Quota 40% TFR – titolarità dell’assegno divorzile
L’attribuzione della quota del TFR è una misura di solidarietà post-coniugale, volta a garantire una partecipazione alle risorse economiche maturate durante il matrimonio, indipendentemente dalla funzione specifica dell’assegno divorzile (assistenziale, compensativa o perequativa) e dal suo importo, per cui la spettanza della quota del 40% del trattamento di fine rapporto (TFR) ex art. 12-bis della legge n. 898 del 1970 dipende esclusivamente dalla titolarità dell’assegno di divorzio.
La Suprema Corte ha chiarito come il giudice non possa escludere tale quota anche nel caso in cui l’assegno divorzile, seppur di importo modesto, sia stato riconosciuto per una funzione assistenziale pura, senza che vi siano esigenze compensative o perequative.