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Diritto societarioCassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza, 27 agosto 2026, n. 24808

Società con partecipazione pubblica - riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo per azione di responsabilità verso amministratori e sindaci

L'azione di responsabilità proposta dalla società a partecipazione pubblica (anche in house providing) nei confronti di amministratori e sindaci, ai sensi degli artt. 2392, 2393 e 2407 c.c., resta devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario e non si identifica con l'azione per responsabilità amministrativa da danno erariale esercitabile dal Procuratore della Corte dei conti. Le due azioni – quella civilistica, avente funzione risarcitoria in favore dell'ente/società danneggiato, e quella contabile, avente funzione prevalentemente sanzionatoria e a tutela dell'interesse pubblico generale – sono reciprocamente indipendenti anche quando riguardino i medesimi fatti e non si escludono vicendevolmente sul piano della giurisdizione, potendo coesistere, salva ogni questione di proponibilità dell'azione erariale dinanzi al giudice contabile.


Diritto societarioCassazione Civile, Sezione II, Ordinanza, 20 agosto 2026, n. 24723

Società scissa - Interruzione, sospensione ed estinzione del giudizio – Pagamento compenso professionale e domanda risarcitoria verso amministratori

Nel giudizio di appello, ove siano trattate congiuntamente una domanda principale (nel caso di specie, di pagamento del compenso professionale) e una domanda risarcitoria proposta dalla convenuta nei confronti di terzi (amministratori della società scissa) connessa alla prima solo in via riflessa, l'azione nei confronti dei terzi ha natura autonoma e risarcitoria, riconducibile al litisconsorzio facoltativo e quindi a causa scindibile ex art. 332 c.p.c. Ne consegue che l'evento interruttivo (morte di uno dei terzi) non si propaga alla causa principale, che rimane soltanto in stato di quiescenza e può essere riattivata, su impulso di parte, nel termine di sei mesi dalla dichiarazione di interruzione, individuato in via analogica ai sensi dell'art. 289 c.p.c. La domanda risarcitoria nei confronti del terzo colpito dall'evento interruttivo, invece, deve essere riassunta nel termine perentorio di cui all'art. 305 c.p.c., pena la sua estinzione.