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Diritto sportivoIl “Caso Rocchi”: l’inchiesta sugli arbitri dal punto di vista dell’ordinamento sportivo

Il “Caso Rocchi”: l’inchiesta sugli arbitri dal punto di vista dell’ordinamento sportivo

Il procedimento penale che vede attualmente indagati per concorso in frode sportiva, Gianluca Rocchi – designatore arbitrale della Lega Serie A e Serie B – e Andrea Gervasoni – supervisore VAR - unitamente ad altri cinque arbitri, trae origine da una denuncia - querela presentata nel maggio 2025 da Domenico Rocca, ex assistente arbitrale, il quale aveva segnalato presunte anomalie nella gestione delle decisioni arbitrali e nelle designazioni degli arbitri.

Sebbene, allo stato, i fatti abbiano determinato l’instaurazione di un procedimento esclusivamente dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, non può escludersi che le medesime condotte, ove accertate, possano dar luogo anche a un procedimento dinanzi alla giustizia sportiva.

Giustizia ordinaria e Giustizia sportiva - pur trattandosi di sistemi autonomi - traggono dunque origine da un medesimo fatto illecito, che viene tuttavia valutato secondo criteri, finalità e standard probatori differenti.

  • le differenze sostanziali tra la giustizia ordinaria e la giustizia sportiva.

La giustizia sportiva si distingue dalla giustizia ordinaria non solo per le tempistiche e per le garanzie istruttorie, ma soprattutto per i presupposti di fatto e di diritto su cui si fondano le contestazioni degli illeciti.

La giustizia sportiva, ricevuta la notizia dell’illecito, è tenuta a concludere la fase istruttoria entro 60 giorni, prorogabili fino a un massimo di 120 giorni. All’esito delle indagini, la Procura Federale può disporre il deferimento — istituto assimilabile, per funzione, al rinvio a giudizio nel processo penale — oppure l’archiviazione. Ne consegue che, una volta acquisiti gli atti del procedimento penale oggi pendente, la Procura Federale sarà chiamata a pronunciarsi in tempi più rapidi rispetto alla giustizia statale.

Un’ulteriore differenza riguarda la posizione degli indagati. Nel procedimento sportivo, i soggetti tesserati o comunque appartenenti all’ordinamento sportivo hanno l’obbligo di presentarsi alle convocazioni della Procura Federale e di collaborare. L’eventuale mancata comparizione può essere valutata come condotta omissiva e costituire fonte di autonoma responsabilità disciplinare. Diversamente, nel procedimento penale, l’indagato ha il diritto di non rispondere e di non presentarsi davanti al Pubblico Ministero.

Differenti sono anche le esigenze probatorie. Nel giudizio sportivo, infatti, la condanna non richiede un grado di certezza “al di là di ogni ragionevole dubbio”, ma deve comunque fondarsi su indizi gravi, precisi e concordanti, tali da delineare un quadro dimostrativo univoco.

Inoltre, l’art. 6 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC prevede, accanto alla responsabilità diretta e a quella oggettiva, anche la c.d. “responsabilità presunta” a carico delle società. Tale forma di responsabilità si configura nei casi in cui condotte illecite, poste in essere anche da soggetti estranei al sodalizio, risultino idonee a determinare un vantaggio in favore della società stessa. In tali ipotesi, è onere della società dimostrare la propria totale estraneità ai fatti, nonché la mancata conoscenza e partecipazione alla condotta illecita

  • Riflessioni sui casi specifici, ad oggi noti.

Con riferimento ai casi specifici, allo stato non risultano coinvolti soggetti appartenenti all’ordinamento sportivo (allenatori, calciatori, dirigenti ecc.), in quanto l’AIA è una componente federale. Tuttavia, proprio in virtù della cd. “responsabilità presunta”, resta necessario verificare se eventualmente se eventuali soggetti abbiano tratto beneficio da condotte irregolari o illecite.

Nell’episodio contestato durante Udinese–Parma, consistente nell’intervento di una figura terza nelle valutazioni in corso tra l’arbitro e il VAR ai dell’assegnazione di un calcio di rigore, occorrerà eventualmente distinguere tra irregolarità e illecito sportivo. La prima si sostanzia in una violazione di natura comportamentale di limitata gravità, priva di una incidenza decisiva sull’esito della gara o sull’integrità della competizione. L’illecito sportivo, invece, rappresenta la forma più grave di violazione dell’ordinamento sportivo e richiede la sussistenza del dolo specifico, ossia la volontà di conseguire un risultato antigiuridico, quale l’alterazione del regolare svolgimento o dell’esito della gara. In tale prospettiva, risulta determinante accertare se la condotta posta in essere dal soggetto terzo sia riconducibile a una mera indebita ingerenza, priva di finalità illecite e, al più, finalizzata alla correzione di un errore nell’applicazione del regolamento, ovvero se la stessa sia stata dolosamente preordinata al conseguimento di un vantaggio ingiusto.

Quanto ai presunti rapporti tra esponenti arbitrali e società, a seguito di Calciopoli la normativa sportiva è stata modificata per evitare situazioni di ambiguità, vietando interlocuzioni non istituzionali tra arbitri e dirigenti. Ciò non esclude, tuttavia, forme di contatto meramente cordiali o neutrali. Il punto centrale, pertanto, sarà stabilire il significato da attribuire a espressioni come “arbitro gradito”: tale circostanza, di per sé, non integra un illecito. Perché si configuri un illecito sportivo, è necessario dimostrare la presenza di un dolo specifico, ossia che la scelta o l’influenza sull’arbitro fosse finalizzata a garantire un vantaggio concreto e indebito a una determinata società.


Diritto sportivoFIGC – Corte Federale d’Appello – decisione 0105/CFA del 31 marzo 2026

Competenza – Ultrattività del tesseramento

Competenza – Ultrattività del tesseramento

Il Caso

La Procura Federale ha proposto reclamo innanzi alla Corte Federale D’appello avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale Alfa, che aveva declinato la propria competenza territoriale in favore di un altro tribunale federale territoriale, il Tribunale Federale Territoriale Beta. L’oggetto della controversia, pendente innanzi al Tribunale Federale Territoriale Alfa era afferente ad una segnalazione dell’ufficio safeguarding, con riferimento alla condotta e al comportamento tenuto da un calciatore.

Sul punto, il Tribunale Alfa aveva ritenuto che il calciatore, al momento del fatto, non fosse tesserato per alcuna società, e pertanto, non poteva radicarsi la competenza con riferimento alla società di appartenenza del tesserato al momento della violazione, quanto, piuttosto con riferimento al luogo di commissione dell’illecito - di competenza del Tribunale territoriale Beta - dichiarandosi pertanto incompetente.

Sul punto proponeva reclamo innanzi alla Corte d’Appello Federale, la Procura Federale.

Decisione

Il Collegio ha accolto il reclamo della Procura Federale, per i seguenti motivi:

  • all’epoca dei fatti il calciatore deferito non era tesserato per alcuna società affiliata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, essendo stato svincolato al termine della stagione sportiva precedente (nel corso della quale era tesserato per una società sita nel territorio di competenza del Tribunale Federale Territoriale Alfa). Inoltre, lo stesso al momento dell’evento, stava partecipando ad un evento organizzato da una società affiliata all’Ente di Promozione Sportiva ASI.
  • ai sensi dell’art. 4 del Regolamento FIFA sullo stato e trasferimento del giocatore, il giocatore rimane tesserato presso l’ultima Federazione Nazionale della società per cui ha giocato per un ulteriore periodo di 30 mesi. Ne consegue che la giurisdizione disciplinare FIGC sul giocatore, ancorché non tesserato, permane per il medesimo periodo, consentendo agli organi di giustizia della FIGC di giudicare l’episodio.
  • considerato che tale articolo fonda la permanenza della soggezione ai poteri federali anche nei confronti di un soggetto non più tesserato, lo stesso garantisce la continuità del precedente vincolo con l’ordinamento federale. Conseguentemente, la competenza territoriale deve essere individuata con riferimento all’ultima società di tesseramento del deferito e quindi al relativo Tribunale Federale Territoriale
  • la ricostruzione di cui sopra trova altresì conferma nel disposto dell’art. 53 comma 5 CGS, secondo cui la comunicazione a un non tesserato devono essere inviate all’indirizzo pec dell’ultima società di appartenenza.

Massima

La Corte ha concluso ritenendo di poter cogliere nel sistema una tendenziale ultrattività del tesseramento cessato, utile a valere in difetto di altri puntuali criteri e, nella specie, destinata a funzionare come criterio per la individuazione della competenza territoriale del giudice.”


Diritto sportivoCollegio di Garanzia, Sez. I, decisione 3 marzo 2026, n. 13

Squalifica di calciatore - sanzione della perdita di una gara – trasferimenti fittizi

Nel caso di specie, due calciatori di una società militante nel campionato di Serie A – calcio 5 – vengono squalificati per Prima dell’inizio del campionato gli stessi una giornata dalla stagione precedente. vengono tesserati con un’altra squadra – militante nel campionato di Serie C – e non disputano alcuna partita, scontando di fatto la squalifica inflitta. Pochi giorni dopo vengono tesserati nuovamente pe la società originaria. Con riferimento al presunto carattere fittizio di tale trasferimento, asseritamente finalizzato esclusivamente all’elusione della sanzione disciplinare, il Collegio di Garanzia – contrariamente a quanto affermato dalla Corte Sportiva d’Appello - ha ritenuto che, il calciatore sanzionato con la squalifica per una o più giornate di gara deve sempre scontare la sanzione, anche laddove siano intervenuti fatti che hanno modificato il suo status, come, ad o categoria di appartenenza. esempio, il cambio di società o disciplina

In tale prospettiva, il Collegio di Garanzia ha ritenuto erroneo valorizzare aspetti legati alla condotta della Società ricorrente, riconducendoli alla categoria dell’abuso del diritto, in quanto tali profili non rilevano ai fini dell’applicazione della sanzione della partita della gara. Pertanto, assumere quale base concettuale dell’accertamento l’abuso del diritto, al fine di desumere condotte elusive, simulazioni o forme di complicità, quali potrebbe essere il trasferimento fittizio, si pone in contrasto con il principio secondo cui “l’accertamento della regolarità o meno della posizione di un calciatore deve, infatti, fondarsi su circostanze oggettive e formali, sottratte a valutazioni discrezionali relative all’elemento soggettivo dei tesserati o alla natura simulata del tesseramento”. Il Collegio, pertanto, ha ritenuto che la sanzione della perdita della gara, non può essere applicata qualora all’invalidità del tesseramento non si accompagni l’accertamento di una responsabilità diretta nel fatto – trasferimento. Infatti, “ove manchi sia l’accertamento dell’invalidità del tesseramento dei calciatori interessati sia, a monte, la verifica di eventuali condotte abusive delle società nelle operazioni di trasferimento, al solo fine di eludere la squalifica, non può farsi luogo all’irrogazione della sanzione ex art. 21 CGS FIGC”. Tali condotte, se accertate dai giudici federali, possono eventualmente comportare l’applicazione di diverse sanzioni disciplinari per violazione di altre norme del Codice di Giustizia.