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LavoroCassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza, 16 giugno 2026, n. 20229

Esonero del lavoro notturno del caregiver

Per fruire dell’esonero dall’obbligo di prestare lavoro notturno, occorre che si sia in presenza di un soggetto disabile ai sensi della legge 104/1992. E’ invece ininfluente il grado di invalidità del congiunto che risulta essere a carico del lavoratore in quanto tale elemento non è richiesto dalla normativa. Laddove il legislatore ha inteso subordinare la concessione di un beneficio alla circostanza che sussistesse una situazione di handicap con connotato di gravità, lo ha esplicitamente richiesto, come nel caso dei permessi giornalieri e mensili ovvero dei limiti al trasferimento.


LavoroTribunale di Messina, Sezione Lavoro, Sentenza, 10 giugno 2026, n. 1138

Gli screenshot di WhatsApp valgono come prova

Le copie fotografiche (screenshot) di conversazioni WhatsApp sono utilizzabili come prova. Nel caso esaminato, un lavoratore con contratto part-time a 20 ore settimanali sosteneva di aver lavorato a tempo pieno. Per dimostrarlo ha prodotto le chat con due responsabili di reparto, contenenti le foto dei turni di servizio. La società le contestava perché estratte da una applicazione di messaggistica privata, depositate senza il supporto informatico originale e facilmente manipolabili.

Il giudice ha respinto queste obiezioni. Richiamando la Cassazione Cass. SU n. 11197/2023, ha ricordato che gli screenshot sono prova documentale piena, salvo disconoscimento. Il disconoscimento, però, deve essere specifico: non basta una contestazione generica. Valutati insieme alle testimonianze, i turni hanno contribuito a provare lo svolgimento di un orario a tempo pieno, con straordinari e lavoro domenicale.


LavoroCassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza, 1° giugno 2026, n. 17208

Licenziamento disciplinare privo di preventiva contestazione

La mancanza della lettera di contestazione non integra la nullità del licenziamento disciplinare, ma determina l’inesistenza dell’intero procedimento disciplinare. La carenza di contestazione è quindi da equiparare all’insussistenza del fatto.