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Le disposizioni di cui al Codice del Consumo non sono applicabili al contratto stipulato dal consumatore prima della sua entrata in vigore, salvo che il contratto, successivamente, si sia rinnovato

Tribunale di Salerno Sez. II, 29 agosto 2023

La vicenda trae origine dall’opposizione ad una ingiunzione emessa nei confronti di un condominio in favore alla società, che gestiva la manutenzione dell’ascensore.

Il condominio, premettendo di essere un consumatore, ha denunciato la vessatorietà di una clausola contenuta nel contratto stipulato con la società fornitrice prima dell’entrata in vigore del D.Lgs 206/2005 (c.d. Codice del Consumo), ma successivamente rinnovatosi tacitamente.

Il Giudice di Pace, in primo grado, ha disatteso l’eccezione del condominio, mentre il Tribunale di Salerno, in sede di appello, ha ritenuto, la doglianza accoglibile, tanto da dichiarare la nullità della clausola vessatoria e non dovuto l’importo di cui all’ingiunzione ottenuta dalla società di manutenzione.