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Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. I, Sentenza, 23 giugno 2026, n. 21275

Contratti bancari – recesso della banca da apertura di credito in conto corrente

In tema di recesso della banca da apertura di credito in conto corrente, è affetta da vizio motivazionale "al di sotto del minimo costituzionale" la sentenza che qualifichi come contrario a buona fede il recesso, limitandosi a richiamare il parziale ripianamento dello scoperto, un generico utile di esercizio risultante da bilancio e la persistenza delle fideiussioni, senza: a) verificare se il bilancio fosse conoscibile dalla banca al momento del recesso; b) spiegare in che modo la permanenza delle garanzie personali incida sulla valutazione della correttezza dell'iniziativa dell'istituto a fronte di un deterioramento patrimoniale della società debitrice; c) esaminare la rilevanza, ai fini della "giusta causa" ex art. 1845 c.c., della riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale e delle conseguenze derivanti dagli artt. 2446, 2447, 2482-ter e 2484 c.c. Ne consegue la cassazione per motivazione obiettivamente perplessa e incomprensibile.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 22 giugno 2026, n. 21121

Contratti a prestazioni corrispettive – condizione risolutiva e avveramento dell'evento dedotto

Nei contratti a prestazioni corrispettive sottoposti a condizione risolutiva, l'avveramento dell'evento dedotto in condizione, comportando il venir meno ex tunc dell'efficacia del contratto (art. 1360 c.c.), preclude al giudice ogni valutazione delle inadempienze delle parti ai fini della risoluzione per inadempimento, anche se dette domande siano state proposte in via principale o subordinata rispetto a quella di accertamento dell'avveramento della condizione.


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 17 giugno 2026, n. 20364

Strumenti finanziari (valori mobiliari) – risoluzione del contratto per inadempimento

La gravità dell'inadempimento ex art. 1455 c.c., anche in materia di servizi di investimento, non può essere affermata in via automatica e astratta, ma va verificata nel caso concreto con riferimento all'interesse dell'investitore alla regolare esecuzione del rapporto, potendo l'elevata esperienza finanziaria, la consistente capacità patrimoniale e la pregressa propensione al rischio dell'investitore dimostrare l'irrilevanza, sul piano causale, della violazione degli obblighi informativi e giustificare il diniego della risoluzione.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 11 giugno 2026, n. 19211

Risoluzione del contratto per inadempimento – clausola risolutiva espressa

In tema di clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., il giudice di merito viola i canoni di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c. quando subordina l'operatività della clausola a un previo richiamo, sollecito o diffida del creditore non previsto dal regolamento negoziale, introducendo un requisito extratestuale che si traduce in un'indebita integrazione sostitutiva della volontà delle parti, alterando l'assetto di interessi da esse autonomamente definito.