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Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, (data udienza 03.02.2025) del 31 marzo 2025, n. 8389

Assicurazione delle responsabilità civile – danni da cose in custodia – art. 2051 c.c

La prova liberatoria gravante sul custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. non si realizza con la mera incompatibilità tra il giudicato penale di assoluzione per il sindaco e l'accertamento in sede civile dell'assenza di caso fortuito. La persistenza di un nesso di causalità tra la condizione della strada e il danno rivendicato deve essere provata con specifico richiamo a evidenti circostanze idonee ad escludere la responsabilità del custode.

Secondo la Suprema Corte, infatti: “deve escludersi il carattere dirimente, sul piano istruttorio, del giudicato penale (di assoluzione) emesso nei confronti del Sindaco del Comune ricorrente in relazione alla prova di tale caso fortuito, attesa la piena compatibilità del ridetto esito giudiziale penalistico con il riconoscimento dell' insussistenza di alcun caso fortuito, non potendo ritenersi esclusa, una volta accertata negativamente la sussistenza di una responsabilità propria del Sindaco nella manutenzione della strada, la persistenza in ogni caso di uno specifico nesso di causalità tra l'uso di tale strada e la provocazione dei danni lamentati in questa sede, accanto alla mancata dimostrazione dell'intervento di uno specifico caso fortuito idoneo a interrompere tale nesso (ai sensi dell'art. 2051 c.c.)”.


Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, (data udienza 05.11.2024) del 31 marzo 2025, n. 8450

Responsabilità per danni da manto stradale in caso di dosso non segnalato - nesso causale - valutazione condotte del danneggiato o di terzi

La responsabilità ex art. 2051 c.c., per danni cagionati dalla condizione del manto stradale, prescinde dalla prova della ricorrenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente la dimostrazione del nesso tra «res» ed evento dannoso, potendo tale responsabilità escludersi grazie alla dimostrazione, di cui è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo, rispettivamente anche solo colpose e imprevedibili.

Per la Suprema Corte, infatti, “Deve, dunque, ribadirsi - a dispetto di quanto questa Corte aveva isolatamente affermato nelle pronunce richiamate dal ricorrente - che, " in tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile" (da ultimo, tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. n. 2376 del 2024, cit.; Cass. Sez. 3, ord. 25 luglio 2024, n. 4051, non massimata Cass. Sez. 3, sent. 30 ottobre 2024, n. 28057, non massimata)” e “deve ribadirsi - così pervenendo all'accoglimento del motivo - "l'irrilevanza, sul piano dell'accertamento causale, della natura "insidiosa" della cosa in custodia o della percepibilità ed evitabilità dell'insidia da parte del danneggiato" (Cass. Sez. 3, ord. n. 4051 del 2024, cit.; nello stesso senso Cass. Sez. 3, ord. 17 febbraio 2023, n. 5116), trattandosi di elementi del tutto estranei alla fattispecie di cui all'art. 2051 cod. Civ.".


Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, (data ud. 22 ottobre 2024) del 18 marzo 2025, n. 7216

Assicurazione contro danni a cose (furto di autovettura) – onere probatorio ex art. 2697 c.c

In tema di assicurazione contro i danni, è onere dell'assicurato dimostrare, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro. La denuncia del furto, sebbene sia un atto pubblico, non è di per sé sufficiente a dimostrare la veridicità ed esattezza delle dichiarazioni rese dalle parti, ma deve essere valutata nel contesto delle complessive risultanze probatorie acquisite in giudizio.

La Corte di Cassazione afferma, infatti, che “nell'assicurazione contro i danni, "poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro" (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 21 dicembre 2017, n. 30656, Rv. 647120-01)” e che “"la denuncia in sede penale di determinati fatti delittuosi non è sufficiente a far considerare l'effettivo svolgimento dei fatti così come denunciati" (Cass. Sez. 3, sent. 10 febbraio 2003, n. 1935, Rv. 560329-01, nello stesso senso, con riferimento proprio all'ipotesi della denuncia di furto, si veda, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 7 novembre 2022, n. 32637, non massimata; parimenti, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 28 agosto 2024, n. 23292, anch'essa non massimata)”, affermando che “in tema di assicurazione contro i danni, "il pagamento dell'indennizzo costituisce debito di valore" - o almeno, "si comporta" come tale (Cass. Sez. 3, sent. 8 novembre 2019, n. 28811, Rv. 655963-05) - "poiché assolve ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, sicché è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che abbia rilevanza l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore" (Cass. Sez. 3, ord. 8 giugno 2023, n. 16229, Rv. 667831-01), con possibilità di cumulo degli interessi compensativi sulla somma rivalutata, purché sussista "una specifica domanda di parte, perché tali interessi costituiscono la modalità liquidatoria del danno, che deve essere allegato e provato, causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta" (Cass. Sez. 3, sent. 16 febbraio 2023, n. 4938, Rv. 667257-01).”.


Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza (data ud. 03 febbraio 2025) del 10 marzo 2025, n. 6373

Assicurazione della responsabilità civile – danni da cose in custodia – concetto di circolazione stradale di cui all’art. 2054 c.c

Ai fini dell’operatività della garanzia per la R.C. Auto, per “circolazione su aree equiparate alle strade” va intesa la circolazione in ogni spazio ove il veicolo sia utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale.

La Suprema Corte rammenta, infatti, come le “Sezioni Unite di questa Corte, infatti, già con la sentenza 29 aprile 2015, n. 8620, affermarono che il concetto di circolazione stradale di cui all'art. 2054 cod. civ. include anche la posizione di arresto del veicolo e ciò in relazione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade.” e che “Permanendo, tuttavia, alcune discordanze nella definizione del concetto di circolazione, le Sezioni Unite sono tornate a pronunciarsi sull'argomento, in epoca più recente, ed hanno stabilito che ai fini dell'operatività della garanzia per la responsabilità civile autoveicoli, l'art. 122 del codice delle assicurazioni private va interpretato, conformemente al diritto dell'Unione europea e alla giurisprudenza eurounitaria (Corte Giustizia del 4 settembre 2014 in causa C-162/2013; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 28 novembre 2017 in causa C-514/2016; Corte Giustizia del 20 dicembre 2017 in causa C-334/2016; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 4 settembre 2018 in causa C-80/2017; Corte Giustizia del 20 giugno 2019 in causa C-100/2018), nel senso che per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale (sentenza n. 21983 del 2021).”, dovendosi ricordare che “la giurisprudenza delle Sezioni semplici di questa Corte è andata via via ampliando il concetto di circolazione, includendovi la sosta del veicolo, le operazioni di carico o scarico del medesimo avvenute sulla pubblica via, l'apertura e chiusura degli sportelli etc. (v., tra le altre, le ordinanze 22 novembre 2017, n. 27759, 28 maggio 2020, n. 10024, 28 marzo 2022, n. 9948, e la sentenza 19 ottobre 2022, n. 30723).”.