Arricchimento indiretto – inadempimento contratto preliminare di vendita immobiliare
In tema di arricchimento indiretto, l'azione ex art. 2041 cod. civ. è esperibile contro il soggetto, diverso dal solvens e dall'accipiens, che ha conseguito l'indebita locupletazione in danno dell'istante in esito ad un'operazione economica ricostruita come sostanzialmente unitaria per essere stato impiegato il denaro versato per fare conseguire, a persona diversa dall'accipiens, l'incremento del proprio patrimonio mediante acquisizione di un nuovo diritto reale immobiliare, quando l'arricchimento è stato conseguito a titolo gratuito ovvero di fatto nei rapporti con il soggetto obbligato per legge o per contratto nei confronti del depauperato, resosi insolvente nei riguardi di quest'ultimo.
La Suprema Corte ha chiarito come il giudice non possa escludere tale quota anche nel caso in cui l’assegno divorzile, seppur di importo modesto, sia stato riconosciuto per una funzione assistenziale pura, senza che vi siano esigenze compensative o perequative.