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LavoroRichiedere che, in un incontro sindacale, si utilizzi obbligatoriamente una lingua straniera riduce la possibilità delle Organizzazioni Sindacali di comunicare e confrontarsi liberamente, limitando di conseguenza anche la loro capacità di negoziare in modo efficace.

Corte di Cassazione, Sez. Lav., Ordinanza, 31 ottobre 2025, n. 28790

(Nel caso di specie la Datrice di Lavoro – società multinazionale - aveva imposto la lingua inglese, dichiarandosi disponibile a fornire strumenti didattici per l’apprendimento della lingua anziché un servizio di interpretariato, che avrebbe consentito la comprensione immediata del confronto).


Relazioni sindacali

Corte Costituzionale: sentenza n. 156 del 30 ottobre 2025

È illegittimo l’art. 19, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 “nella parte in cui non prevede che le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva anche nell’ambito delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.


Lavoro

Corte di Cassazione, Sez. Lav., Sentenza, 27 ottobre 2025, n. 28367

E’ gravemente lesiva degli obblighi di fedeltà, correttezza e buona fede un’attività extra-lavorativa, affatto occasionale, potenzialmente idonea a comportare un aggravamento delle patologie sofferte, in presenza di prescrizioni mediche che sconsigliavano talune tipologie di sforzi fisici tanto da determinare una limitazione alla prestazione esigibile dalla società.


Lavoro

Corte di Cassazione, Sez. Lav., Sentenza, 27 ottobre 2025, n. 28365

La diffusione di una policy aziendale che informi preventivamente i dipendenti sulla possibilità di effettuare controlli sugli strumenti informatici in caso di anomalie, costituisce di per sé una corretta informativa ai sensi dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori e legittima quindi l’accesso ai dispositivi in uso di un dipendente e la rilevanza probatoria ai fini di un procedimento disciplinare.


Lavoro

Corte di Cassazione, Sez. Lav., Ordinanza, 20 ottobre 2025, n. 27910

Nel sistema di cui all'art. 24, co. 10, della legge n. 214 del 2011, che prevede l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici previsti se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, la contribuzione figurativa può concorrere ad integrare i presupposti per il pensionamento, laddove nel sistema di cui al comma 11 (che consente l'accesso alla pensione anticipata anche sulla base del requisito anagrafico oltre che di quello contributivo) la minor contribuzione richiesta deve essere effettiva. (Nel caso di specie la contribuzione figurativa era data da periodi di malattia e di disoccupazione.)


Lavoro

Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, sentenza, 9 ottobre 2025, n. 8367

Il termine indicato dal CCNL applicato al rapporto di lavoro non è applicabile alle “dimissioni volontarie per assenza ingiustificata”; tale previsione riguarda infatti un istituto del tutto diverso, ovverosia il licenziamento disciplinare ed il termine indicato ha la funzione di individuare a misura della gravità dell’inadempimento che le parti collettive ritengono sufficiente a rendere intollerabile la prosecuzione del rapporto lavorativo, con conseguente possibilità per il datore di lavoro di procedere alla sanzione disciplinare. Nel caso disciplinato dall’art. 26 c. 7 bis d.lgs. 151/2015, invece, il termine di 15 giorni previsto dalla legge (o quello diverso, se maggiore, stabilito dalla contrattazione collettiva) ha la funzione di individuare la misura in cui il comportamento del lavoratore, che continuativamente non si presenti a rendere la prestazione lavorativa, possa generare la presunzione di una volontà del lavoratore di sciogliere il rapporto; tale termine deve essere necessariamente più lungo di quello previsto ai fini disciplinari in quanto deve essere idoneo a rendere inequivocabile il disinteresse del lavoratore alla prosecuzione del rapporto di lavoro.

Tribunale di Trento, Sezione Lavoro, sentenza 5 giugno 2025, n. 87


LavoroCassazione, Sez. Lav., ordinanza 9 ottobre 2025, n. 27132

Impugnazione verbale ITL con accertamento negativo

Con la pronuncia suddetta la Cassazione ha affermato il principio secondo il quale un verbale dell’Ispettorato del Lavoro che accerti la sussistenza di presupposti per un recupero contributivo costituisce un atto pregiudizievole per la società destinataria e, come tale, è impugnabile mediante un'azione di accertamento negativo.

La datrice aveva proposto ricorso per accertamento negativo avverso un verbale con il quale l’ITL aveva contestato alcune irregolarità anche con riferimento alla posizione contributiva dei propri dipendenti. La Corte d’Appello aveva rigettato la predetta domanda, ritenendo l’azienda ricorrente sprovvista dell’interesse ad agire, in quanto il verbale non conteneva la diretta applicazione di sanzioni per la violazione di disposizioni a tutela del lavoro.

La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – ha rilevato che, nel caso di specie, il contenuto dell’impugnato verbale avrebbe consentito agli Enti previdenziali di procedere alla emissione di atti esecutivi circa il recupero dei contributi omessi, senza necessità di esperire ulteriori accertamenti.

In questo modo, l’Azienda sarebbe esposta alla concreta possibilità di subire il recupero, ponendola in una condizione di irregolarità contributiva idonea a pregiudicare l'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva.

Poiché un verbale ITL di detta portata è un atto pregiudizievole per la società, lo stesso può essere oggetto di un ricorso per accertamento negativo.


LavoroCassazione, Sez. Lav., Sentenza, 7 ottobre 2025

Socio Lavoratore di Cooperativa –decorrenza della prescrizione dei crediti dalla fine del rapporto

Secondo la disciplina del rapporto di lavoro del socio lavoratore di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato delineata dalla legge n. 142 del 2001, l'astratta possibilità di intimazione di un mero licenziamento da parte della cooperativa che porta all'estinzione del rapporto di lavoro, rende la tutela dei lavoratori in relazione alla vicenda estintiva del rapporto di lavoro incerta e non predeterminabile a priori, secondo un regime di stabilità, potendo essere applicata al (solo) licenziamento del socio, in ragione del requisito dimensionale, la tutela obbligatoria prevista dalla legge 604/1966 o quella variamente delineata dall'art. 18 della legge 300/70 nella versione novellata dalla legge n. 92/2012 (sostituita per i nuovi assunti dal D.Lgs. n. 23/2015) che non garantisce sempre la stabilità del rapporto con conseguente applicazione della decorrenza della prescrizione dalla fine del rapporto, per la presenza dei presupposti di fatto relativi all'esistenza del metus del lavoratore.


Gestione del personaleCommento alla sentenza della Corte d’Appello di Palermo n. 1399 del 6 ottobre 2025

Trasparenza amministrativa e rispetto della privacy: necessario un giusto equilibrio

La divulgazione di dati personali di un lavoratore, quali nome, cognome, data di nascita, qualifica e posizione economica, l'informazione relativa alla condizione di salute, il numero dei giorni di malattia usufruiti negli ultimi tre anni e il numero dei giorni di assenza per malattia usufruita con la indicazione specifica delle date della propria inabilità totale al lavoro, e della data di collocamento in pensione, effettuata tramite pubblicazione “in chiaro” nell’Albo Comunale di una sentenza resa tra parti i un giudizio per mobbing avanti il Giudice del lavoro, costituiscono una palese violazione del trattamento di dati sensibili della dipendente, anche se la finalità della comunicazione era quella di ottemperare agli obblighi di trasparenza previsti ai sensi degli artt. 183 e 194 comma 1, lett. a D.Lgs n. 267 del 2000.

I passaggi più significativi:

  • I dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute possono essere trattati soltanto mediante modalità organizzative, quali tecniche di cifratura o criptatura che rendono non identificabile l'interessato. Ne consegue che i soggetti pubblici o le persone giuridiche private, anche quando agiscano rispettivamente in funzione della realizzazione di una finalità di pubblico interesse o in adempimento di un obbligo contrattuale, sono tenuti all'osservanza delle predette cautele nel trattamento dei dati in questione (Cass. Civ., SSUU, n. 30981 del 2017)
  • Costituisce diffusione di un dato sensibile quella relativa all'assenza dal lavoro di un dipendente per malattia, in quanto tale informazione, pur non facendo riferimento a specifiche patologie, è comunque suscettibile di rivelare lo stato di salute dell'interessato (Cass. civ. Sez. I n. 18980 del 2013)
  • Il danno non patrimoniale da lesione della privacy consiste, allora, anzitutto nella illecita - perché effettuata in assenza del consenso del titolare - diffusione pubblica di dati personali, sui quali l'individuo vanta un diritto alla riservatezza
  • La pubblicazione dei dati personali nell'Albo del Comune, ivi compreso quello on-line, di un piccolo territorio è fonte di sicuro disagio e integra danno non patrimoniale.

LavoroTribunale di Ravenna, 4 ottobre 2025, n. 409

(a seguito di rinvio pregiudiziale — Corte di Giustizia UE, 11 settembre 2025, causa C-5/24)

Il Tribunale di Ravenna chiarisce la compatibilità tra normativa sul comporto e diritto antidiscriminatorio europeo, confermando la legittimità del trattamento uniforme previsto dal CCNL Turismo Confcommercio.

Il giudice ha affermato che la disciplina sul comporto ex art. 2110 c.c. e artt. 173–174 CCNL Turismo non viola il diritto dell’Unione, in quanto il trattamento uguale tra lavoratori disabili e non è sorretto da una finalità legittima e oggettivamente giustificata.

È stato inoltre escluso l’inadempimento dell’obbligo di fornire “soluzioni ragionevoli” di cui all’art. 5 della direttiva 2000/78/CE: la risoluzione del rapporto è dipesa esclusivamente dalla mancata attivazione, da parte della lavoratrice, dell’aspettativa non retribuita prevista dal contratto.

Non essendovi un termine di comparazione né una disparità concreta, non può configurarsi una discriminazione. In tale contesto, nessun ulteriore accomodamento sarebbe potuto gravare sul datore di lavoro.