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LavoroTrib. Lav. Milano, sent. n. 2692 del 19/07/2023 Giud. Dott.ssa Saioni

Trib. Lav. Milano, sent. n. 2692 del 19/07/2023 Giud. Dott.ssa Saioni

Al fine di ottenere una pronuncia favorevole in punto di effettiva violazione dell’art. 36 della Costituzione, non ci si può limitare al richiamo di un unico CCNL che prevede condizioni economiche migliori per i lavoratori dallo stesso disciplinati, dovendo invece essere considerato un più ampio spettro di ipotesi, sia dal punto di vista della contrattazione collettiva che in relazione all’intero sistema retributivo ed in ogni caso il sindacato CISAL, firmatario del CCNL Servizi Ausiliari, è compreso tra i sindacati maggiormente rappresentativi. (Nel caso di specie il Tribunale ha rigettato le pretese dei Lavoratori che avevano richiesto il trattamento economico di cui al CCNL Trasporti Logistica in luogo del CCNL Servizi Ausiliari (Cisal) applicato al rapporto, sostenendo che Cisal non fosse un sindacato maggiormente rappresentativo e che il trattamento riconosciuto non fosse rispettoso del dettato costituzionale perché insufficiente ad assicurare un’esistenza dignitosa del lavoratore e della sua famiglia).


LavoroCassazione ordinanza 19514 del 10 luglio 2023

Il Condominio non è responsabile solidalmente con il Datore di Lavoro / Appaltatore per i debiti contributivi in favore dei Lavoratori operanti nel condominio in forza di contratto di appalto di pulizie, non esercitando attività di impresa

È di indubbio rilievo l’orientamento della Cassazione espresso nella ordinanza 19514/2023 depositata il 10 luglio e relativo al caso di due dipendenti della ditta di pulizie che lavorano in un condominio e che avevano denunciato il datore di lavoro per contributi Inps non versati. L’istituto di previdenza pretendeva la somma dal condominio perché non vi aveva provveduto la Srl presso la quale le due lavoratrici risultavano impiegate.

Nei giudizi di merito il Tribunale aveva accolto il ricorso del condominio avverso il verbale di accertamento ispettivo notificato dall’Inps, mentre la Corte d’appello lo aveva rigettato e riteneva che il condominio fosse tenuto a pagare.

La Cassazione cassa invece la pronuncia ed esonera dalla solidarietà il condominio in base alle seguenti motivazioni: il datore di lavoro che, in alternativa all’imprenditore, è responsabile solidale in base all’articolo 29 del Dlgs 276/ 2003, comma 2, non può identificarsi puramente e semplicemente con lo stesso committente presso cui l’attività oggetto dell’appalto viene eseguita ovvero il condominio. Tale disposizione individua, infatti, il debitore solidale nel committente che svolge attività imprenditoriale o nel committente datore di lavoro escludendo la persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale. Il condominio, precisa la Cassazione, non svolge attività d'impresa, non partecipa per propri scopi istituzionali al decentramento produttivo e non assume, soprattutto ai fini lavoristici, un rilievo giuridico diverso da quello dei singoli condòmini (Cassazione 177/2012; Cassazione sezioni unite 10934/2019) perché è un ente di gestione dei beni comuni. Pertanto, in capo al condominio, non sussistono i presupposti di operatività dell’obbligo di solidarietà.


LavoroCassazione Civile Sez. Lav., 05/07/2023, n.19023

La competenza territoriale nel lavoro subordinato in smart working, l'importanza del collegamento oggettivo o soggettivo con l'organizzazione aziendale

Al fine di garantire che il foro speciale del lavoro sia il più possibile prossimo alla prestazione lavorativa occorre la sussistenza di un collegamento oggettivo o soggettivo del luogo ove il lavoratore presta la sua opera con la organizzazione aziendale. Quando, come nella fattispecie in esame, l'attività di smartworking si è atteggiata unicamente quale luogo di svolgimento della prestazione, che poteva peraltro essere fungibilmente espletata in diverse abitazioni, senza però l'allegazione di alcun altro elemento (o collegamento oggettivo o soggettivo, come sopra evidenziato) che caratterizzasse in qualche modo la abitazione quale dipendenza aziendale, nel senso delineato, allora tale criterio non può essere preso in considerazione ai fini della individuazione della competenza territoriale, residuando unicamente i criteri del luogo di conclusione del contratto oppure della sede ove il lavoratore era addetto.