Vai al contenuto principale
Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Sentenza, 26 febbraio 2026, n. 4321

Assicurazione della responsabilità civile – surrogazione assicuratore sociale estero

La surrogazione dell'assicuratore sociale estero nei diritti dell'assicurato, ai sensi dell'art. 1916 cod. civ., può estendersi al danno patrimoniale causato dal terzo responsabile, includendo spese mediche e indennità di malattia. La surrogazione non può eccedere l'effettivo danno causato e va liquidata secondo le norme del diritto interno applicabile al fatto illecito.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sentenza, 22 febbraio 2026, n. 3919

Responsabilità civile in ambito di prestazione medica – polizza assicurativa

Non è l’assicuratore a dover provare l’ignoranza, ma è l’assicurato a dover provare (in alternativa all’immediato avviso) la conoscenza dell’aggravamento del rischio in capo all’assicuratore.

Secondo la Suprema Corte, infatti, se non v’è dubbio che gravi sull’assicuratore l’onere di provare (e, prim’ancora, di dedurre) i fatti a sostegno dell’eccepito aggravamento del rischio e la loro incidenza sul rischio assicurato; ma è altrettanto indubbio che gravi sull’assicurato l’onere di provare di aver immediatamente comunicato all’assicuratore l’aggravamento verificatosi (ovvero la conoscenza dell’aggravamento in capo all’assicuratore) e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 1898, comma 2, c.c..


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 4 febbraio 2026, n. 2363

Circolazione stradale – colpa

Ai sensi degli artt. 182, comma 4, cod. strada e dell'art. 377, comma 2, del suo regolamento di esecuzione, il ciclista che impegni un attraversamento pedonale è tenuto a condurre a mano, e non in sella, il velocipede, a meno che detto attraversamento non sia situato allo sbocco di un percorso promiscuo pedonale e ciclabile, dovendo, comunque, anche in questo caso, condurre il veicolo a mano allorché, per le condizioni della circolazione, la sua andatura risulti di intralcio o di pericolo per i pedoni.