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Diritto fallimentareCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, (data udienza 13.03.2025) del 31 marzo 2025, n. 8421

Concordato preventivo – prededuzione ex art. 161 comma 7 L.F

La prededuzione ex art. 161 comma 7 L.F. non è subordinata all’apertura della procedura di concordato preventivo, ma deriva da atti legalmente compiuti dal debitore dopo il deposito del ricorso. Tali crediti prededucibili sono posti a tutela della continuità gestoria dell’impresa al fine di preservare il valore del patrimonio, anche in assenza di una procedura concordataria ufficialmente aperta.

La Suprema Corte precisa, infatti, come la ricorrente abbia “fatto erroneamente coincidere la nozione di atto legalmente compiuto con quella di "atto preventivamente autorizzato dal Tribunale ex art. 161, co. 7 L. fall" (pag. 16 terz'ultima riga del ricorso), non considerando, in primo luogo, che la predetta pronuncia di questa Corte n. 14713/2019 (vedi, conforme, anche Cass. 16531/2022) ha distinto, nell'ambito degli atti legalmente compiuti, l'atto di straordinaria amministrazione preventivamente autorizzato dall'atto di gestione che, seppur non autorizzato, risulti funzionale alla conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio”.


Diritto fallimentareCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, (data udienza 12.03.2025) del 25 marzo 2025, n. 7878

Concordato preventivo – voto dei creditori e attestazione di veridicità dei dati aziendali

L'attestazione di veridicità dei dati aziendali è crucialmente rilevante per la consapevolezza del voto dei creditori e costituisce condizione di ammissibilità del concordato preventivo. L'emergere di carenze informatiche o inesattezze sostanziali può giustificare la revoca dell'ammissione al concordato, risultando irrilevante un'eventuale nuova attestazione.

La Suprema Corte ricorda, infatti, come: “Ove nel corso della procedura emerga che siffatta condizione mancava al momento del deposito della proposta, il Tribunale può revocare ex art. 173, terzo comma, L. Fall. l'ammissione al concordato, restando irrilevante una eventuale nuova attestazione di veridicità (Cass., n. 7975/2017); nel qual caso, il Tribunale esercita il sindacato sulla veridicità dei dati aziendali esposti nei documenti prodotti unitamente al ricorso sotto il profilo della loro effettiva consistenza materiale e giuridica, al fine di consentire ai creditori di valutare poi la convenienza della proposta e la stessa fattibilità del piano (Cass., n. 2130/2014). Questo pregnante controllo deriva dall'oggetto dell'analisi inerente ai "dati aziendali" e non ai soli "dati contabili", atteso anche il venir meno del requisito di ammissibilità del concordato costituito dalla regolare tenuta della contabilità (Cass., n. 2130/2014, cit.).”.


Diritto fallimentareTribunale Catania, 23 marzo 2025, Pres. Sciacca, Est. Bellia

Liquidazione Giudiziale - Procedimento unitario - Requisiti dimensionali minimi per l’apertura della procedura - Poteri officiosi del tribunale ex artt. 41, 42 e 367 CCII

Nel nuovo contesto dell’istruttoria del procedimento unitario, in cui la presenza dell’indice di insolvenza può comportare l’apertura anche di una di liquidazione controllata, al fine di valutare la sussistenza dei requisiti, il Tribunale di Catania ha ritenuto che l’art. 121 CCII, non richiede a carico del debitore un onere probatorio pieno come quello precedentemente prescritto dall’art. 1, comma 2, L. fall. vista la possibilità per il Giudice di utilizzare i maggiori poteri attributi all'art. 41, comma 6, CCII, art. 42, commi 1 e 2, CCII e art. 367, commi 3 e 6, CCII.


Diritto fallimentareCassazione Civile, Sez. I, Sentenza, (data ud. 14 gennaio 2025) del 6 marzo 2025, n. 5964

Concorso dei creditori ai sensi dell’art. 61 comma 2 L.Fall. – diritto di regresso del fideiussore verso il debitore fallito – requisiti per ammissione al passivo del fideiussore

In tema di concorso di creditori, ai sensi dell'art. 61, comma 2, L.Fall., il diritto di regresso del fideiussore verso il debitore fallito sorge solo dopo che il fideiussore abbia effettuato il pagamento integrale in favore del creditore. Pertanto, il fideiussore che non abbia ancora pagato non può essere ammesso al passivo con riserva per un credito condizionale.

La Corte di Cassazione espone, infatti, che il coobbligato “come non è tenuto ad insinuare al passivo il proprio credito di "regresso", nemmeno con riserva, potendolo far valere in sede fallimentare con l' istanza di ammissione, tempestiva o tardiva, così matura il diritto ad esercitare la correlata azione di rivalsa soltanto a condizione dell'avvenuta effettuazione del pagamento (Cass. n. 613 del 2013, in motiv.; Cass. n. 11144 del 2012, con riguardo al credito di "regresso" del fideiussore solvens). Il pagamento da parte del fideiussore si configura, in tale prospettiva, non come una mera condizione (esterna alla fattispecie costitutiva) per l'esercizio di un diritto che spetta fin dal sorgere dell'obbligazione ma come il fatto direttamente.”.


Diritto fallimentareCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, (data ud. 29 gennaio 2025) del 3 marzo 2025, n. 5565

Amministrazione straordinaria – mancata notifica del progetto di stato passivo – motivo di opposizione ai sensi degli artt. 98 e 99 L.Fall

La mancanza di notifica al creditore del progetto di stato passivo non comporta necessariamente l'invalidità del decreto di esecutività dello stato passivo se il creditore ha avuto comunque la possibilità di presentare osservazioni nel corso della procedura. Tuttavia, il vizio procedurale può essere dedotto come motivo di opposizione consentendo di rimediarvi in sede giudiziale.

La Suprema Corte espone come “Non v'è dubbio che - il procedimento d'opposizione allo stato passivo è un giudizio di carattere impugnatorio e, dunque, non consente, in difetto di una previsione espressa nell'art. 99 L.Fall., che integralmente lo disciplina, né l'introduzione di domande nuove né la c.d. emendatio libelli, le quali vanificherebbero, d'altronde, l'obiettivo di semplificazione e celerità perseguito dalla relativa disciplina nel rispetto dell'art. 24 Cost. (Cass. n. 32750 del 2022); - si tratta, infatti, di un giudizio che ha natura impugnatoria ed è retto dal principio dell'immutabilità della domanda, nel quale, pertanto, non possono essere introdotte né domande nuove, né modificazioni sostanziali delle domande già avanzate in sede d'insinuazione (Cass. n. 26225 del 2017); - nel procedimento d'opposizione allo stato passivo, in definitiva, sono inammissibili domande dell'opponente che siano nuove rispetto a quelle spiegate nella precedente fase, non applicandosi il principio, proprio del giudizio di primo grado, secondo cui, entro il primo termine di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., è consentita la mutatio del petitum o della causa petendi tutte le volte in cui la domanda, così modificata, risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio (Cass. n. 6279 del 2022).” ma come il giudice di merito avesse omesso di verificare se ““accordo transattivo del 27.05.2020" aveva effettivamente avuto carattere novativo, con la conseguente ed immediata costituzione di un nuovo e diverso diritto di credito in luogo di quello preesistente, ovvero se, al contrario, si era trattato, come sostiene l'opponente, di un accordo che, senza mutare né il titolo né l'oggetto dell'obbligazione, si era, in realtà, limitato a ridurre (come è ben possibile Cass. n. 37802 del 2022) l'ammontare dello stesso credito azionato con l'originaria domanda di ammissione, verificando, altresì, l'effettiva sussistenza (o meno) dell'evento dedotto in tale contratto quale condizione sospensiva della rinuncia, parimenti pattuita, al diritto di […..] al credito (all'applicazione delle penali per il ritardo) per la somma, nella misura ivi ridotta, di Euro [….]”.