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LavoroCorte Costituzionale sentenza n. 22 del 22.02.2024

Il licenziamento nullo porta sempre alla reintegra

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, limitatamente alla parola “espressamente”.

Tale disposizione, quindi, è stata ritenuta illegittima nella parte in cui, nel riconoscere la tutela reintegratoria, nei casi di nullità, previsti dalla legge, del licenziamento di lavoratori assunti con contratti a tutele crescenti (quindi a partire dal 7 marzo 2015), l’ha limitata alle nullità sancite “espressamente”.

Dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata, limitatamente alla parola “espressamente”, consegue che il regime del licenziamento nullo è lo stesso, sia che nella disposizione imperativa violata ricorra l’espressa sanzione della nullità, sia che ciò non sia testualmente previsto, sempre che risulti prescritto un divieto di licenziamento al ricorrere di determinati presupposti.


LavoroCassazione Civile Sez. Lav., ordinanza 3791/2024

La Corte di Cassazione si sofferma sulla responsabilità del datore di lavoro in caso di danno alla salute dei dipendenti a causa di un ambiente di lavoro stressogeno

Viene infatti precisato che in caso di accertata insussistenza dell’ipotesi di mobbing, il giudice di merito deve comunque accertare se sussista un’ipotesi di responsabilità del datore per non aver adottato le misure necessarie a tutela dell’integrità fisica e della personalità morale del lavoratore, sulla base dei fatti allegati a sostegno della domanda.

Richiamando due pronunce precedenti, i giudici ricordano che “è illegittimo che il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori (...), lungo la falsariga della responsabilità colposa del datore di lavoro che indebitamente tolleri l’esistenza di una condizione di lavoro lesiva della salute, cioè nociva, ancora secondo il paradigma di cui all’art. 2087 c.c.”

In linea con questa pronuncia anche Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 3791 del 12 febbraio 2024.


LavoroCon l’ordinanza n. 3247 del 05.02.2024, la Cassazione afferma che la tutela indennitaria risarcitoria, riconosciuta giudizialmente in caso di recesso illegittimo, non esclude il diritto del lavoratore a percepire anche l'indennità di mancato preavviso, che non ha finalità risarcitoria, ma è volta a consentire al dipendente di fronteggiare la situazione di improvvisa perdita della situazione occupazionale.

Cassazione: l’indennità risarcitoria non esclude il diritto all’indennità di mancato preavviso

Secondo la Cassazione il preavviso ha la funzione economica di attenuare le conseguenze della interruzione del rapporto per chi subisce il recesso.

In particolare, per la sentenza, il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso va a compensare il fatto che il recesso, oltre che illegittimo, è stato intimato in tronco.

Secondo i Giudici di legittimità, dunque, la predetta indennità - stante la diversità di funzioni - non è incompatibile con la prestazione che risarcisce i danni derivanti dalla mancanza di giusta causa o giustificato motivo.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società e conferma la debenza di entrambe le indennità.