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Risarcimento danniCassazione Civile Sez. III, 28/03/2024, n.8371

Risarcimento del danno per spese di futura assistenza medica ad un soggetto invalido

Il danno patrimoniale per spese di assistenza vita natural durante, consistente nella necessità di dovere retribuire una persona che garantisca l'assistenza personale ad un soggetto invalido, è un pregiudizio permanente che si produce «de die in diem», per la cui liquidazione occorre distinguere il danno passato, ossia già verificatosi, che presuppone che il danneggiato abbia dimostrato (anche attraverso presunzioni semplici ex art. 2727 c.c.) di aver sostenuto dette spese, dal danno futuro, ossia non ancora verificatosi al momento della decisione ma che si verrà ragionevolmente a determinare per tutta la durata della vita residua del danneggiato.


Risarcimento danniCassazione Civile Sez. III, 27/03/2024, n.8306

Il trasporto di passeggero a bordo di un ciclomotore progettato ed omologato per circolare con il solo conducente incide nella determinazione del sinistro quale comportamento colposo del soggetto leso

In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., per la ricostruzione dell'incidenza causale nella determinazione del danno occorre tener conto del comportamento del danneggiato, alla luce del principio di autoresponsabilità, desumibile dall'art. 2 Cost., che richiede a ciascun consociato l'adempimento dei "doveri di solidarietà sociale" (indicati come "inderogabili"); nonché dell'art. 1227 comma 1 c.c., che impone al giudice di merito di esaminare d'ufficio l'eventuale incidenza causale del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso.

Il trasporto di passeggero a bordo di un ciclomotore, progettato ed omologato per circolare con il solo conducente, incide di per sé sulla sicurezza della marcia e va preso, per cui, in adeguata considerazione ai fini della ricostruzione dell'eziologia del sinistro, per l'alterazione della stabilità del veicolo, della possibilità di controllo del mezzo e della capacità di arresto e di manovra. Ai fini della ricostruzione del determinismo causale del sinistro è, quindi, necessario, tenere in considerazione la condotta colposa del leso.


Risarcimento danniCassazione Civile Sez. III, 23/03/2024, n.7913

Contratto di assicurazione - Dichiarazioni del contraente in ordine al rischio

In tema di contratto di assicurazione, l'eventuale reticenza dell'assicurato, rilevante ai fini dell'annullamento del contratto ex art. 1892 c.c., deve aver avuto un'influenza determinante sulla formazione del consenso dell'assicuratore, sicché non può, per definizione, riguardare circostanze sopravvenute alla conclusione del contratto stesso.


Risarcimento danniCassazione Civile Sez. III, 21/03/2024, n.7715

Responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico per danni autoinflitti dagli allievi e il nesso causale per il risarcimento

Nel caso di danno arrecato dall'allievo a sé stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante ricade nell'ambito della responsabilità contrattuale. Ciò comporta che l'istituto ha l'obbligo di vigilare sulla sicurezza dell'allievo durante la prestazione scolastica. Inoltre, per ottenere il risarcimento, il danneggiato deve dimostrare il nesso causale tra il comportamento inadempiente dell'istituto e il danno subito, applicando il regime probatorio dell'art. 1218 c.c.


Risarcimento danniCassazione Civile Sez. III, 14/03/2024, n.6829

Sinistro stradale con pluralità di danneggiati – Risarcimento dovuto superiore alle somme assicurate

In tema di sinistro stradale con pluralità di danneggiati, qualora il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, ai fini della riduzione proporzionale dei diritti dei danneggiati, ex art. 27 della l. n. 990 del 1969 ratione temporis applicabile, l'onere di creare i presupposti della par condicio degli aventi diritto grava sull'assicuratore, il quale, per consentire a tutti di concorrere alla ripartizione del massimale in proporzione del danno subìto da ciascuno, usando l'ordinaria diligenza, deve provvedere all'identificazione di tutti i danneggiati, provocare le richieste risarcitorie da parte loro e liquidare ognuno con l'accordo di tutti e, nell'ipotesi in cui taluno di essi abbia agito giudizialmente, estendere il giudizio mediante chiamata in causa degli altri al fine di consentire la congiunta disamina delle pretese risarcitorie; ove ciò non abbia fatto, una volta convenuto in giudizio da uno dei danneggiati, non può opporre l'incapienza del massimale per aver già risarcito gli altri, ma deve rispondere fino alla concorrenza dell'ammontare dello stesso nei confronti di ciascun danneggiato, salva l'ipotesi di sua incolpevole ignoranza circa la pluralità di danneggiati.


Risarcimento danniCorte Costituzionale, 07/03/2024, n.35

Sollevata questione di legittimità costituzionale sul blocco del rilascio di nuove autorizzazioni per

Va sollevata questione di legittimità dell'art. 10-bis, comma 6, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, nella parte in cui dispone il divieto, che dura ormai da più di cinque anni, di rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento del servizio di noleggio con conducente (NCC), fino alla piena operatività del registro informatico pubblico nazionale, atteso che la suddetta norma ha consentito la possibilità di bloccare per un tempo del tutto ingiustificato il rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento del relativo servizio, dovendosi escludere che sia riconducibile a un motivo di utilità sociale o a un interesse della collettività, apparendo piuttosto rispondere a un'istanza protezionistica.


Risarcimento danniCassazione Civ., Sez. III, 05/03/2024, n. 5922

Responsabilità medica: la regola del “più probabile che non” – Gli oneri probatori a carico del paziente

L'accertamento del nesso di causalità nella responsabilità sanitaria è improntato alla regola di funzione della preponderanza dell'evidenza (o del "più probabile che non"), la quale, con riguardo al caso in cui, rispetto a uno stesso evento, si pongano un'ipotesi positiva e una complementare ipotesi negativa, impone al giudice di scegliere quella rispetto alla quale le probabilità che la condotta abbia cagionato l'evento risultino maggiori di quelle contrarie, e con riguardo, invece, al caso in cui, in ordine allo stesso evento, si pongano diverse ipotesi alternative, comporta che il giudice dapprima elimini, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili e poi analizzi le rimanenti ipotesi ritenute più probabili, selezionando, infine, quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dalle circostanze di fatto acquisite al processo, in ogni caso esercitando il proprio potere di libero apprezzamento di queste ultime tenendo conto della qualità, quantità, attendibilità e coerenza delle prove disponibili, dalla cui valutazione complessiva trarre il giudizio probabilistico.

Nel caso di lesioni occorse ad un paziente in seguito all’errata esecuzione dell’anestesia nell’ambito di un intervento chirurgico per ipertrofia prostatica, la Cassazione ha cassato la pronuncia di merito che rigettava la domanda di parte attrice sull’erroneo presupposto che competesse a quest’ultimo l’onere di provare la condotta imperita del medico, omettendo di formulare qualsivoglia valutazione, in punto di nesso causale, degli elementi di prova forniti dall’attore e in punto di ATP (Accertamento tecnico preventivo), che individuavano una relazione probabilistica tra la manovra anestetica e i postumi neurologici ed ortopedici riportati.