.


Cassazione Civile, Sez. I, Sentenza, 15 aprile 2026, n. 9602

Liquidazione giudiziale – fusione per incorporazione della società

In tema di liquidazione giudiziale, la fusione per incorporazione integra una vicenda estintivo-successoria analoga a quella considerata dall'art. 10 l. fall., sicché la società incorporata, pur estinta e cancellata dal registro delle imprese, conserva la propria identità ai fini dell'assoggettabilità alla procedura concorsuale e della valida instaurazione del contraddittorio, che può essere ritualmente instaurato mediante la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza alla società incorporata, senza necessità di notifica anche alla società incorporante; quest'ultima ha solo la facoltà di intervenire nel procedimento e di proporre i mezzi di impugnazione quali soggetto interessato.

Diritto fallimentare

Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 2 gennaio 2026, n. 82

Revocatoria fallimentare – domanda di ammissione al concordato preventivo – c.d. “periodo sospetto”

Nel caso in cui il fallimento della società è stato dichiarato dopo che la stessa aveva proposto una domanda di ammissione al concordato preventivo, il termine di un anno previsto dall'art. 2467, comma 1, cit. è assoggettato, proprio in applicazione della norma prevista dall'art. 65 l.fall., agli effetti che derivano dalla consecuzione tra procedure concorsuali e, dunque, alla retrodatazione (che l'art. 69-bis, comma 2, l.fall. ha solo riconosciuto in modo espresso) del termine iniziale del periodo sospetto ai fini della proposizione delle azioni ivi previste, tra cui, appunto, l'azione d'inefficacia cui all'art. 65 l.fall. Al fine di comprendere la suddetta pronuncia, si ricorda come il c.d. “periodo sospetto” individua l’arco temporale nel quale determinati atti dispositivi compiuti dal debitore, pur formalmente validi, possono essere assoggettati a revocatoria ove ritenuti lesivi della par condicio creditorum e connotati dalla conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo. Per gli intermediari creditizi , il punto di maggiore attenzione riguarda i ricevuti su esposizioni deteriorate, le concessioni di garanzie per debiti pregressi, nonché le operazioni di ristrutturazione effettuate in prossimità della crisi: in tali ipotesi la verifica circa la collocazione temporale dell’atto rispetto all’apertura della procedura costituisce il primo filtro di rischio contenzioso. Gli istituti finanziari devono, pertanto, presidiare accuratamente i processi di monitoraggio e documentazione delle posizioni deteriorate, anche in funzione difensiva. In tale contesto si inserisce il tema oggetto della sentenza in commento, della (ad esempio tra concordato preventivo e liquidazione giudiziale), che possano rappresentare momenti successivi della medesima crisi d’impresa. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che non è sufficiente una mera successione temporale, occorrendo che la seconda procedura concorsuale rappresenti l’evoluzione della medesima situazione patologica già emersa nella prima procedura concorsuale.

Diritto UE

Corte di Giustizia U.E., Sez. I, 21 maggio 2026, C-684/24 e C-685/24 – Pres. Biltgen, Rel. Kumin

Obblighi di informazione e di accesso al registro dei titolari effettivi di taluni mandati fiduciari stipulati da società fiduciarie di diritto italiano

La Corte di giustizia U.E. con la suddetta pronuncia enuncia i seguenti principi di diritto: L’articolo 31 della Direttiva 2015/849 (IV direttiva antiriciclaggio), come modificata dalla direttiva 2018/843 (V direttiva antiriciclaggio), deve essere interpretato nel senso che: non osta a una normativa nazionale in forza della quale i mandati fiduciari stipulati da società fiduciarie di diritto italiano sono considerati come rientranti nella nozione di «altri tipi di istituti giuridici», ai sensi di tale disposizione; non osta a una normativa nazionale che consente l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di un trust o di un istituto giuridico affine ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata, qualora tali soggetti privati abbiano evidenze della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale, richiedendo, altresì, tale normativa nazionale che l’interesse giuridico sia diretto, concreto ed attuale e che, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non debba coincidere con l’interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata; non osta a una normativa nazionale che conferisce a un organo amministrativo non giurisdizionale il potere di concedere una deroga all’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di un trust o di un istituto giuridico affine, ai sensi di tale articolo 31, paragrafo 7 bis. Per contro, tale disposizione osta a una siffatta normativa nazionale nella misura in cui essa non prevede che il titolare effettivo interessato possa beneficiare di una tutela giuridica provvisoria qualora una siffatta deroga non sia concessa.

Real Estate

Tribunale di Velletri, Sentenza, 4 maggio 2026, n. 1157

Azione di responsabilità per rovina e difetti di cose immobile – legittimazione attiva e passiva

L’azione ex art. 1669 c.c. (rovina e difetti di cose immobili) può essere esercitata, non solo, dal committente contro l’appaltatore, ma anche dall’acquirente contro il venditore che abbia costruito l’immobile sotto la propria responsabilità, allorché lo stesso venditore abbia assunto una posizione di diretta responsabilità nella costruzione dell’opera nei confronti dei terzi e degli stessi acquirenti e sempre che si tratti di difetti gravi che pregiudichino in modo grave il godimento o la funzionalità dell’immobile. Grava sul venditore l’onere della prova di non avere esercitato alcun potere di direttiva o di controllo sull’impresa appaltatrice, in tal modo superando la presunzione di addebitabilità dell’evento dannoso.


Tribunale di Milano, Sezione VII, Sentenza, 5 maggio 2026, n. 3700

Contratto subappalto per realizzazione di riqualificazione energetica di immobile – cessione del credito d’imposta

Nel contratto di subappalto il pagamento conseguente alla cessione del credito d’imposta non configura una condizione in senso tecnico né un termine di efficacia del contratto, ma attiene esclusivamente al tempo dell’adempimento del debito di corrispettivo. Ogni diversa interpretazione si porrebbe in contrasto con la natura commutativa del subappalto, nel quale l’esecuzione dell’opera fa sorgere il diritto del subappaltatore al pagamento del prezzo pattuito, spettando al Giudice verificare se, avuto riguardo alla natura del rapporto, alla qualità delle parti e al tempo trascorso, il termine congruo di adempimento debba ritenersi decorso, senza necessità di un’autonoma domanda del creditore, essendo tale accertamento implicito nella domanda di condanna al pagamento.


Corte d’Appello di Perugia, Sentenza, 21 maggio 2026, n. 278

Locazioni immobili ad uso non abitativo

Stipulato un contratto di locazione di un immobile destinato a uso non abitativo, grava sul conduttore l’onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento dell’attività che intende ivi avviare e al rilascio delle autorizzazioni amministrative indispensabili alla legittima utilizzazione del bene locato. Ne consegue che, ove il conduttore non riesca ad ottenere tali autorizzazioni, non è configurabile alcuna responsabilità per inadempimento a carico del locatore, e ciò anche se il diniego sia dipeso dalle caratteristiche proprie del bene locato. La destinazione particolare dell’immobile, tale da richiedere una particolare conformazione dello stesso, nonché il rilascio di specifiche licenze amministrative, diventa rilevante, quale condizione di efficacia, quale elemento presupposto o, infine, quale contenuto dell’obbligo assunto dal locatore nella garanzia di pacifico godimento dell’immobile in relazione all’uso convenuto, soltanto se abbia formato oggetto di specifica pattuizione, non essendo sufficiente la mera enunciazione, nel contratto, che la locazione sia stipulata per un certo uso e l’attestazione del riconoscimento della idoneità dell’immobile da parte del conduttore. La Corte d’Appello rammenta che tale orientamento è confermato anche da recenti pronunce di legittimità (v. Cass. 14731/2018 e 14067/2023 ).”

Diritto condominiale

Cassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 27 maggio 2026, n. 16556

Parti comuni dell’edificio – Natura condominiale dei beni

In tema di condominio, la natura condominiale dei beni rientranti, per funzione e destinazione, nello schema dell'art. 1117 c.c. è presunta sulla base della loro attitudine oggettiva al servizio o al godimento collettivo, spettando a chi ne rivendichi la proprietà esclusiva l'onere di provare, mediante un titolo specifico e inequivoco, l'esclusione della comunione. A tal fine è decisivo unicamente il primo atto costitutivo del condominio, mentre sono irrilevanti la mancata menzione del bene nel regolamento, le indicazioni catastali o la qualificazione come abusivo del manufatto, che non incidono sul regime dominicale ma solo su eventuali profili pubblicistici.

Risarcimento danni

Cassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 10 giugno 2026, n. 18836

Onere della prova e nesso di causalità – Risarcimento dei danni

Nel giudizio di risarcimento danni promosso dai congiunti di militare deceduto per patologia asseritamente riconducibile all’esposizione ad uranio impoverito durante missioni all’estero, il nesso di causalità materiale tra attività di servizio e malattia costituisce elemento costitutivo dell’illecito e grava sempre sugli attori, anche ove la responsabilità sia inquadrata negli artt. 2087 o 2050 c.c.; i criteri del “più probabile che non” e della “probabilità prevalente” attengono soltanto alla valutazione della prova, senza determinare alcuna inversione dell’onere probatorio né la creazione di presunzioni di origine pretoria.

Circolazione stradale

Tribunale Napoli, Sez. VI, Sentenza, 07 aprile 2026, n. 5581

Circolazione stradale – Responsabilità civile – azione diretta del terzo trasportato

In tema di responsabilità civile da circolazione stradale, l’azione diretta del terzo trasportato ex art. 141 Cod. Ass. ha natura aggiuntiva rispetto alle ordinarie azioni ex artt. 144 Cod. Ass. e 2054 c.c. e consente al danneggiato di ottenere il risarcimento dall’assicuratore del veicolo vettore a prescindere dall’accertamento del concreto grado di responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, salvo il solo caso fortuito, fermo il diritto di rivalsa dell’assicuratore del vettore nei confronti dell’impresa del responsabile civile.