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Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 31 ottobre 2025, n. 28767

Interpretazione del contratto – censura in sede di legittimità

L'interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito e può essere censurata in sede di legittimità solo per violazione delle norme di ermeneutica contrattuale o per motivazione manifestamente illogica o contraddittoria; in assenza di tali vizi, la proposta di una diversa interpretazione del contratto è inammissibile.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sez. II, Sentenza, 30 ottobre 2025, n. 28700

Più scritture private preliminari tra stesse parti e con stesso oggetto – Effetto novativo del secondo contratto

In caso di stipula di più scritture preliminari tra le stesse parti per il medesimo oggetto, il secondo contratto non estingue necessariamente il primo per novazione, salvo espressa previsione. Il contratto successivo può limitarsi a integrare e modificare taluni aspetti del precedente, con la prevalenza della disciplina che regoli specifiche modifiche e varianti apportate.


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 29.10.2025, n. 28599

Operazioni bancarie in conto corrente – Domanda di ripetizione di indebito

In tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, la domanda di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. implica il preventivo accertamento delle annotazioni illegittime e la conseguente rettifica del saldo del conto corrente. La determinazione del saldo rettificato, spogliato degli addebiti non dovuti, è quindi contenuta nella domanda di ripetizione, senza che ciò configuri ultrapetizione.


Obbligazioni e contrattiTribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione I, Sentenza, 28 ottobre 2025 n. 3373

Inadempimento contrattuale – mancato adempimento di termine essenziale

Il Tribunale afferma che il mancato adempimento entro un termine essenziale non dà luogo alla risoluzione del contratto, se l’inadempimento non sia imputabile all’obbligato almeno a titolo di colpa, ma corrisponda alla mancata prestazione dell’altra parte che rivendica la risoluzione per scadenza di detto termine. Nel caso di specie, il mancato rispetto del termine, pattuito tra gli stipulanti per il versamento della seconda tranche della caparra confirmatoria, non ha prodotto la risoluzione del preliminare ai sensi dell'art. 1457 c.c. (poiché detto termine non è essenziale) e nemmeno ai sensi dell'art. 1455 c.c. (trattandosi, nella fattispecie, di inadempimento non importante oltre che nemmeno imputabile al debitore).

Il Tribunale rammenta altresì come in giurisprudenza si è affermato (v. Cass. n. 4661/2018) che il mancato versamento integrale della somma pattuita a titolo di caparra confirmatoria rende inapplicabile il meccanismo previsto dall'art. 1385, secondo comma, cod. civ., in quanto "Sotto l'aspetto strutturale, la caparra confirmatoria consiste in un contratto ad effetti reali, che si perfeziona con la consegna, che una parte fa all'altra, di una somma di denaro o di una determinata quantità di cose fungibili (ex plurimis, Cass. 15/04/2002, n. 5424; Cass. 23/05/1995, n. 5644; Cass. 31/05/1988, n. 3704). Le parti, nell'ambito della loro autonomia contrattuale, possono differire la dazione della caparra, in tutto od in parte, ad un momento successivo alla conclusione del contratto principale, ma in tal caso non si producono gli effetti che l'art. 1385, secondo comma, cod. civ. ricollega alla consegna, in conformità alla natura reale del patto rafforzativo del vincolo (Cass. 24/04/2013, n. 10056; Cass. 09/08/2011, n. 17127; Cass. 07/06/1978, n. 2870). La norma in questione presuppone, dunque, l'avvenuto integrale versamento della caparra e, a partire da esso, configura lo strumento di tutela del contraente non inadempiente, che consiste nel diritto di recedere dal contratto trattenendo la caparra, ovvero di recedere ed esigere il doppio della caparra, a seconda della posizione assunta nel contratto".


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 15 ottobre 2025, n. 27483

Contratto di locazione di immobile ad uso commerciale – Vizi dell’immobile

In materia di locazione di immobile adibito ad uso commerciale, la mancata impugnazione da parte del locatore del capo della sentenza di primo grado che attesta il carattere sopravvenuto del vizio costituito dai miasmi prodotti dal sistema fognario e la sua non imputabilità al conduttore, comporta il passaggio in giudicato interno su tali punti. Pertanto, il giudice d'appello, nel disattendere la domanda di risoluzione integrale del contratto di locazione proposta dal conduttore, e nell'affermare la preesistenza e conoscibilità dei vizi al momento della stipulazione del contratto, viola il predetto giudicato interno.


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 14 ottobre 2025, n. 27476

Fideiussione – Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo – Cessione del credito

Qualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il debitore, anche in grado d'appello, come consentitogli dall'art. 111, comma 3, cod. proc. civ., in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, può pronunciarsi la condanna del convenuto all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario, indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente, ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa.


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 14 ottobre 2025, n. 27460

L’applicazione dell’anatocismo ai contratti stipulati prima della delibera CICR del 9 febbraio 2000 e l’onere della prova circa la natura solutoria delle rimesse

Ai fini dell'applicazione dell'anatocismo bancario a termini della delibera CICR del 9 febbraio 2000, ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della suddetta delibera non assume rilievo né l'applicazione de facto delle condizioni anatocistiche pattuite in precedenza – per effetto della nullità che affligge le stesse – né l'eventuale modifica unilaterale disposta dalla banca, occorrendo una modificazione pattizia delle stesse.


Diritto bancarioCorte di Appello di Venezia, Sentenza n. 2914 del 06 ottobre 2025

Opposizione a precetto e all’esecuzione ex art. 651 c.p.c. – Eccezioni di abusività e vessatorietà della clausola del capitolato allegato al mutuo (nullità della clausola, nullità del precetto)

La Corte di Appello di Venezia, con la suddetta sentenza, tra l’altro, riconosciuta la vessatorietà della clausola che facoltizza la banca a "dichiarare la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. o” a ”risolvere il contratto ex art. 1456 c.c. qualora siano promossi a carico della parte finanziata atti esecutivi o conservativi o vi sia pericolo di pregiudizio al credito ed alle garanzie", in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la nullità della clausola stessa e la nullità dell'intimato atto di precetto.

La Corte, infatti, rileva come la banca “non ha affatto provato, né ancor prima allegato che la clausola abusiva è stata oggetto di specifica trattativa, seria, effettiva ed individuale, non essendo sufficiente all’uopo, secondo la giurisprudenza sopra richiamata, che le singole clausole siano state lette e che ne sia stato discusso e chiarito il contenuto (v. Cass. 497/2021)”.