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Nuove procedure per la gestione del periodo di malattia

Con il messaggio 2442 del 30 giugno 2023 l’INPS ha comunicato l’avvio di due nuove funzionalità ad uso dei Lavoratori. Trattasi delle funzionalità “Visualizza visite” e “Indirizzo di reperibilità”. La prima funzionalità permette al lavoratore di visualizzare la griglia contenente l’elenco delle visite e degli accessi, ordinati per data decrescente, e di consultare i relativi esiti. Per ciascuna visita e accesso è riportato il numero di identificativo, la data, l’ora di effettuazione e il tipo di accertamento effettuato (domiciliare/ambulatoriale). Selezionando l’icona di visualizzazione di ogni singola visita, viene mostrata la finestra con le informazioni di dettaglio relative all’accertamento medico, tra le quali l’indirizzo comunicato per la reperibilità, elementi o informazioni aggiuntive, se presenti, utili per reperire il Lavoratore, nonché l’esito della visita con le eventuali motivazioni. Nella consultazione di dettaglio, in funzione del tipo di visita effettuata e del corrispondente esito, vengono proposti tre pulsanti che, una volta selezionati, permettono di visualizzare, scaricare e stampare il verbale di visita, di accesso e di giustificabilità. In tal modo il Lavoratore assente per malattia avrà la possibilità di verificare se vi siano state visite di controllo delle quali non si sia accorto. La seconda funzionalità permette invece al Lavoratore di comunicare la variazione dell’indirizzo di reperibilità. Ricordiamo che, come già chiarito da INPS con circolare n. 106 del 23 settembre 2020, è onere del Lavoratore verificare che nel certificato medico sia indicata la corretta indicazione dell’indirizzo di reperibilità e comunicare tempestivamente le sue variazioni. Qui di seguito il percorso: www.inps.it > “lavoro” > “malattia” > “sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo” > “utilizza il servizio” autenticandosi quindi tramite SPID. ***

Parità di genere e disabilità negli appalti – linee guida per l’inclusione

Con il Decreto 20 giugno 2023, pubblicato in GU del 26 luglio 2023, n. 173 sono state adottate le nuove linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità per i contratti nell’ambito di appalti pubblici. Le Linee Guida specificano quali siano gli strumenti idonei a realizzare le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per i disabili o svantaggiati e quali sia i meccanismi premiali per i soggetti che li rispettino. Fondamentale, quindi, per le imprese che operano nell’ambito di contratti pubblici, l’ottenimento della certificazione della parità di genere, il rispetto delle assunzioni obbligatorie e degli obblighi di comunicazione.

Circolare Agenzia delle Entrate n. 23/E del 1° agosto 2023

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti interpretativi in ordine all’innalzamento a € 3.000 del limite di esenzione dei  fringe benefit , previsti dall’articolo 51, comma 3, terzo periodo, del  Testo unico delle imposte sui redditi  (TUIR), in favore dei lavoratori dipendenti (e redditi assimilati) che hanno figli fiscalmente a carico. L’art. 51, comma 3, terzo periodo del TUIR prevede che il valore dei beni venduti e dei servizi prestati in favore del lavoratore non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente se il valore complessivo degli stessi non supera nel periodo d’imposta l’importo di € 258,23. Il superamento di detto importo comporta la tassazione dell’intero ammontare, e non soltanto dell’ammontare eccedente. In deroga a tale disciplina, e solo per il 2023, l’art. 40 del Decreto Lavoro ha stabilito un nuovo limite massimo, fissandolo appunto a € 3.000, includendo tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche le somme erogate o rimborsare ai medesimi datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, in linea con quanto previsto dal c.d. Decreto Aiuti bis (art. 12 DL 115/2022), limitando tale beneficio ai lavoratori con figli fiscalmente a carico, compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati (come da art. 12, comma 2, TUIR). L’agevolazione è riconosciuta in misura intera ad ogni genitore, titolare di reddito da lavoro subordinato e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso risulti a carico di entrambi i genitori e spetta altresì nel caso in cui il contribuente non possa beneficiare della detrazione per figli a carico poiché per gli stessi percepisce l’assegno unico e universale. In questi casi, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai Lavoratori nonché le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, non concorrono, nel rispetto del limite di € 3.000, a formare il reddito di lavoro dipendente né sono soggetti all’imposta sostitutiva di cui all’art. 1 commi da 182 a 189 della L. 208/2015 anche nell’eventualità in cui siano fruiti, su scelta del lavoratore, in sostituzione di tutto o parte dei premi di risultato e delle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili dell’impresa (se sono stati siglati accordi aziendali o territoriali che prevedano la sostituibilità dei premi di risultato e degli utili con i benefit - vedasi anche Circolare n. 28/E del 15.6.2016). Per le utenze a cavallo degli anni 2022 (relative a spese 2022 ma pagate nel 2023) le somme già rimborsate o per le quali siano già state erogate le somme dal datore di lavoro in applicazione dell’art. 12 del Decreto Aiuti bis. E’ importante sottolineare che i datori di lavoro possono provvedere all’attuazione dell’agevolazione solo previa informativa alle RSU, ove presenti in azienda. Il beneficio può essere riconosciuto anche prima che si provveda alla informativa purché la stessa avvenga in ogni caso entro la chiusura del medesimo periodo di imposta *** CCNL

Metalmeccanica PMI Confapi (26 maggio 2021)

In data 16 giugno 2023 è stata sottoscritto il verbale di accordo mediante il quale le Parti sociali hanno definito i valori dell'incremento retributivo dal 1° giugno 2023 derivante dalla dinamica dell'Ipca e fornito i nuovi valori dell'indennità di trasferta e di reperibilità per i dipendenti dalle piccole e medie industrie metalmeccaniche, orafe e della installazione di impianti Confapi.