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Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 26 dicembre 2025, n. 34217

Diritti della personalità – Responsabilità civile - Illecito trattamento dei dati personali

In tema di protezione dei dati personali, l'annotazione della deindicizzazione prevista dall'art. 64-ter, commi 1 e 3, disp. att. cod. proc. pen., "ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016", apposta su uno dei provvedimenti indicati, non determina una presunzione assoluta di fondatezza dell'istanza così da precludere al destinatario di quella misura qualsiasi potere valutativo. Ne consegue che i medesimi soggetti che già anteriormente all'entrata in vigore di detta norma si occupavano di vagliare le corrispondenti domande - ovverosia, ognuno con le proprie prerogative, il gestore del motore di ricerca oppure l'autorità amministrativa preposta o, infine, l'autorità giudiziaria - continuano ad operare nello stesso modo anche nel vigore del nuovo assetto prescrittivo, bilanciando nel concreto la tutela da apprestare al soggetto interessato all'oblio ed i diritti all'informazione, di cronaca e connessi.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 5 dicembre 2025, n. 31842

Risarcimento – condotta del sanitario e fattore naturale preesistente o concorrente

In materia di risarcimento del danno, qualora la produzione di un evento dannoso sia riconducibile alla concomitanza della condotta del sanitario e di un fattore naturale preesistente o concorrente (come una pregressa situazione patologica del danneggiato non legata alla condotta del sanitario da un nesso di dipendenza causale), il giudice deve accertare l'efficienza eziologica della condotta rispetto all'evento, tenendo conto delle prestazioni patologiche del danneggiato. Tuttavia, nella quantificazione del risarcimento, il giudice deve distinguere le conseguenze dannose risarcibili ai sensi dell'art. 1223 c.c., imputando al sanitario solo quelle e non anche le conseguenze determinate dal fortuito.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 30 novembre 2025, n. 31209

Risarcimento dei danni da incidente sul lavoro – responsabilità per cose in custodia

La Suprema Corte afferma, ex art. 2051 c.c., la responsabilità del proprietario di un capannone industriale per grave incidente sul lavoro verificatosi all’interno e determinato dalla mancata adozione delle opportune misure di sicurezza, ricordando in proposito come “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. riveste un carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la prova da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, sul custode gravando invece l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcun rilievo della diligenza o meno del custode (cfr. Cass. ord. 31.5.2023 n. 15447 e ancora Cass. n. 11152/2023 nonché S.U. 20943/2022)”.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 28 novembre 2025, n. 31191

Circolazione stradale – Sinistro – Onere della prova in capo al conducente dell’automezzo per esclusione della responsabilità civile

La Suprema Corte afferma che, in base a un costante orientamento giurisprudenziale, l'osservanza formale delle norme di prevenzione non è di per sé idonea a escludere la responsabilità del conducente dell'automezzo, il quale deve dimostrare, in concreto, di avere fatto tutto il possibile per evitare l'evento (v. per esempio Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 21761 del 29/07/2025; Cass., sez. III, 28 marzo 2022, n. 9856).


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 28 novembre 2025, n. 31167

Responsabilità civile del custode – concorso di colpa ovvero colpa esclusiva del danneggiato

La Suprema Corte afferma che la circostanza che il danneggiato abbia tenuto una condotta, benché non consentita, tutt'altro che imprevedibile (tanto da essere stata posta a base di normative specifiche volte a prevenirla) non inficia, in applicazione degli approdi della Corte di Cassazione sulla sufficienza della colpa del danneggiato ai fini dell'esclusione della responsabilità del custode (per tutte, v. Cass. n. 2376/2024 e Cass. n. 21065/2024), la correttezza della conclusione della Corte territoriale circa l'elisione del nesso causale tra la cosa in custodia e il sinistro, proprio e appunto in dipendenza dell'accertamento dell'esclusiva efficacia causale di quella colposa condotta, a fronte dell'altro accertamento di fatto del regolare funzionamento del meccanismo.


Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 26 novembre 2025, n. 30995

Circolazione stradale – Sinistro – Presunzione ex art. 2054 comma 2 c.p.c

La Suprema Corte conferma il principio di diritto per cui, "in tema di responsabilità civile da sinistro stradale, ai fini dell'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti, idonea a determinare il superamento della presunzione ex art. 2054, comma 2, c.c., non è sufficiente la prova relativa all'avvenuta infrazione al codice della strada essendo, altresì, necessaria la dimostrazione della sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento integrante detta violazione e l'evento dannoso, posto che la presunzione in parola opera sul piano della causalità, sicché la violazione amministrativa deve aver avuto un'incidenza causale per aver rilievo in termini di responsabilità civile" (v. Cass., n. 8311/2023).


Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 13 novembre 2025, n. 29977

Circolazione stradale, Responsabilità civile – valutazione delle prove da parte del giudice

In tema di responsabilità da circolazione di veicoli, il giudice di merito, nel valutare le dichiarazioni rese dalle parti in sede di interrogatorio, non viola le norme in tema di confessione (art. 2733, comma terzo, cod. civ.) se esercita correttamente il proprio potere di apprezzamento critico e non attribuisce efficacia di prova piena agli elementi probatori liberamente valutabili.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 11 novembre 2025, n. 29760

Responsabilità civile per danni da cose in custodia -valutazione della condotta del danneggiato

In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, valutata in relazione al grado di incidenza causale sull'evento dannoso, deve tener conto del dovere generale di ragionevole cautela; tanto più la situazione di possibile danno è prevedibile e superabile con l'adozione delle cautele normalmente attese, tanto più rilevante è l'efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato, fino a recidere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.


Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Sentenza, 4 novembre 2025, n. 29113

Risarcimento danni da circolazione stradale – Assicurazione della responsabilità civile – Cessione del credito - Nullità

L'ordine di integrazione del contraddittorio impartito dalla Suprema Corte di Cassazione nei confronti di un litisconsorte necessario deve essere ottemperato entro il termine perentorio stabilito. La mancata ottemperanza comporta l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 371-bis c.p.c. La Suprema Corte enuncia il principio di diritto secondo cui il cessionario del credito avente ad oggetto il risarcimento di danni patrimoniali conseguenti a sinistro stradale è legittimato ad esercitare l'azione prevista dall’art. 149 d.lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni) nei confronti dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato dal soggetto danneggiato, e ciò per un più rapido ed agevole soddisfacimento del credito (quindi non soltanto della azione ex art. 144 del D.Lgs. n. 209 del 2005 verso l'assicuratore del soggetto responsabile).


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 24 ottobre 2025, n. 28272

Ricorso incidentale – giudizio di legittimità – Responsabilità civile e risarcimento dei danni da sinistro

In presenza di motivi di ricorso incidentale che impongono un riesame della dinamica del sinistro e dei correlati profili di responsabilità, il giudice di legittimità deve cassare la sentenza impugnata e rinviare al giudice di appello in diversa composizione per il nuovo esame dell'intera vicenda, compresi i profili di responsabilità e la parametrazione dei danni.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 20 ottobre 2025, n. 27923

Richiesta di risarcimento dei danni a seguito di lesione accidentale in spogliatoio scolastico – presupporti per la sussistenza della responsabilità

La Suprema Corte afferma che, al fine di stabilire se sia stata raggiunta, o meno, la prova della non imputabilità dell'evento dannoso – esonerativa della responsabilità ex art. 1218 c.c. a carico dell’M.I.U.R.– viene in rilievo, innanzitutto, "l'età degli allievi, che impone una vigilanza crescente con la diminuzione dell'età anagrafica" (Cass. Sez. 3, sent. 29 maggio 2013, n. 13457, Rv. 626650-01), essendosi, in particolare, precisato che "il contenuto dell'obbligo di vigilanza è inversamente proporzionale al grado di maturità degli alunni, onde con l'avvicinarsi di questi all'età del pieno discernimento il dovere di vigilanza dei precettori richiede in minor misura la loro continua presenza", e ciò perché siffatta condizione, nei casi in cui si controverta in merito al danno cagionato da uno studente ad un altro, è "tale da far presumere la non prevedibilità della condotta dannosa posta in essere" (Cass. Sez. 3, ord. 31 gennaio 2018, n. 2334, Rv. 647926-01; negli stessi termini pure Cass. Sez. 3, ord. 24 gennaio 2024, n. 2394, non massimata, peraltro relativa ad un caso di lesione cagionata ad un alunno volontariamente – e non, come nella specie, accidentalmente – da un altro).


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Sentenza, 17 ottobre 2025, n. 27756

Danni in materia civile e penale – Liquidazione e valutazione – Rapporto tra giudizio penale e giudizio civile

La cessazione degli effetti penali dovuti all'abolitio criminis non implica la dissoluzione delle statuizioni civili correlate all'illecito originario. Anche se depenalizzato, un comportamento già definitivamente accertato come illecito penale può costituire fonte di responsabilità civile, pur rimanendo disciplinarmente o contabilmente scorretto e configurabile come fatto ingiusto ex art. 2043 c.c. Il giudice civile, investito della questione in sede di rinvio ai sensi dell'art. 622 c.p.p., è tenuto ad effettuare una adeguata valutazione delle acquisizioni fattuali e probatorie già compiute innanzi al giudice penale.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 15 ottobre 2025, n. 27479

Responsabilità extracontrattuale – rilevanza civilistica delle prove assunte in sede penale

In un incidente mortale avvenuto all’interno di un parco giochi, la Corte di Cassazione ha ammesso la rilevanza delle prove penali nel processo civile (ed in particolare riconoscendo primaria importanza alla prova testimoniale), mancando nell’ordinamento processuale una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi istruttori.


Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 15 ottobre 2025, n. 27481

Obbligazione risarcitoria – Requisiti per estinzione della stessa per confusione

La qualità di erede del responsabile del sinistro può determinare l'estinzione dell'obbligazione risarcitoria per confusione, ma solo per la quota di responsabilità attribuita al de cuius. Tale estinzione richiede l'accertamento della qualità di erede e della quota ereditaria acquisita da ciascun danneggiato.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 6 ottobre 2025, n. 26826

Responsabilità sanitaria – perdita feto

In tema di responsabilità sanitaria, la perdita del feto imputabile a omissioni e ritardi dei medici è morfologicamente assimilabile al danno da perdita del rapporto parentale; tale danno rileva tanto nella sua dimensione di sofferenza interiore patita sul piano morale soggettivo, quanto nell'attitudine a riflettersi sugli aspetti dinamico-relazionali della vita quotidiana dei genitori e degli altri eventuali soggetti aventi diritto al risarcimento.

La Suprema Corte di Cassazione enuncia, quali principi di diritto, cui il Giudice del rinvio dovrà attenersi, i seguenti: “In tema di Responsabilità sanitaria, il danno da perdita del feto imputabile ad omissioni e ritardi dei medici è morfologicamente assimilabile al danno da perdita del rapporto parentale, che rileva tanto nella sua dimensione di sofferenza interiore patita sul piano morale soggettivo, quanto nella sua attitudine a riflettersi sugli aspetti dinamico-relazionali della vita quotidiana dei genitori e degli altri eventuali soggetti aventi diritto al risarcimento del danno.”; “… la perdita del frutto del concepimento prima della sua venuta in vita, imputabile a omissioni e ritardi dei medici, determina la risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale, che si manifesta prevalentemente in termini di intensa sofferenza interiore tanto del padre, quanto (e soprattutto) della madre…”.”


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 3 ottobre 2025, n.26656

Risarcimento del danno – condotta colposa del passeggero (cintura di sicurezza non allacciata) ed efficienza causale del danno subito

In caso di sinistro stradale, la condotta colposa del passeggero consistente nel mancato uso delle cinture di sicurezza può esaurire l'intera efficienza causale del danno subito, a condizione che sia dimostrato che l'impiego delle cinture avrebbe neutralizzato le conseguenze del sinistro. La Suprema Corte afferma pertanto che il passeggero che agisce contro il conducente e l'assicurazione del veicolo avversario (sebbene ritenuto responsabile al 50% dell'incidente) non ha diritto al risarcimento se le lesioni subite sono dovute al fatto di non aver indossato la cintura di sicurezza.


Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 12 settembre 2025, n. 25126

Presupposti per risarcimento del danno da parte del danneggiato

In tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno, salvo diversa previsione legislativa espressamente disciplinata. In caso di fallimento del danneggiante, l'indennizzo assicurativo deve essere corrisposto direttamente al fallimento, e il danneggiato può far valere il proprio credito nei confronti del passivo fallimentare con il privilegio speciale di cui all'art. 2767 c.c. o all'art. 2751-bis, n. 1, c.c.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 2 settembre 2025, n. 24404

Equa riparazione per irragionevole durata del processo ex art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89 anche per le persone giuridiche - requisiti

In tema di equa riparazione per l'irragionevole durata del processo ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, anche per le persone giuridiche il danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo correlato a turbamenti di carattere psicologico, è conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a causa dei disagi e dei turbamenti di carattere psicologico che la lesione di tale diritto solitamente provoca alle persone preposte alla gestione dell'ente o ai suoi membri.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 28 agosto 2025, n. 24056

Cose in custodia – richiesta giudiziale di risarcimento danni - Responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. è di natura oggettiva

La responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva. È sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito. Il caso fortuito può consistere in un fatto naturale, in una condotta di un terzo estraneo tanto al custode quanto al danneggiato, oppure in un comportamento della vittima.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 26 agosto 2025, n. 23881

Immissioni intollerabili, ex art. 2043 c.c. – immobile condotto in locazione – non rileva la responsabilità per danni da cose in custodia per l’attività illecita altrui

In materia di immissioni intollerabili ex art. 2043 c.c., la responsabilità del locatore si configura solo ove abbia concorso al fatto dannoso, anche locando l'immobile con consapevolezza della possibile produzione di immissioni o omettendo iniziative difensive; è necessaria la prova della prevedibilità del pregiudizio. Non è configurabile una custodia dell'attività illecita del conduttore ex art. 2051 c.c. Quanto al condominio, la vigilanza sull'osservanza del regolamento è affidata all'amministratore ex art. 1130 c.c., sicché l'omissione di quest'ultimo non comporta automatica responsabilità solidale del condominio


Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 25 agosto 2025, n. 23822

Circolazione stradale – tutela risarcitoria per terzo trasportato ex art. 141 del D.Lgs. n. 209/2005 e L'azione di rivalsa dell'assicuratore nei confronti del proprio assicurato

La tutela prevista dall'art. 141 del D.Lgs. n. 209/2005, che consente al terzo trasportato di ottenere il risarcimento 'a prescindere dall'accertamento della responsabilità', presuppone il coinvolgimento nel sinistro di almeno due veicoli. Non è applicabile, quindi, ai sinistri che vedono coinvolto un solo veicolo. La Suprema Corte afferma che “La ratio della disposizione è, infatti, quella di agevolare il conseguimento del risarcimento da parte del trasportato nelle complesse vicende sinistrose che vedono coinvolti più veicoli e, di conseguenza, più imprese assicuratrici, evitando al danneggiato di dover attendere i tempi dell'accertamento delle rispettive responsabilità. Ne consegue che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 Cod. Ass., da esercitarsi nei confronti dell' impresa di assicurazione del responsabile civile (cfr. anche Cass., 08/10/2019, n. 25033; Cass., 23/06/2021, n. 17963)”.


Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 30 luglio 2025, n. 21901

Circolazione stradale – assicurazione della responsabilità civile – valutazione della condotta colposa delle parti coinvolte nel sinistro

La valutazione della concreta condotta colposa delle parti coinvolte nel sinistro e la conseguente ripartizione dell'apporto causale rispettivamente dato rientrano nella competenza del giudice di merito e restano sottratte al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico.


Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 7 luglio 2025, n. 18399

Circolazione stradale – accertamento della dinamica del sinistro (con costituzione in giudizio della Compagnia assicurativa)

L'accertamento della dinamica del sinistro non è discutibile in sede di legittimità, per cui ogni ulteriore contestazione sul punto si risolve nel tentativo di sollecitare un diverso e non consentito esame del merito, dal momento che lo stabilire quale sia stata la dinamica di un sinistro stradale; il valutare se alcuno dei conducenti abbia vinto la presunzione posta a suo carico dall'art. 2054, secondo comma, c.c. e il graduare le colpe dei corresponsabili sono altrettanti accertamenti di fatto riservati al giudice di merito.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 7 luglio 2025, n. 18405

Difformità e vizi dell’opera – rovina e difetti di cose immobili – qualificazione della responsabilità (responsabilità professionale)

La disciplina prevista dall'art. 1669 c.c., relativa alla rovina e difetti di cose immobili, ha natura extracontrattuale e può essere fatta valere dal committente nei confronti di chiunque abbia contribuito alla realizzazione dell'opera, inclusi progettista e direttore dei lavori. Tuttavia, tale responsabilità si configura come responsabilità professionale, regolata dalle norme del contratto d'opera professionale e non dal codice civile in materia di appalto.