Vai al contenuto principale
Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sez. II, Sentenza, 29 maggio 2026, n. 16919

Risoluzione del contratto per inadempimento – Compravendita - Obbligazioni del venditore

La mancata consegna, totale o parziale, della cosa venduta integra inadempimento dell'autonoma obbligazione di cui agli artt. 1476, n. 1, e 1477, c.c., e non rientra nell'ambito delle garanzie per evizione o per oneri ex artt. 1483, 1484 e 1489 c.c.; ne consegue che tale inadempimento è disciplinato dalle norme generali sulle obbligazioni (artt. 1218 e 1453 c.c.), sicché il compratore può chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno, a prescindere dall'operatività delle garanzie speciali proprie della compravendita. Se non volete più ricevere le nostre comunicazioni, inviate una mail a newsletter@sldm.it


Obbligazioni e contrattiCorte d’Appello di Napoli, Sezione IX, Sentenza, 27 maggio 2026 n. 4110

Accollo – qualificazione convenzione di accollo

La Corte d’Appello precisa che, quando la convenzione di accollo non contenga in base al dato letterale complessivo una manifestazione inequivoca di volontà delle parti contraria alla produzione di effetti a favore dei terzi creditori dell’accollato, o all’adesione degli stessi, o comunque espressamente limitativa dell’efficacia della convenzione alle parti, per stabilire se la convenzione debba essere qualificata come accollo interno, o come accollo esterno cumulativo, il Giudice deve applicare i criteri dell’ermeneutica contrattuale (artt. 1362 ss. c.c.), ivi incluso il comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto volto ad aprire il loro accordo alla adesione dei terzi creditori dell’accollato, eventualmente confermato dalla volontà di adesione poi manifestata dal terzo creditore accollatario.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 20 maggio 2026, n. 15168

Interpretazione contratto preliminare di cessione di partecipazioni sociali

L'interpretazione di una scrittura privata spetta al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione, anche quando abbia natura decisiva ai fini della qualificazione del contratto (nella specie, come preliminare di cessione di partecipazioni sociali privo di effetti traslativi e superato da successivi accordi), ove il ricorrente si limiti a contrapporre una diversa lettura delle clausole o a sollecitare la valorizzazione di ulteriori documenti, senza indicare specificamente in che modo il giudice di merito si sia discostato dai canoni legali di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c. Se non volete più ricevere le nostre comunicazioni, inviate una mail a newsletter@sldm.it


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 8 maggio 2026, n. 13317

Autorità di controllo bancario – Natura delle sanzioni amministrative pecuniare

Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Banca d'Italia ai sensi degli artt. 144 ss. TUB (nella formulazione anteriore al d.lgs. n. 72/2015), per violazioni in materia di organizzazione, gestione dei rischi e controlli interni degli intermediari bancari, non hanno natura sostanzialmente penale alla luce dei criteri Engel, non sono equiparabili, per tipologia, gravosità e incidenza su diritti fondamentali, alle sanzioni Consob in tema di market abuse e, pertanto, non pongono un problema di compatibilità con le garanzie dell'art. 6 CEDU, né implicano l'applicabilità del principio di retroattività della lex mitior ex art. 7 CEDU e art. 49 Carta dei diritti fondamentali UE.


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 06 maggio 2026, n. 12860

Mutuo c.d. solutorio – validità

È valido il contratto di mutuo c.d. "solutorio", perfezionandosi il mutuo reale con la sola messa a disposizione giuridica delle somme in favore del mutuatario tramite accredito su conto corrente, anche se l'importo è immediatamente destinato al ripianamento di pregresse esposizioni debitorie verso la stessa banca mutuante; tale destinazione costituisce atto dispositivo distinto ed estraneo alla fattispecie negoziale, non comporta difetto di causa né illiceità dell'operazione, né trasforma il mutuo in una novazione o in un mero pactum de non petendo.