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Lavoro

Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza, 13 gennaio 2025, n. 807

Un licenziamento non può essere basato su dati recuperati dal computer di un dipendente se questi riguardano un periodo precedente all'insorgere del sospetto che ha motivato il controllo aziendale

Un dirigente aveva contestato in giudizio il licenziamento ricevuto dopo che l'azienda aveva scoperto alcune informazioni in file presenti sul suo computer aziendale.

Una società aveva licenziato un dirigente a seguito di un controllo effettuato dopo un alert del sistema informatico.

La Cassazione, confermando la sentenza di secondo grado, ha ritenuto che i dati utilizzati come prova per il licenziamento non potevano essere considerati validi, poiché riferiti a un periodo precedente al momento in cui l'alert aveva fatto sorgere il sospetto.

La Corte ha richiamato l'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori che consente i controlli tecnologici sui dipendenti solo ex post, ovvero relativi a comportamenti successivi all'insorgenza di un fondato sospetto. Il datore di lavoro, quindi, può raccogliere informazioni solo dal momento in cui il sospetto nasce e utilizzare esclusivamente quei dati per eventuali provvedimenti disciplinari, ma non può cercare prove nel passato lavorativo del dipendente per confermare un sospetto successivo o utilizzare tali informazioni a scopo disciplinare.


Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza, 7 gennaio 2025, n. 172

In caso di licenziamento basato su più contestazioni disciplinari, spetta al lavoratore dimostrare che, se considerate singolarmente, tali condotte non sarebbero sufficienti a giustificare il licenziamento

La Cassazione afferma che se un licenziamento per giusta causa si basa su più episodi disciplinari, ognuno di essi può essere sufficiente, da solo, a giustificare il licenziamento; pertanto non è compito del datore di lavoro dimostrare che il licenziamento dipenda necessariamente dalla valutazione complessiva delle condotte contestate ma, al contrario, spetta al lavoratore provare che solo una valutazione congiunta delle infrazioni dimostrerebbe che esse non sono sufficientemente gravi da impedire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.


Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza, 25 ottobre 2024, n. 27698

Il lavoratore licenziato ha diritto a essere reintegrato se il suo comportamento, pur contestabile, è di gravità simile a quelli che il CCNL sanziona con provvedimenti conservativi

Un lavoratore aveva contestato in tribunale il licenziamento ricevuto per tre diverse infrazioni. La Corte d’Appello gli aveva dato ragione, ordinando la reintegrazione. Secondo i giudici, le condotte contestate erano paragonabili, per gravità, a comportamenti come “atti che danneggiano disciplina, morale, igiene o sicurezza aziendale,” che il CCNL punisce con sanzioni conservative.

Confermando la sentenza d’appello, la Cassazione chiarisce che, quando il CCNL non fornisce un elenco tassativo delle condotte punibili con sanzioni conservative, il giudice può valutare caso per caso. In base alla somiglianza tra la condotta contestata e quelle esplicitamente menzionate, è possibile applicare le stesse sanzioni conservative, se il livello di gravità è analogo.

La Corte sottolinea che questa interpretazione non estende arbitrariamente l’applicazione delle sanzioni conservative, ma riconosce la volontà delle parti sociali di fornire solo esempi, lasciando margine di valutazione per situazioni analoghe.

Diritto condominiale

Cassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 28 novembre 2024, n. 30630

Regolamento contrattuale contestuale a nascita condominio – previsione di uso esclusivo di parte dell’edificio definita comune

Con riguardo al regolamento condominiale c.d. contrattuale, contestuale alla nascita del condominio e accettato col consenso individuale dei singoli condomini (cfr. Cass., Sez. 2, 6/7/2022, n. 21440 cit.; v. anche Cass., Sez. 2, 7/4/2023, n. 9951; Cass. Sez. 2, 21/05/2012, n. 8012; Cass. Sez. 2, 3/05/1993, n. 5125), si osserva come esso possa contenere, oltre alle norme relative all'amministrazione e alla gestione delle parti comuni, anche l'indicazione stessa delle parti comuni e perfino la previsione dell'uso esclusivo di una parte dell'edificio definita comune a favore di una frazione di proprietà esclusiva, dando luogo ad un vincolo di natura pertinenziale, siccome posto in essere dall'originario unico proprietario dell'edificio, legittimato all'instaurazione e al successivo trasferimento del rapporto stesso ai sensi degli artt. 817, secondo comma, e 818 c.c. (Cass., Sez. 2, 4/9/2017, n. 20712; Cass. civ., Sez. II, Ord., (data ud. 11/07/2017) 04/09/2017, n. 20712; Cass. Sez. 2, 4/06/1992, n.6892; ma cfr. anche Cass. Sez. 2, 24/11/1997, n. 11717).

La Suprema Corte afferma che "Il partecipante alla comunione che intenda dimostrare l'intenzione di possedere non a titolo di compossesso, ma di possesso esclusivo ("uti dominus"), non ha la necessità di compiere atti di interversio possessionis alla stregua dell'art. 1164 c.c., dovendo, peraltro, il mutamento del titolo consistere in atti integranti un comportamento durevole, tali da evidenziare un possesso esclusivo ed animo domini della cosa, incompatibile con il permanere del compossesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione, consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri, o ancora atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dare luogo ad una estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9100 del 12/04/2018 Cass. civ., Sez. II, Sent., (data ud. 31/01/2018) 12/04/2018, n. 9100 , Rv. 648079; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16841 del 11/08/2005, Rv. 584306; principio valido anche ai rapporti tra coeredi, prima della divisione, in forza di Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 9359 del 08/04/2021, Rv. 660860, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10734 del 04/05/2018, Rv. 648439 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1370 del 18/02/1999, Rv. 523346)”.

La Corte di cassazione ritiene che: “proprio perché l'esclusione, dal novero delle parti condominiali, di alcune porzioni dell'edificio che altrimenti vi ricadrebbero alla stregua della presunzione di cui all'art. 1117 cod. civ. incide sulla costituzione o modificazione di un diritto reale immobiliare (con la conseguenza che l'esclusione stessa deve risultare ad substantiam da atto scritto), è necessario, per aversi titolo contrario, che dal negozio, così come dal regolamento c.d. contrattuale, emergano elementi tali da essere in contrasto con l'esercizio del diritto di condominio, e tale indagine, in quanto afferente all'interpretazione della volontà negoziale dei condomini, presuppone un accertamento di fatto demandato all'apprezzamento dei giudici del merito, rimanendo incensurabile in sede di legittimità se non per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, così come previsti negli artt. 1362 e seguenti cod. civ., oppure nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., Sez. 2, 6/7/2022, n. 21440 cit.), senza che rilevi il dato empirico che l'area in esame, per la conformazione dei luoghi, sia stata di fatto goduta ed utilizzata più proficuamente e frequentemente dal condomino titolare della contigua unità immobiliare adibita ad attività commerciale, piuttosto che dagli altri condomini (Cass., Sez. 2, 4/9/2017, n. 20712, cit.; anche Cass., Sez. 2, 3/05/2002, n. 6359)”.

Diritto bancario

Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 378, della L. 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) – Beni destinati all'edilizia convenzionata (e agevolata): improcedibilità delle procedure esecutive e concorsuali per assenza dei requisiti di cui all'art. 44 della L. n. 457 del 1978 (rubricato “Estensione della garanzia sussidiaria dello Stato”) per Banca mutuante (mutuo fondiario) e per mancata iscrizione nell’elenco delle banche convenzionate presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Corte costituzionale, Sentenza, (data ud. 29/10/2024) del 20 dicembre 2024, n. 211

La previsione di improcedibilità delle procedure esecutive e concorsuali ai danni di creditori ipotecari e chirografari per il mancato rispetto, da parte dell’istituto di credito mutuante, dei requisiti di cui all’art. 44 della L. n. 457 del 1978 e della mancata iscrizione nell’elenco delle banche convenzionate presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è irragionevole e sproporzionata rispetto alla finalità di garantire l’effettiva difesa dei diritti dei creditori, risultando pertanto in contrasto con l’art. 24 della Costituzione.

La Corte afferma il principio secondo cui: “Sennonché, il ricorso a tale meccanismo, che equivale a una impignorabilità relativa del bene, è inadeguato e sproporzionato rispetto all'obiettivo di ottenere la partecipazione del creditore fondiario, che può far valere la garanzia dello Stato, alla procedura concernente beni destinati all'edilizia convenzionata. Il creditore fondiario, infatti, in quanto titolare del diritto di ipoteca, deve essere sempre avvisato dell'espropriazione del bene ipotecato, ai sensi dell'art. 498 del codice di procedura civile. Pertanto, se non vuole subire l'effetto purgativo, e dunque la cancellazione dell'ipoteca, conseguente alla vendita forzata ai sensi dell'art. 586 cod. proc. civ., senza veder tutelato il proprio diritto, sarà indotto a intervenire nella procedura e, dunque, a far valere in quel contesto la garanzia dello Stato.” […] “Viceversa, il ricorso alla improcedibilità per conseguire la partecipazione al processo esecutivo del creditore che usufruisce della garanzia dello Stato è uno strumento inadeguato, che consente irragionevolmente al creditore fondiario di poter arbitrariamente sospendere la tutela esecutiva di tutti gli altri creditori. Al contempo, il debitore mutuatario potrebbe non pagare gli altri creditori e limitarsi a pagare le sole rate del mutuo fondiario, assicurandosi una temporanea impignorabilità del bene. In sostanza, con una disciplina come quella censurata, oltretutto riferita ai soli mutui convenzionati non agevolati (ex art. 44 della L. n. 457 del 1978) - a dispetto della circostanza che anche quelli agevolati godono della garanzia dello Stato -, il legislatore finisce per legittimare, in nome di quella garanzia, la mera inerzia del creditore fondiario.” […] “Da ultimo, il meccanismo delineato dalla norma censurata, equivalente a una impignorabilità temporanea e relativa, non è in linea con quanto si evince dagli stessi commi 376 e 377 (oltre che dalla precedente disciplina in materia). Tali disposizioni, infatti, hanno confermato che gli immobili destinati all'edilizia convenzionata (e agevolata) non sono sottratti alle procedure esecutive, fermo restando che vari strumenti, dagli oneri reali che si impongono all'assegnatario, al necessario avviso del comune e dell'ente finanziatore in merito alla pendenza della procedura, presidiano la finalità abitativa.”


Cassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, (data ud. 30/09/2024) del 4 dicembre 2024, n. 31052

Conto corrente bancario – obbligo di operare secondo il principio di buona fede oggettiva, al fine di evitare pregiudizi eccessivi per il cliente

In tema di conto corrente bancario, sebbene non possa essere affermato un obbligo generale e indiscriminato di controllo delle movimentazioni a carico della banca, l'istituto di credito è comunque tenuto a operare secondo il principio di buona fede oggettiva, e quindi deve attivarsi per evitare pregiudizi eccessivi per il cliente, segnalando le operazioni che appaiono anomale per frequenza, importo o modalità di effettuazione.

La Corte di Cassazione afferma che: “Più specificatamente, è stato precisato che "In tema di conto corrente bancario, ancorché all'istituto di credito non faccia capo un dovere generale di monitorare la regolarità delle operazioni ordinate dal cliente, nondimeno in applicazione dei doveri di esecuzione del mandato secondo buona fede ad esso è ascritto un obbligo di protezione che, ogni qualvolta l'operazione appaia "ictu oculi" anomala e non rispondente agli interessi del correntista, impone di rifiutarne l'esecuzione o, quantomeno, di informare il cliente" (Cass., 03/11/2023, n. 30588); ed ancora: "In tema di conto corrente bancario, pur non potendosi pretendere che l'istituto di credito, con il quale una società intrattenga rapporti di conto corrente, si trasformi nel controllore esterno della regolarità delle operazioni compiute dall'amministratore di detta società, rientrano nel dovere di esecuzione del contratto secondo correttezza e buona fede, gravante sul mandatario (e quindi sulla banca, alla quale la società abbia affidato i propri depositi), il rifiuto di operazioni "ictu oculi" anomale, quando esse siano tali da compromettere palesemente l'interesse della correntista o, quanto meno, quale dovere di protezione dell'altro contraente, l'attivazione della banca per informarne la società, in persona di un amministratore diverso da quello intenzionato a realizzare l'operazione manifestamente lesiva (Cass., 31/03/2010, n. 7956).

Va ulteriormente rilevato che i suddetti obblighi di informazione e di protezione risultano particolarmente cogenti, nei rapporti con i clienti, per l'istituto di credito, dato che esso è tenuto ad operare con la diligenza richiesta dall'attività professionale svolta ex art. 1176, comma 2, cod. civ. (Cass., Sez. Un., 26/06/2007, n. 14712; Cass., Sez. Un., 21/05/2018, n. 12477).

Real Estate

Cassazione Civile, Sez. II, ordinanza 13 dicembre 2024, n. 32307

Inadempimento non di scarsa importanza del promittente venditore/venditore di immobile abusivo senza possibilità di regolarizzazione – Risarcimento dei danni richiesti dal promissario acquirente/acquirente

Costituisce inadempimento di non scarsa importanza il comportamento di colui che prometta di vendere o, comunque, venda un immobile abusivo per il quale non esiste alcuna possibilità di regolarizzazione.

La Suprema Corte afferma in particolare come: “Accertato, quindi, che il comportamento di colui che prometta di vendere o comunque venda un immobile abusivo per il quale non esiste alcuna possibilità di regolarizzazione costituisce inadempimento di non scarsa importanza, sarebbe da ricercare solo quale sia la conseguenza di tale inadempimento in quanto per alcune pronunce sarebbe solo risarcitoria (Cass. n. 5898 del 24/03/04) mentre per altre (Cass. n. 28194 del 17/12/13) comporterebbe, oltre all'onere risarcitorio, anche la nullità dell'atto. Da quanto esposto dovrebbe comunque chiaramente discendere l'accoglimento della domanda di risarcimento danni che è agevolmente quantificabile in quello che era e sarebbe il valore attuale dell'immobile se, per come obbligo del venditore di bene abusivo, la concessione in sanatoria fosse stata in ipotesi rilasciabile”.

Risarcimento danni

Cassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 02 dicembre 2024, n. 30819

Responsabilità civile struttura sanitaria e risarcimento dei danni– chiamata in causa della compagnia assicurativa - ritardo nella liquidazione conseguenza su assicurazione

Nell'assicurazione della responsabilità civile, l'obbligazione dell'assicuratore costituisce un debito di valuta, e non di valore. L'assicuratore è tenuto a tenere indenne l'assicurato dal pregiudizio derivante dalla svalutazione monetaria causata dal ritardo nella liquidazione, anche oltre i limiti del massimale, solo se l'assicurato ha formulato tale richiesta in maniera tempestiva e non per la prima volta in appello.

La Corte di Cassazione, infatti, afferma che: “Sul punto, la Corte reggina con la sentenza impugnata ha richiamato l'orientamento di questa Corte, che il Collegio ribadisce, secondo cui, nell'assicurazione della responsabilità civile, l'obbligazione dell'assicuratore, ex art. 1917 c.c., costituisce debito di valuta e non di valore, il quale sorge quando sia divenuto liquido ed esigibile il debito dell'assicurato nei confronti del danneggiato; tuttavia l'assicurato, che a causa del ritardo nella liquidazione del danno debba pagare al terzo danneggiato una somma maggiore di quella che avrebbe corrisposto all'epoca del sinistro, va indennizzato del pregiudizio derivante dalla svalutazione monetaria, causato dal ritardo nella liquidazione, anche oltre i limiti del massimale. È però necessario, a tale fine, che l'assicurato ne faccia esplicita tempestiva richiesta, non potendo la relativa domanda ritenersi implicita nella chiamata in causa dell'assicuratore da parte dell'assicurato stesso nel corso del giudizio instaurato dal terzo danneggiato, né potendo tale domanda essere proposta per la prima volta in appello (tra tante, Cass. Sez. 3, 15/06/2018 n. 15752, Cass. Sez. 3, 13/03/2009 n. 6155)”.


Corte d'Appello Roma, Sez. V, sentenza 31 ottobre 2024, n. 6856

Risarcimento da sinistro stradale – prove cd atipiche (anche raccolte in sede penale) - inapplicabilità estensivamente dell’art. 2054 comma 2 c.c

In tema di risarcimento danni da sinistro stradale, atteso che nell’ordinamento processuale vigente, manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove cd. atipiche, tra le quali anche le prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti e pure le risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale (nel caso di specie verbale dei vigili urbani intervenuti subito dopo il sinistro e le deposizioni rese da testi oculari ai vigilanti, confermate successivamente nel procedimento penale), ove, come nel caso in esame, della loro utilizzazione il giudice civile abbia fornito adeguata motivazione. Così come, sempre in tema in tema di risarcimento danni da sinistro stradale, è inapplicabile estensivamente la previsione di cui all’art. 2054 comma 2 c.c. in caso di veicoli coinvolti nell’incidente, ma rimasti estranei alla collisione, nell’ipotesi in cui non è stato accertato in concreto, come nel caso in esame, l’effettivo contributo causale nella produzione dell’evento dannoso (su tale ultimo punto la Corte d’Appello afferma che: “di nessun pregio è la censura relativa alla mancata applicazione dell'art. 2054 c.c. in quanto è pacifica l'inapplicabilità del concorso, nell'ipotesi in cui non ci sia stato scontro tra i veicoli.”).

Obbligazioni e contratti

Cassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, (data ud. 30/10/2024) 26 novembre 2024, n. 30427

Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto (preliminare di vendita) – trasferimento coattivo di proprietà

La sentenza che dispone il trasferimento coattivo di un bene ai sensi dell'art. 2932 c.c. presuppone l'identità strutturale e funzionale del bene oggetto del preliminare di vendita con quello esistente al momento della sentenza. L'effetto traslativo è precluso se vi sono difformità sostanziali riguardanti nuove edificazioni non contemplate nel preliminare, che modificano radicalmente la struttura e la funzione originariamente pattuite.

La Corte di Cassazione afferma il principio secondo cui: “Al riguardo, la sostanziale identità del bene oggetto del trasferimento costituisce elemento indispensabile di collegamento tra contratto preliminare e contratto definitivo, con la conseguenza che, in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, ai sensi dell'art. 2932 c.c., la sentenza che tiene luogo del contratto definitivo non concluso - dovendo necessariamente riprodurre, nella forma del provvedimento giurisdizionale, il medesimo assetto di interessi assunto dalle parti quale contenuto del contratto preliminare, senza possibilità di introdurvi modifiche - non può avere ad oggetto nuovi cespiti diversi da quelli contemplati nel preliminare come oggetto del futuro trasferimento (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28613 del 06/11/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 18545 del 08/07/2024; Sez. 2, Sentenza n. 18050 del 19/10/2012)”.

La Suprema Corte rileva poi come: “Segnatamente, in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto un edificio o un terreno, è preclusa al giudice la possibilità di disporre il trasferimento coattivo della proprietà (o di altri diritti reali) allorché sia radicalmente assente, rispettivamente, la dichiarazione degli estremi della concessione edilizia relativa all'immobile (oggi permesso di costruire) - e, in mancanza, l'allegazione della domanda di concessione in sanatoria, con gli estremi del versamento delle prime due rate della relativa oblazione -, o il certificato di destinazione urbanistica relativo al terreno, trattandosi di condizione dell'azione, il cui difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, non potendo tale pronuncia realizzare un effetto maggiore e diverso da quello possibile alle parti nei limiti della loro autonomia negoziale (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 34679 del 12/12/2023; Sez. 2, Sentenza n. 20886 del 18/07/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 7849 del 10/03/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 29581 del 22/10/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 18195 del 02/09/2020; Sez. 2, Sentenza n. 21721 del 27/08/2019; Sez. 6-2, Ordinanza n. 1505 del 22/01/2018; Sez. 6-2, Sentenza n. 8489 del 29/04/2016; Sez. 6-2, Ordinanza n. 22077 del 25/10/2011). E ciò benché l'esistenza di tali riferimenti sia, appunto, una condizione dell'azione e non un presupposto della domanda, potendo, pertanto, intervenire anche in corso di causa nonché nel corso del giudizio d'appello, purché prima della relativa decisione, essendo l'allegazione e la produzione della relativa documentazione sottratte alle preclusioni che regolano la normale attività di deduzione e produzione delle parti (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 16068 del 14/06/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 6684 del 07/03/2019)”, specificando come: “Ebbene, in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita immobiliare, può essere pronunciata sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. in presenza di opere realizzate in parziale difformità dal permesso di costruire, che non realizzino variazioni essenziali al progetto originario, in quanto non incidono sulla validità del corrispondente negozio di trasferimento ai sensi dell'art. 40 della legge n. 47/1985 (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 19552 del 16/07/2024; Sez. 2, Sentenza n. 34 del 02/01/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 11636 del 04/05/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 22660 del 19/07/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 7849 del 10/03/2022; Sez. 2, Sentenza n. 11659 del 14/05/2018; Sez. 2, Sentenza n. 8081 del 07/04/2014; Sez. 2, Sentenza n. 20258 del 18/09/2009).”


Cassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, (data ud. 26/03/2024) 05 dicembre 2024, n. 31170

Trasferimento di dossier titolo effettuato dal donante nei confronti del beneficiario – donazione diretta

In tema di donazioni, il trasferimento di dossier titoli effettuato dal donante nei confronti di un beneficiario non costituisce una liberalità atipica ai sensi dell'art. 809 c.c., bensì una donazione diretta. Tale donazione è nulla se non rispetta il requisito della forma scritta ad substantiam, quale l'atto pubblico di donazione, necessario per tutelare il donante e prevenire scelte affrettate.

La Suprema Corte rileva come: “il trasferimento di dossier titoli da parte del beneficiante nei confronti di un beneficiario non configura una liberalità atipica, riconducibile alla disposizione di cui all'art. 809 c.c., per ragioni quali l'entità degli importi, le modalità di trasferimento e la stabilità dell'attribuzione patrimoniale, che presuppongono la stipulazione dell'atto pubblico di donazione, predisposto dall'ordinamento al fine di tutelare il donante e assicurarsi che abbia effettiva contezza del compimento di atti di disposizione del proprio patrimonio, onde evitare scelte affrettate e conseguenze potenzialmente pregiudizievoli, integrando una donazione diretta ad esecuzione indiretta, suscettibile come tale di impugnazione per mancanza del requisito formale dell'atto pubblico (Cass., Sez. Un., n. 18725 del 2017; Cass. n. 23127 del 2021; Cass. n. 527 del 1973).” e come: “Questa Corte, seppure con pronuncia risalente (Cass. n. 1392 del 1963), condivisa dal Collegio e alla quale va data continuità, ha affermato il principio secondo cui la prova della conoscenza del vizio che ha causato la nullità di una disposizione testamentaria invalida o di una donazione, deve essere data dalla parte che eccepisce la sanatoria in virtù di convalida o di esecuzione volontaria (v. anche Cass. n. 3232 del 1961).