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Tutte le sentenze

Lavoro

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza, 9 maggio 2025, n. 12274

L’art. 2112 c.c. si applica anche in caso di retrocessione del ramo d’azienda ed anche se vi sia un periodo di sospensione dell’attività

La Corte di Cassazione, richiamando precedenti sentenze, ha chiarito che l'art. 2112 c.c., nel regolare i rapporti di lavoro in caso di trasferimento d'azienda, trova applicazione in tutte le ipotesi in cui il cedente sostituisca a sé il cessionario senza soluzione di continuità, anche nel caso di affitto dell'azienda; ne deriva che l'obbligazione dell'azienda affittuaria, come avviene per agli altri casi di cessione, si risolve in un impegno sine die di mantenimento dell'occupazione dei dipendenti trasferiti, che, una volta assunto, non può essere eluso, semplicemente, con la formale restituzione dell'azienda, per cessazione del rapporto di affitto, per cui gli effetti della disposizione codicistica si applicano anche nell'ipotesi della retrocessione dell'azienda affittata (Cass. n. 12909 del 2003; Cass. n.16255 del 2011). La disciplina dell'art. 2112 c.c. è applicabile anche all'ipotesi di cd. "doppia retrocessione" e cioè al caso in cui, in esito alla prima retrocessione, sia subentrato un nuovo affittuario (Cass. n. 1298 del 2023) ed anche se vi sia stato un periodo di sospensione dell'attività, potendo il fenomeno traslativo realizzarsi in più fasi connesse tra loro, dovendosi semmai valutare l'entità del fenomeno medesimo (Cass. n. 21278 del 2010; Cass. n. 17063 del 2015; Cass. n. 30663 del 2019).


Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ordinanza, 27 maggio 2025, n. 14172

La tardività della contestazione disciplinare rispetto ai fatti contestati deve essere sanzionata con la tutela indennitaria e non con la reintegrazione in servizio

Richiamando i principi espressi dalle SSUU n. 30895/2017, che ha escluso la tutela reintegratoria in caso di tardività dell’azione disciplinare, la Corte di Cassazione ha effettuando un distinguo: se il ritardo nella contestazione è notevole ed ingiustificato, tanto da creare nel lavoratore l’affidamento sulla mancanza di connotazioni disciplinari del fatto, sarà dovuta la tutela indennitaria piena (come già Cass. n. 12231/2018 e n10822/2023); diversamente, se il ritardo non è così grave da ritenersi un comportamento datoriale contrario agli obblighi di correttezza e buona fede, il lavoratore avrà diritto ad una tutela indennitaria attenuata.


Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ordinanza, 27 maggio 2025, n. 14157

Licenziamento per superamento del periodo di comporto: spetta al Lavoratore provare la riconducibilità delle assenze ad una patologia di origine professionale addebitabile ad una responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c

Secondo la Cassazione incombe sul lavoratore che impugna il licenziamento per superamento del periodo di comporto, l’onere di provare che le assenze che hanno portato al licenziamento siano legate ad una malattia dipesa dalle mansioni svolte, con conseguente responsabilità ex art. 2087 c.c. del Datore di lavoro e conseguente esclusione dei relativi giorni di assenza dal calcolo del comporto.

Per raggiungere tale prova non è sufficiente la sentenza conclusiva del giudizio intentato dal lavoratore nei confronti dell'INAIL al fine di veder accertata la natura professionale della malattia, se la società non ha partecipato a quel giudizio e la pronuncia sia, quindi, inopponibile nei suoi confronti.

Diritto condominiale

Cassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, del 22 aprile 2025, n. 10473

Assemblea dei condomini, deliberazione – innovazione della cosa comune

Costituisce innovazione ex 1120 c.c. solo la modificazione della cosa comune che alteri l'entità materiale del bene operandone la trasformazione, ovvero determini la trasformazione della sua destinazione.

La Suprema Corte afferma che detto bene deve presentare “a seguito delle opere eseguite, una diversa consistenza materiale ovvero sia utilizzato per fini diversi da quelli precedenti l'esecuzione delle opere. Ove invece la modificazione della cosa comune non assuma tale rilievo ma risponda allo scopo di un uso del bene più intenso e proficuo, si versa nell'ambito dell'art.1102c.c., che, pur dettato in materia di comunione in generale, è applicabile in materia di condominio degli edifici per il richiamo contenuto nell'art. 1139 c.c. (Cass. n. 240 del 1997; Cass. n.2940 del 1963)”, aggiungendo come "In sostanza, perché possa aversi innovazione è necessaria l'esecuzione di opere che, incidendo sull'essenza della cosa comune, ne alterino l'originaria funzione e destinazione. Inoltre, proprio perché oggetto di una delibera assembleare, l'esecuzione di opere, per integrare una innovazione, deve essere rivolta a consentire una diversa utilizzazione delle cose comuni da parte di tutti i condòmini" (Cass. 945 del 2013)”.

Real Estate

Cassazione Civile, Sez. II, Sentenza del 13 maggio 2025, n. 12679

Contratto di vendita – interruzione ingiustificata delle trattative e qualificazione della responsabilità

La responsabilità precontrattuale, conseguente all'interruzione ingiustificata delle trattative per la stipula di un contratto di vendita, è riconducibile alla responsabilità aquiliana. Essa implica che colui che recede debba dimostrare che il proprio comportamento corrisponde ai canoni di buona fede e correttezza, mentre grava sull'altra parte l'onere di dimostrare che il recesso esula dai limiti di buona fede e correttezza (v. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 27262 del 25/09/2023; Sez. 2, Sentenza n. 24738 del 03/10/2019; Sez. 3, Sentenza n. 16735 del 29/07/2011; Sez. 3, Sentenza n. 15040 del 05/08/2004).

La Corte di Cassazione ricorda, infatti, come “Minoritaria è, per contro, la tesi che riconduce la figura alla responsabilità contrattuale, secondo cui la parte che agisce in giudizio per il risarcimento del danno subito ha l'onere di allegare, ed occorrendo provare, oltre al danno, l'avvenuta lesione della sua buona fede, ma non anche l'elemento soggettivo dell'autore dell' illecito, versandosi - come nel caso di responsabilità da contatto sociale, di cui costituisce una figura normativamente qualificata - in una delle ipotesi previste dall'art. 1173, con la conseguente applicazione del termine di prescrizione ordinaria decennale (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14188 del 12/07/2016; Sez. 1, Sentenza n. 27648 del 20/12/2011)”.

Diritto assicurativo

Cassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, del 2 maggio 2025, n. 11565

Assicurazione della responsabilità civile – responsabilità da circolazione dei veicoli – incendio all’interno del mezzo

In tema di responsabilità da circolazione di veicoli, l'allegazione del fatto costitutivo della pretesa risarcitoria che include specificamente il verificarsi di un incendio all'interno del mezzo, deve essere considerata una parte integrante della domanda di risarcimento svolta nei confronti del proprietario del veicolo ai sensi dell'art. 2054, comma terzo, cod. civ. Erroneamente il Tribunale esclude che tale allegazione possa determinare una responsabilità da posizione del proprietario anche in assenza di una esplicita menzione dei difetti di costruzione o di manutenzione (4° comma).

Per la Suprema Corte, infatti, “Il fatto che il Giudice di Pace abbia escluso la responsabilità del conducente, "per aver fatto tutto il possibile per evitare il danno", non avrebbe potuto implicare l'esonero della responsabilità da posizione del proprietario, tanto più che l'allegazione dell'incendio, quale causa specifica dell'evento, era stata effettuata e comprovata (v.Cass., sez. III, 14 febbraio 2012, n. 2092; 11 febbraio 2010, n. 3108; 5 agosto 2004, n. 14998; 9 marzo 2004, n. 4754; 19 febbraio 1981, n. 1019; 23 giugno 1972, n. 2109)”. La Corte di Cassazione espone, poi, come il Tribunale ha provveduto all’inquadramento della fattispecie, poichè “l'allegazione del fatto costitutivo della pretesa risarcitoria includeva anche l'intervenuto incendio alla base del danneggiamento della struttura stradale (v., Cass. 11 novembre 2023, n. 34590; 10 maggio 2018, n. 11289; 4 febbraio 2016, n. 2209; 20 giugno 2008, n. 16809)”.

Diritto bancario

Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza), del 13 maggio 2025, n. 12842

Intermediazione finanziaria (contratti di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, di concessione di finanziamenti, di custodia ed amministrazione di strumenti finanziari) – obblighi informativi della banca

Per il particolare tipo di contratto, gli obblighi informativi gravanti sull' intermediario ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 58 del 1998 sono finalizzati a consentire al cliente di effettuare investimenti pienamente consapevoli, sicché tali obblighi, al di fuori dei contratti di gestione e di consulenza, devono essere adempiuti esclusivamente in vista dell'operazione da compiere e si esauriscono con essa (v. Cass., n. 10112/2018; Cass., n.17949/2020).

La Corte di Cassazione ricorda, poi, come “la sentenza della Corte qui impugnata è conforme alla sentenza di primo grado (pur dichiarandolo esplicitamente), sicché trova applicazione l'art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c. (qui applicabile ratione temporis - pur essendo stato abrogato dall'art. 3, comma 26, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 - ai sensi dell'art. 35, commi 1 e 4, D.Lgs. cit., trattandosi di ricorso per cassazione proposto in data anteriore al 28 febbraio 2023), a mente del quale in caso di "doppia conforme" non è ammesso il ricorso per cassazione per il motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c. Sarebbe stato, dunque, onere - non assolto - della ricorrente indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., Sez. U., n. 8053/2014; Cass., n. 5528/2014; Cass., n. 26774/2016; Cass., n.2630/2024; e successive conformi). A tale onere dimostrativo, invece, la ricorrente si è completamente sottratta (Cass., n. 5947/2023; Cass., n. 26934/2023; Cass., n.31028/2024; Cass., 30413/2024)”.


Cassazione Civile, Sez. I, Sentenza del 13 maggio 2025, n. 12838

Contratti bancari – apertura di credito con carta credito revolving – intermediario non iscritto all’U.I.C. – nullità ex art. 1418 c.c

Nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, il contratto di apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l’intermediario finanziario ma non iscritto nell’elenco istituito presso l’U.I.C. ex art. 3, d.lgs. n 374 del 1999 è nullo ex art. 1418, primo comma, c.p.c..

La Suprema Corte espone, infatti, come “(…) nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, non è consentita l’apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l’intermediario finanziario ma non iscritto nell’elenco istituito presso l’U.I.C. ex art. 3 d.lgs. n. 374 del 1999”.

Diritto fallimentare

Tribunale di Brescia, 17 aprile 2025, Est. Bruno

Composizione negoziata – Misure protettive – Estensione ai terzi garanti

In tema di composizione negoziata della crisi, deve essere accolta la richiesta di estensione delle misure protettive ex art. 19 CCII anche nei confronti dei terzi garanti poiché le azioni esecutive promosse dal creditore possono essere indirizzate simultaneamente sia al debitore principale che ai garanti, questi ultimi quali coobbligati solidali per le medesime posizioni debitorie, ed in quanto in concreto necessarie al raggiungimento dello scopo del risanamento aziendale.

Il Tribunale afferma ciò, allineandosi a quanto esposto in sede di memoria dai ricorrenti (“potendosi delineare una manovra di risanamento che si articolerà secondo una o più delle seguenti linee operative: 1. Ricerca di un accordo con il creditore procedente, eventualmente corredato da una componente di buona uscita in favore delle Società che hanno avviato il percorso della Composizione Negoziata, in funzione della valorizzazione dell’attivo immobiliare; 2. Attivazione di una procedura competitiva nell’ambito della composizione negoziata […]; 3. Individuazione di potenziali finanziatori interessati a finanziare le società in composizione negoziata nel riacquisto del credito sottostante, nella consapevolezza che la complessità dell’operazione implica condizioni finanziarie onerose, ma potenzialmente compatibili con le prospettive di continuità aziendale; 4. Selezione dei soggetti terzi disponibili all’acquisto del credito sottostante, con possibilità di strutturare l’operazione in modo da contemplare, ove possibile, anche in questo caso, una componente di buona uscita in favore delle ricorrenti”).

Risarcimento danni

Cass. civ., Sez. III, Sentenza del 6 maggio 2025, n. 11881

Responsabilità civile medica – diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale all’esito della CTU – insanabile contraddizione motivazionale della sentenza

In tema di responsabilità medica, qualora il giudice di merito, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, riconosca il diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale senza accertare con elevata probabilità che le condotte omissive dei sanitari hanno causato il decesso del paziente, si configura un'insanabile contraddizione motivazionale che rende nulla la sentenza per violazione del disposto dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

Per la Suprema Corte, riguardo alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale “Le tabelle milanesi anteriori al 2022 non rispondono ai requisiti indicati in punto di perdita del rapporto

parentale (Cass.21/04/2021, n. 10579; Cass.29/09/2021, n.26300). La decisione impugnata, per quanto sopra osservato, deve essere cassata e nel giudizio di rinvio il giudice di merito, ove sia chiamato a liquidare il danno da perdita del rapporto parentale, dovrà fare applicazione di tabelle che rispondano ai requisiti sopra indicati (Cass.17/05/2023, n.13540)”, vale a dire una “tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l' indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull' importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”.

Obbligazioni e contratti

Cassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, del 6 maggio 2025, n. 11879

Cessione del credito IVA – assenza di responsabilità notaio per omessa veridica della richiesta di rimborso de credito da parte della cedente

Il notaio incaricato della redazione di un atto di cessione di un credito IVA non è responsabile per l'omessa verifica della richiesta di rimborso del credito da parte della società cedente, poiché la mancata richiesta di rimborso non incide sulla cedibilità e sulla validità del credito ai sensi dell'art. 5, comma 4-ter, del decreto-legge n. 70/1988.

La Corte di Cassazione sostiene come la Corte di Appello abbia correttamente deciso in merito alla suddetta responsabilità, dal momento che “in conformità con il consolidato orientamento della Sezione tributaria di questa Corte (cfr. già Cass. n.12455/2001 e, più recentemente, Cass. 24710/2019, n.27278), ha ritenuto, confermando la decisione di primo grado, che non fosse incedibile il credito d' imposta non ancora richiesto a rimborso (conseguentemente reputando non inadempiente il notaio per avere omesso di verificare tale circostanza, ininfluente ai fini della validità dell'atto di cessione), mentre, invece, non ha esaminato nel merito, dichiarandola inammissibile in quanto tardiva, la doglianza relativa al presunto inadempimento del diverso obbligo di verificare e segnalare l'eventuale utilizzazione del credito in compensazione, senza prendere quindi posizione sugli effetti di tale utilizzazione in ordine alla cedibilità dello stesso”.