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Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. I, Sentenza, 23 giugno 2026, n. 21275

Contratti bancari – recesso della banca da apertura di credito in conto corrente

In tema di recesso della banca da apertura di credito in conto corrente, è affetta da vizio motivazionale "al di sotto del minimo costituzionale" la sentenza che qualifichi come contrario a buona fede il recesso, limitandosi a richiamare il parziale ripianamento dello scoperto, un generico utile di esercizio risultante da bilancio e la persistenza delle fideiussioni, senza: a) verificare se il bilancio fosse conoscibile dalla banca al momento del recesso; b) spiegare in che modo la permanenza delle garanzie personali incida sulla valutazione della correttezza dell'iniziativa dell'istituto a fronte di un deterioramento patrimoniale della società debitrice; c) esaminare la rilevanza, ai fini della "giusta causa" ex art. 1845 c.c., della riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale e delle conseguenze derivanti dagli artt. 2446, 2447, 2482-ter e 2484 c.c. Ne consegue la cassazione per motivazione obiettivamente perplessa e incomprensibile.


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 17 giugno 2026, n. 20364

Strumenti finanziari (valori mobiliari) – risoluzione del contratto per inadempimento

La gravità dell'inadempimento ex art. 1455 c.c., anche in materia di servizi di investimento, non può essere affermata in via automatica e astratta, ma va verificata nel caso concreto con riferimento all'interesse dell'investitore alla regolare esecuzione del rapporto, potendo l'elevata esperienza finanziaria, la consistente capacità patrimoniale e la pregressa propensione al rischio dell'investitore dimostrare l'irrilevanza, sul piano causale, della violazione degli obblighi informativi e giustificare il diniego della risoluzione.


Diritto bancarioCassazione Civile, Sezione I, Ordinanza, 11 giugno 2026, n. 19276

Contratti bancari – concessione abusiva del credito a impresa in stato di crisi conclamata

La violazione delle regole di sana e prudente gestione bancaria, anche quando integri una concessione abusiva del credito in favore di un'impresa in stato di crisi conclamata, non determina automaticamente la nullità del contratto di finanziamento. La conseguenza ordinaria di tale condotta è, infatti, di natura risarcitoria, a tutela della massa dei creditori per l'eventuale aggravamento del dissesto. La nullità del contratto resta configurabile soltanto nell'ipotesi più grave e circoscritta del cosiddetto reato-contratto, quando la stipulazione del finanziamento si ponga in contrasto con specifiche norme penali e venga accertato il concorso del funzionario bancario nel reato commesso dal debitore.