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Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 24 maggio 2025, n. 13854

Assicurazione della responsabilità civile – Diritto di accesso ex art. 146 Codice delle Assicurazioni private e art. 2 del D.M. 191/2008 – tipologia di atti

Il diritto di accesso previsto dagli artt. 146 del Codice delle Assicurazioni Private e 2 del D.M. 191/2008 si limita agli atti che la compagnia di assicurazione ha già esperito e ritenuto necessari per formulare o negare un'offerta di indennizzo, senza che la compagnia assicurativa debba essere ritenuta obbligata né ad eseguire nuove perizie ed accertamenti tecnici né ad acquisire ulteriore documentazione nei confronti di soggetti terzi.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 23 maggio 2025, n. 13844

Art. 2050 c.c. – responsabilità civile dell’esercente di attività qualificata come pericolosa – dovere di informazione specifica dei rischi legati al consumo di prodotto

L'esercente un'attività qualificata come pericolosa ai sensi dell'art. 2050 cod. civ. è tenuto ad adottare tutte le misure idonee ad evitare il danno, inclusive di un'efficace informazione specifica sui rischi legati al consumo del prodotto, per andare esente da responsabilità. La mancata specifica informazione sui rischi per la salute connessi al fumo delle sigarette implica la responsabilità dell'esercente per i danni al consumatore.


Responsabilità civileCass. civ., Sez. III, Sentenza del 6 maggio 2025, n. 11881

Responsabilità civile medica – diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale all’esito della CTU – insanabile contraddizione motivazionale della sentenza

In tema di responsabilità medica, qualora il giudice di merito, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, riconosca il diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale senza accertare con elevata probabilità che le condotte omissive dei sanitari hanno causato il decesso del paziente, si configura un'insanabile contraddizione motivazionale che rende nulla la sentenza per violazione del disposto dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

Per la Suprema Corte, riguardo alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale “Le tabelle milanesi anteriori al 2022 non rispondono ai requisiti indicati in punto di perdita del rapporto

parentale (Cass.21/04/2021, n. 10579; Cass.29/09/2021, n.26300). La decisione impugnata, per quanto sopra osservato, deve essere cassata e nel giudizio di rinvio il giudice di merito, ove sia chiamato a liquidare il danno da perdita del rapporto parentale, dovrà fare applicazione di tabelle che rispondano ai requisiti sopra indicati (Cass.17/05/2023, n.13540)”, vale a dire una “tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l' indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull' importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”.


Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, del 2 maggio 2025, n. 11565

Assicurazione della responsabilità civile – responsabilità da circolazione dei veicoli – incendio all’interno del mezzo

In tema di responsabilità da circolazione di veicoli, l'allegazione del fatto costitutivo della pretesa risarcitoria che include specificamente il verificarsi di un incendio all'interno del mezzo, deve essere considerata una parte integrante della domanda di risarcimento svolta nei confronti del proprietario del veicolo ai sensi dell'art. 2054, comma terzo, cod. civ. Erroneamente il Tribunale esclude che tale allegazione possa determinare una responsabilità da posizione del proprietario anche in assenza di una esplicita menzione dei difetti di costruzione o di manutenzione (4° comma).

Per la Suprema Corte, infatti, “Il fatto che il Giudice di Pace abbia escluso la responsabilità del conducente, "per aver fatto tutto il possibile per evitare il danno", non avrebbe potuto implicare l'esonero della responsabilità da posizione del proprietario, tanto più che l'allegazione dell'incendio, quale causa specifica dell'evento, era stata effettuata e comprovata (v.Cass., sez. III, 14 febbraio 2012, n. 2092; 11 febbraio 2010, n. 3108; 5 agosto 2004, n. 14998; 9 marzo 2004, n. 4754; 19 febbraio 1981, n. 1019; 23 giugno 1972, n. 2109)”. La Corte di Cassazione espone, poi, come il Tribunale ha provveduto all’inquadramento della fattispecie, poichè “l'allegazione del fatto costitutivo della pretesa risarcitoria includeva anche l'intervenuto incendio alla base del danneggiamento della struttura stradale (v., Cass. 11 novembre 2023, n. 34590; 10 maggio 2018, n. 11289; 4 febbraio 2016, n. 2209; 20 giugno 2008, n. 16809)”.