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Diritto condominialeCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, del 22 aprile 2025, n. 10473

Assemblea dei condomini, deliberazione – innovazione della cosa comune

Costituisce innovazione ex 1120 c.c. solo la modificazione della cosa comune che alteri l'entità materiale del bene operandone la trasformazione, ovvero determini la trasformazione della sua destinazione.

La Suprema Corte afferma che detto bene deve presentare “a seguito delle opere eseguite, una diversa consistenza materiale ovvero sia utilizzato per fini diversi da quelli precedenti l'esecuzione delle opere. Ove invece la modificazione della cosa comune non assuma tale rilievo ma risponda allo scopo di un uso del bene più intenso e proficuo, si versa nell'ambito dell'art.1102c.c., che, pur dettato in materia di comunione in generale, è applicabile in materia di condominio degli edifici per il richiamo contenuto nell'art. 1139 c.c. (Cass. n. 240 del 1997; Cass. n.2940 del 1963)”, aggiungendo come "In sostanza, perché possa aversi innovazione è necessaria l'esecuzione di opere che, incidendo sull'essenza della cosa comune, ne alterino l'originaria funzione e destinazione. Inoltre, proprio perché oggetto di una delibera assembleare, l'esecuzione di opere, per integrare una innovazione, deve essere rivolta a consentire una diversa utilizzazione delle cose comuni da parte di tutti i condòmini" (Cass. 945 del 2013)”.


Diritto condominialeCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 19 aprile 2025, n. 10361

Assemblea dei condomini – deliberazione – modalità di comunicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea

La comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale può avvenire con qualsiasi modalità idonea al raggiungimento dello scopo, salvo diversa prescrizione del regolamento di condominio; la mancata ricezione materiale del plico, in caso di rifiuto da parte del destinatario, è comunque da considerarsi come avvenuta e valida ai fini della convocazione.

La Corte di Cassazione afferma “che (Cass. n. 875/1999), poiché l'art. 1136 cod. civ. non prescrive particolari modalità di notifica ai condomini dell'avviso di convocazione per la regolarità delle relative assemblee, la comunicazione può essere data con qualsiasi forma idonea al raggiungimento dello scopo, e può essere provata da univoci elementi dai quali risulti, anche in via presuntiva, che il condomino ha, in concreto, ricevuto la notizia della convocazione. Proprio in tema di notifica di atti giudiziari, è stato poi precisato che la notificazione in un luogo non coincidente con le risultanze anagrafiche non determina la nullità del procedimento e della sentenza atteso che le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, che è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse, assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori, di fatto, in via abituale. (cfr. ex multis Cass. n. 8463/2023)”.


Real EstateCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 10 aprile 2025, n. 9436

Successione, accettazione tacita dell’eredità – contratto preliminare di vendita beni immobili ereditari da parte dei chiamati all’eredità

La stipulazione di un contratto preliminare avente ad oggetto la vendita di beni immobili ereditari da parte di coloro che sono chiamati all’eredità integra gli estremi di un’accettazione tacita dell’eredità, ricorrendo i presupposti previsti dall’art. 476 c.c.

La Suprema Corte ricorsa come “in presenza di un termine essenziale ex art. 1457 cod. civ., la risoluzione di diritto del contratto prescinda da un' indagine sulla rilevanza dell' inadempimento, già anticipatamente valutata dai contraenti, rilevando esclusivamente la sua sussistenza e imputabilità (Cass., Sez. 2, 3/7/2000, n. 8881; Cass., Sez. 3, 4/5/2005, n. 9275), con la conseguenza che il mancato adempimento entro un termine essenziale non dà luogo a risoluzione del contratto se questo non sia imputabile all'obbligato almeno a titolo di colpa, ma corrisponda alla mancata prestazione dell'altra parte che rivendica la risoluzione per scadenza di detto termine, spettando a chi si oppone alla risoluzione del contratto, nonostante la scadenza del termine, l'onere di dimostrare che soltanto per effetto del comportamento della controparte, contrario a buona fede, l'adempimento non è stato reso possibile (Cass., Sez. 2, 29/11/2024, n. 30714)” e come “poiché a norma dell'art. 2648 cod. civ., ove il chiamato alla eredità abbia compiuto atti di accettazione tacita, se ne può chiedere la trascrizione del relativo acquisto sulla base di quell'atto, qualora esso risulti da sentenza, atto pubblico o scrittura autenticata o accertata giudizialmente, nel caso di contratto preliminare di vendita immobiliare il promissario acquirente che abbia ottenuto la sentenza ex art. 2932 cod. civ. nei confronti degli eredi del promittente venditore può, in base ad essa, procedere alla trascrizione” dell’acquisto.


Diritto condominialeCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 5 aprile 2025, n. 9030

Condominio – sentenza di condanna, tutti i condomini sono solidalmente responsabili e tenuti al pagamento della somma in essa liquidata, compreso il danneggiato

Il condomino che subisca un danno nella propria unità immobiliare derivante dall'omessa manutenzione delle parti comuni assume, quale danneggiato, la posizione di terzo avente diritto al risarcimento nei confronti del condominio. Tuttavia, tale situazione non lo esonera dall'obbligo di contribuire proporzionalmente al valore della propria porzione alle spese necessarie per la riparazione delle aree comuni e alla rifusione dei danni causati.

La Corte di Cassazione, infatti, afferma che “Non vale in contrario richiamare l'indirizzo della giurisprudenza che esclude, ritenendo l'eventuale delibera nulla, che l'assemblea di condominio possa ripartire le spese della controversia vertente con un condomino anche a carico di quest'ultimo (Cass. n. 1629 del 2018; Cass. n. 13885 del 2014; Cass. n. 801 del 1970). La situazione richiamata è affatto diversa, dal punto di vista sostanziale, dalla fattispecie in esame. Nel caso indicato, l'esclusione dall'obbligo di contribuzione del condomino alle spese processuali sostenute dal condominio o che esso sia stato condannato a pagare, in quanto soccombente, in favore della controparte, discende, infatti, dalla considerazione che esse trovano causa non già nella situazione di comproprietà dei beni comuni, bensì nella determinazione del condominio, diretta a tutelare un interesse proprio ed opposto a quello del condomino in lite, di agire in giudizio nei confronti dello stesso ovvero di difendersi dalla sua pretesa”.


Real EstateCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, (data udienza 28.03.2025) del 4 aprile 2025, n. 8918

Vendite speciali immobili – prova in materia civile: onere della prova – risoluzione automatica di una convenzione urbanistica

La risoluzione automatica di una convenzione urbanistica, in virtù di una clausola risolutiva espressa, presuppone l'adozione di un provvedimento definitivo da parte dell'ente pubblico sottoscrittore, che ne attesti la volontà di avvalersene. La potestà pubblicistica dell'ente permane nonostante qualsiasi patto contrario, e la conclusione del procedimento amministrativo è un antecedente logico-necessario per l'applicazione delle regole privatistiche del diritto dei contratti.

La Corte di Cassazione ricorda che: “Questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 2669 del 05/03/1993) ha infatti insegnato che, in tema di convenzioni urbanistiche, l'intervenuta sottoscrizione a opera dell'ente pubblico non rende il rapporto del tutto assimilabile a un contratto tra privati, rimanendo invece integra (nonostante qualsiasi patto contrario) la potestà pubblicistica del Comune di liberarsi dal vincolo contrattuale in relazione a sopravvenute esigenze di pubblico interesse; la conclusione del procedimento amministrativo avente a oggetto la sorte della convezione si pone, quindi (alla stregua di quanto argomentato dalle citate Sezioni Unite in motivazione), come antecedente logico-necessario per l'azione del privato fondata sull'applicazione delle regole privatistiche del diritto dei contratti.


Diritto condominialeCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, (data udienza 18.04.2024) del 04 aprile 2025, n. 8995

Opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dal Condominio – assemblea condominiale per lavori straordinari (lavori di ristrutturazione di parti comuni) – approvazione ripartizione spese della comunione e del condominio

Ove sia mancata l'approvazione dello stato di ripartizione da parte dell'assemblea di condominio, l'amministratore del condominio è comunque munito di legittimazione all'azione per il recupero degli oneri condominiali promossa nei confronti del condomino moroso, in forza dell'art. 1130, n. 3, c.c. e può agire sia in sede di ordinario processo di cognizione, sia ottenendo ingiunzione di pagamento senza esecuzione provvisoria ex art. 63, comma 1 disp. att. c.c..

La Corte di Cassazione, infatti, ricorda come “Questa Corte ha già più volte ribadito, in conformità a quanto elaborato dalla dottrina, che la deliberazione assembleare che approvi un intervento di ristrutturazione delle parti comuni ha un duplice oggetto e, cioè, l'approvazione della spesa (il cui significato è il riconoscimento, da parte dell'assemblea, della necessità della spesa stessa nella misura approvata) e la ripartizione della spesa tra i condomini che è determinata dal valore della proprietà di ciascuno o dall'uso che ciascuno può fare della cosa. In conseguenza, l'approvazione assembleare dell'intervento, ove si tratti lavori di manutenzione straordinaria, ha valore costitutivo della obbligazione di contribuzione alle relative spese, mentre la ripartizione, che indica il contributo di ciascuno, ha valore puramente dichiarativo, in quanto serve soltanto ad esprimere in precisi termini aritmetici un già preesistente rapporto di valore, secondo i criteri di calcolo stabiliti dalla legge (o da un'eventuale convenzione) (così Cass., Sez. 6 - 2, n. 15696 del 23/07/2020, con indicazione dei precedenti pertinenti).”e come “L'ingiunzione può essere richiesta proprio perché, come detto, le spese deliberate dall'assemblea si ripartiscono tra i condomini secondo le tabelle millesimali, ai sensi dell'art. 1123 cod. civ., cosicché ricorrono comunque le condizioni di liquidità ed esigibilità del credito nei confronti del singolo condomino (Cass., Sez. 2, n. 4672 del 23/02/2017).”.