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Diritto bancarioTribunale di Livorno, Sentenza 27 gennaio 2026

Mutuo fondiario – Titolo parziale ed incompleto - Fondatezza dell’opposizione all’esecuzione con sospensione della procedura esecutiva

La scrittura privata non autenticata con cui le parti abbiano successivamente rinegoziato il termine di adempimento dell’obbligazione restitutoria - pur non integrando novazione oggettiva, trattandosi di mera modificazione accessoria ex art. 1231 c.c. - incide sull’assetto negoziale complessivo del rapporto e integra il contenuto del contratto originario. Ne consegue che, ove il creditore agisca esecutivamente sulla base del solo atto pubblico di mutuo, senza azionare anche l’accordo modificativo e senza che quest’ultimo rivesta i requisiti formali di cui all’art. 474 c.p.c., il titolo esecutivo deve ritenersi parziale e incompleto.


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 22 gennaio 2026, n. 1416

Mutuo solutorio – art. 474 c.p.c. titolo esecutivo

Il contratto di mutuo "solutorio" è valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo. Il mutuo si perfeziona nel momento in cui la somma mutuata è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario, attraverso l'accredito su conto corrente, senza rilevare che le somme siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante. Tale destinazione costituisce frutto di atti dispositivi distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale.


Diritto bancarioTribunale di Milano, Sentenza, 8 gennaio 2026 – Pres. Giani, Rel. Chieffo

Nullità di fideiussione omnibus conforme a modello ABI post 2005

Il giudizio di sfavore formulato dalla Banca d’Italia con provvedimento 55/2005 non concerne le singole clausole in sé ma l’inserimento di tali clausole in un modello contrattuale di uso corrente che possa ostacolare la pattuizione di migliori clausole contrattuali, inducendo le banche ad uniformarsi ad uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante.

In caso di qualificazione delle clausole della fideiussione come stand alone, vige l’onere probatorio in merito all’esistenza di intesa anticoconcorrenziale al momento della stipula della fideiussione, o, quantomeno, l’onere di richiedere l’esibizione ex art. 210 C.p.c. di fideiussioni analoghe, nel periodo in contestazione, riproducenti le medesime clausole ABI oggetto dell’intesa ritenuta anticoncorrenziale.