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Real EstateCassazione Civile Sez. II, 31 agosto 2023, n. 25559

I presupposti per il corretto distacco dall'impianto condominiale di riscaldamento centralizzato

Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione ha ritenuto che il singolo condomino possa distaccarsi dall’impianto di riscaldamento condominiale a condizione che dimostri che da tale distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento dell'impianto o aggravi di spesa a carico dei rimanenti condomini.

L’onere della prova è a carico del condomino che intende procedere al distacco, il quale dovrà fornire specifica documentazione tecnica.

Qualora, però, l’assemblea condominiale abbia autorizzato il distacco, il condomino non sarà tenuto alla prova.


Diritto assicurativoCassazione Civile Sez. II, 30 agosto 2023, n. 25466

L'assicurazione della responsabilità civile per le auto è obbligatoria anche in caso di circolazione su strada privata

L'art. 122 codice della strada dispone che i veicoli a motore non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non sono coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi. La parola area è qualificata dal collegamento con strade di uso pubblico. Ciò rivela il fenomeno che sollecita l'equiparazione e fa segno altresì alla finalità dell'equiparare: la circolazione dei veicoli (a motore) è il fenomeno, con la sua intrinseca modalità: il pericolo concreto di danni a terzi che quindi hanno diritto di essere garantiti nel loro interesse ad essere reintegrati per equivalente dei danni eventualmente occasionati da un incidente stradale. Il terzo ha dunque il diritto ad essere tutelato dalla circolazione dei suddetti veicoli attraverso lo strumento dell'assicurazione civile automobilistica.


Real EstateTribunale di Salerno Sez. II, 29 agosto 2023

Le disposizioni di cui al Codice del Consumo non sono applicabili al contratto stipulato dal consumatore prima della sua entrata in vigore, salvo che il contratto, successivamente, si sia rinnovato

La vicenda trae origine dall’opposizione ad una ingiunzione emessa nei confronti di un condominio in favore alla società, che gestiva la manutenzione dell’ascensore.

Il condominio, premettendo di essere un consumatore, ha denunciato la vessatorietà di una clausola contenuta nel contratto stipulato con la società fornitrice prima dell’entrata in vigore del D.Lgs 206/2005 (c.d. Codice del Consumo), ma successivamente rinnovatosi tacitamente.

Il Giudice di Pace, in primo grado, ha disatteso l’eccezione del condominio, mentre il Tribunale di Salerno, in sede di appello, ha ritenuto, la doglianza accoglibile, tanto da dichiarare la nullità della clausola vessatoria e non dovuto l’importo di cui all’ingiunzione ottenuta dalla società di manutenzione.


Diritto fallimentareCassazione Civile Sez. un., 29 agosto 2023, n. 25442

Se viene eccepita dal curatore la prescrizione presuntiva del credito e il creditore deferisca giuramento decisorio, la dichiarazione del curatore di non sapere se il pagamento è avvenuto produce gli effetti del mancato giuramento

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, ha statuito il seguente principio di diritto: “In tema di accertamento del passivo fallimentare, qualora, in sede di controversia insorta per il rigetto della ammissione di un credito, maturato in forza di un rapporto riconducibile alla previsione dell'art. 2956, primo comma, n. 2, c.c., sia eccepita dal curatore la prescrizione presuntiva del credito e il creditore deferisca giuramento decisorio, la dichiarazione del curatore di non sapere se il pagamento sia avvenuto o meno produce gli effetti del mancato giuramento.”.

Oggetto del contrasto giurisprudenziale è la vecchia questione del se e in che termini il curatore fallimentare possa eccepire la prescrizione presuntiva per i crediti relativi ai rapporti giuridici richiamati negli artt. 2954, 2955, 2956 c.c. (che disciplinano le prescrizioni brevi inferiori a cinque anni), istituto a cui fa da contraltare la possibilità di deferire il giuramento decisorio, che costituisce l'unico strumento a tutela del creditore, a cui la prescrizione sia opposta.

La complessa questione è stato oggetto di pronunce divergenti tra le sezioni della Corte e di pronunce difformi pure all’interno delle singole sezioni della Cassazione.

La Suprema Corte, dopo ampia disamina delle posizioni dottrinali e giurisprudenziali, risponde affermativamente sia alla prima questione, ossia la legittimazione del curatore fallimentare ad opporre la prescrizione presuntiva, sia alla seconda questione, ossia la possibilità per il creditore di deferire al curatore, che ha eccepito la prescrizione presuntiva, il giuramento decisorio.

La Suprema Corte ulteriormente argomentando, afferma anche che la dichiarazione del curatore di non conoscere il fatto estintivo dell'obbligazione non può ritenersi equivalente al giuramento affermativo, favorevole al giurante (ossia il curatore). Al contrario essa deve equivalere agli esiti di un giuramento negativo o al rifiuto di giurare, favorevole al deferente-creditore.


Diritto fallimentareCassazione Civile Sez. III, 28/08/2023, n.25361

Fallimento - Azione revocatoria ordinaria --- Costituzione del fondo patrimoniale - Fallimento del costituente - Azione revocatoria ordinaria proposta dal curatore - Ammissibilità

La costituzione del fondo patrimoniale effettuata dall'imprenditore successivamente fallito può essere dichiarata inefficace nei confronti della massa per mezzo dell'azione revocatoria ordinaria, proposta dal curatore a norma dell'art. 2901 c.c., espressamente richiamato dall'art. 66 l. fall.


Diritto bancarioTribunale di Brindisi, 26 agosto 2023 G.U. Dott. Natali

Interpretazione patto accollo

Qualificazione dell’accordo fra terzo (accollante) e debitore (accollato) come meramente «interno» – e, in quanto tale, non attributivo di alcun diritto al creditore – oppure «esterno», dunque indirizzato all’adesione del creditore (accollatario)

Il debitore mutuatario vende l’immobile ipotecato a garanzia del credito del mutuante. Nel contratto di vendita, non partecipa il creditore mutuante e non entra nel merito dell’accordo tra parte acquirente e venditore per l’accollo del mutuo

Il creditore mutuante, a seguito dell’inadempimento del proprio debitore, notifica il precetto esclusivamente alla società acquirente dell’immobile; la quale, tuttavia, oppone il difetto della propria legittimazione passiva, posta la natura meramente interna del patto di accollo contenuto nella riferita vendita.

Nell’accogliere l’opposizione, il Tribunale di Brindisi rileva l’inesistenza nel contratto notarile di formulazioni intese espressamente a proiettare all’esterno, verso il creditore, l’efficacia del patto di accollo. Non essendosi, dunque, verificata la successione nel lato passivo del rapporto obbligatorio, è da ritenersi inesistente il diritto del creditore a procedere direttamente verso il terzo acquirente, che non è debitore del primo.


Diritto assicurativoCassazione Civile Sez. III, 21/08/2023, n.24951

Contratto di assicurazione sulla vita - indicazione generica degli 'eredi legittimi' come beneficiari comporta l'inclusione anche degli eredi per rappresentazione tra i beneficiari

Nel contratto di assicurazione sulla vita la designazione generica degli "eredi legittimi" come beneficiari comporta l'inclusione, tra i medesimi, pure degli eredi per rappresentazione ed ha, inoltre, come effetto che, a ciascuno di essi, spettino gli interessi corrispettivi sin dalla morte del de cuius.