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Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 26 dicembre 2025, n. 34217

Diritti della personalità – Responsabilità civile - Illecito trattamento dei dati personali

In tema di protezione dei dati personali, l'annotazione della deindicizzazione prevista dall'art. 64-ter, commi 1 e 3, disp. att. cod. proc. pen., "ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016", apposta su uno dei provvedimenti indicati, non determina una presunzione assoluta di fondatezza dell'istanza così da precludere al destinatario di quella misura qualsiasi potere valutativo. Ne consegue che i medesimi soggetti che già anteriormente all'entrata in vigore di detta norma si occupavano di vagliare le corrispondenti domande - ovverosia, ognuno con le proprie prerogative, il gestore del motore di ricerca oppure l'autorità amministrativa preposta o, infine, l'autorità giudiziaria - continuano ad operare nello stesso modo anche nel vigore del nuovo assetto prescrittivo, bilanciando nel concreto la tutela da apprestare al soggetto interessato all'oblio ed i diritti all'informazione, di cronaca e connessi.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 5 dicembre 2025, n. 31842

Risarcimento – condotta del sanitario e fattore naturale preesistente o concorrente

In materia di risarcimento del danno, qualora la produzione di un evento dannoso sia riconducibile alla concomitanza della condotta del sanitario e di un fattore naturale preesistente o concorrente (come una pregressa situazione patologica del danneggiato non legata alla condotta del sanitario da un nesso di dipendenza causale), il giudice deve accertare l'efficienza eziologica della condotta rispetto all'evento, tenendo conto delle prestazioni patologiche del danneggiato. Tuttavia, nella quantificazione del risarcimento, il giudice deve distinguere le conseguenze dannose risarcibili ai sensi dell'art. 1223 c.c., imputando al sanitario solo quelle e non anche le conseguenze determinate dal fortuito.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 30 novembre 2025, n. 31209

Risarcimento dei danni da incidente sul lavoro – responsabilità per cose in custodia

La Suprema Corte afferma, ex art. 2051 c.c., la responsabilità del proprietario di un capannone industriale per grave incidente sul lavoro verificatosi all’interno e determinato dalla mancata adozione delle opportune misure di sicurezza, ricordando in proposito come “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. riveste un carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la prova da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, sul custode gravando invece l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcun rilievo della diligenza o meno del custode (cfr. Cass. ord. 31.5.2023 n. 15447 e ancora Cass. n. 11152/2023 nonché S.U. 20943/2022)”.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 28 novembre 2025, n. 31191

Circolazione stradale – Sinistro – Onere della prova in capo al conducente dell’automezzo per esclusione della responsabilità civile

La Suprema Corte afferma che, in base a un costante orientamento giurisprudenziale, l'osservanza formale delle norme di prevenzione non è di per sé idonea a escludere la responsabilità del conducente dell'automezzo, il quale deve dimostrare, in concreto, di avere fatto tutto il possibile per evitare l'evento (v. per esempio Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 21761 del 29/07/2025; Cass., sez. III, 28 marzo 2022, n. 9856).


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 28 novembre 2025, n. 31167

Responsabilità civile del custode – concorso di colpa ovvero colpa esclusiva del danneggiato

La Suprema Corte afferma che la circostanza che il danneggiato abbia tenuto una condotta, benché non consentita, tutt'altro che imprevedibile (tanto da essere stata posta a base di normative specifiche volte a prevenirla) non inficia, in applicazione degli approdi della Corte di Cassazione sulla sufficienza della colpa del danneggiato ai fini dell'esclusione della responsabilità del custode (per tutte, v. Cass. n. 2376/2024 e Cass. n. 21065/2024), la correttezza della conclusione della Corte territoriale circa l'elisione del nesso causale tra la cosa in custodia e il sinistro, proprio e appunto in dipendenza dell'accertamento dell'esclusiva efficacia causale di quella colposa condotta, a fronte dell'altro accertamento di fatto del regolare funzionamento del meccanismo.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 11 novembre 2025, n. 29760

Responsabilità civile per danni da cose in custodia -valutazione della condotta del danneggiato

In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, valutata in relazione al grado di incidenza causale sull'evento dannoso, deve tener conto del dovere generale di ragionevole cautela; tanto più la situazione di possibile danno è prevedibile e superabile con l'adozione delle cautele normalmente attese, tanto più rilevante è l'efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato, fino a recidere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 24 ottobre 2025, n. 28272

Ricorso incidentale – giudizio di legittimità – Responsabilità civile e risarcimento dei danni da sinistro

In presenza di motivi di ricorso incidentale che impongono un riesame della dinamica del sinistro e dei correlati profili di responsabilità, il giudice di legittimità deve cassare la sentenza impugnata e rinviare al giudice di appello in diversa composizione per il nuovo esame dell'intera vicenda, compresi i profili di responsabilità e la parametrazione dei danni.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 20 ottobre 2025, n. 27923

Richiesta di risarcimento dei danni a seguito di lesione accidentale in spogliatoio scolastico – presupporti per la sussistenza della responsabilità

La Suprema Corte afferma che, al fine di stabilire se sia stata raggiunta, o meno, la prova della non imputabilità dell'evento dannoso – esonerativa della responsabilità ex art. 1218 c.c. a carico dell’M.I.U.R.– viene in rilievo, innanzitutto, "l'età degli allievi, che impone una vigilanza crescente con la diminuzione dell'età anagrafica" (Cass. Sez. 3, sent. 29 maggio 2013, n. 13457, Rv. 626650-01), essendosi, in particolare, precisato che "il contenuto dell'obbligo di vigilanza è inversamente proporzionale al grado di maturità degli alunni, onde con l'avvicinarsi di questi all'età del pieno discernimento il dovere di vigilanza dei precettori richiede in minor misura la loro continua presenza", e ciò perché siffatta condizione, nei casi in cui si controverta in merito al danno cagionato da uno studente ad un altro, è "tale da far presumere la non prevedibilità della condotta dannosa posta in essere" (Cass. Sez. 3, ord. 31 gennaio 2018, n. 2334, Rv. 647926-01; negli stessi termini pure Cass. Sez. 3, ord. 24 gennaio 2024, n. 2394, non massimata, peraltro relativa ad un caso di lesione cagionata ad un alunno volontariamente – e non, come nella specie, accidentalmente – da un altro).


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Sentenza, 17 ottobre 2025, n. 27756

Danni in materia civile e penale – Liquidazione e valutazione – Rapporto tra giudizio penale e giudizio civile

La cessazione degli effetti penali dovuti all'abolitio criminis non implica la dissoluzione delle statuizioni civili correlate all'illecito originario. Anche se depenalizzato, un comportamento già definitivamente accertato come illecito penale può costituire fonte di responsabilità civile, pur rimanendo disciplinarmente o contabilmente scorretto e configurabile come fatto ingiusto ex art. 2043 c.c. Il giudice civile, investito della questione in sede di rinvio ai sensi dell'art. 622 c.p.p., è tenuto ad effettuare una adeguata valutazione delle acquisizioni fattuali e probatorie già compiute innanzi al giudice penale.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 15 ottobre 2025, n. 27479

Responsabilità extracontrattuale – rilevanza civilistica delle prove assunte in sede penale

In un incidente mortale avvenuto all’interno di un parco giochi, la Corte di Cassazione ha ammesso la rilevanza delle prove penali nel processo civile (ed in particolare riconoscendo primaria importanza alla prova testimoniale), mancando nell’ordinamento processuale una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi istruttori.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 6 ottobre 2025, n. 26826

Responsabilità sanitaria – perdita feto

In tema di responsabilità sanitaria, la perdita del feto imputabile a omissioni e ritardi dei medici è morfologicamente assimilabile al danno da perdita del rapporto parentale; tale danno rileva tanto nella sua dimensione di sofferenza interiore patita sul piano morale soggettivo, quanto nell'attitudine a riflettersi sugli aspetti dinamico-relazionali della vita quotidiana dei genitori e degli altri eventuali soggetti aventi diritto al risarcimento.

La Suprema Corte di Cassazione enuncia, quali principi di diritto, cui il Giudice del rinvio dovrà attenersi, i seguenti: “In tema di Responsabilità sanitaria, il danno da perdita del feto imputabile ad omissioni e ritardi dei medici è morfologicamente assimilabile al danno da perdita del rapporto parentale, che rileva tanto nella sua dimensione di sofferenza interiore patita sul piano morale soggettivo, quanto nella sua attitudine a riflettersi sugli aspetti dinamico-relazionali della vita quotidiana dei genitori e degli altri eventuali soggetti aventi diritto al risarcimento del danno.”; “… la perdita del frutto del concepimento prima della sua venuta in vita, imputabile a omissioni e ritardi dei medici, determina la risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale, che si manifesta prevalentemente in termini di intensa sofferenza interiore tanto del padre, quanto (e soprattutto) della madre…”.”


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 3 ottobre 2025, n.26656

Risarcimento del danno – condotta colposa del passeggero (cintura di sicurezza non allacciata) ed efficienza causale del danno subito

In caso di sinistro stradale, la condotta colposa del passeggero consistente nel mancato uso delle cinture di sicurezza può esaurire l'intera efficienza causale del danno subito, a condizione che sia dimostrato che l'impiego delle cinture avrebbe neutralizzato le conseguenze del sinistro. La Suprema Corte afferma pertanto che il passeggero che agisce contro il conducente e l'assicurazione del veicolo avversario (sebbene ritenuto responsabile al 50% dell'incidente) non ha diritto al risarcimento se le lesioni subite sono dovute al fatto di non aver indossato la cintura di sicurezza.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 2 settembre 2025, n. 24404

Equa riparazione per irragionevole durata del processo ex art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89 anche per le persone giuridiche - requisiti

In tema di equa riparazione per l'irragionevole durata del processo ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, anche per le persone giuridiche il danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo correlato a turbamenti di carattere psicologico, è conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a causa dei disagi e dei turbamenti di carattere psicologico che la lesione di tale diritto solitamente provoca alle persone preposte alla gestione dell'ente o ai suoi membri.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 28 agosto 2025, n. 24056

Cose in custodia – richiesta giudiziale di risarcimento danni - Responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. è di natura oggettiva

La responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva. È sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito. Il caso fortuito può consistere in un fatto naturale, in una condotta di un terzo estraneo tanto al custode quanto al danneggiato, oppure in un comportamento della vittima.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 26 agosto 2025, n. 23881

Immissioni intollerabili, ex art. 2043 c.c. – immobile condotto in locazione – non rileva la responsabilità per danni da cose in custodia per l’attività illecita altrui

In materia di immissioni intollerabili ex art. 2043 c.c., la responsabilità del locatore si configura solo ove abbia concorso al fatto dannoso, anche locando l'immobile con consapevolezza della possibile produzione di immissioni o omettendo iniziative difensive; è necessaria la prova della prevedibilità del pregiudizio. Non è configurabile una custodia dell'attività illecita del conduttore ex art. 2051 c.c. Quanto al condominio, la vigilanza sull'osservanza del regolamento è affidata all'amministratore ex art. 1130 c.c., sicché l'omissione di quest'ultimo non comporta automatica responsabilità solidale del condominio


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 7 luglio 2025, n. 18405

Difformità e vizi dell’opera – rovina e difetti di cose immobili – qualificazione della responsabilità (responsabilità professionale)

La disciplina prevista dall'art. 1669 c.c., relativa alla rovina e difetti di cose immobili, ha natura extracontrattuale e può essere fatta valere dal committente nei confronti di chiunque abbia contribuito alla realizzazione dell'opera, inclusi progettista e direttore dei lavori. Tuttavia, tale responsabilità si configura come responsabilità professionale, regolata dalle norme del contratto d'opera professionale e non dal codice civile in materia di appalto.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Sentenza, 26 giugno 2025, n. 17264

Domanda giudiziale di risarcimento di forma specifica e per equivalente

In caso di domanda di risarcimento in forma specifica, è implicitamente inclusa anche la domanda di risarcimento per equivalente, costituendo quest'ultima un minus rispetto alla prima. Pertanto, il giudice del merito può disporre il risarcimento per equivalente d'ufficio, senza violare il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 18 giugno 2025, n. 16381

Risarcimento del danno – onere della prova sul danneggiato (danno evento e danno conseguenza)

In un giudizio di risarcimento del danno, è onere del danneggiato fornire la prova del danno concreto subito e dell'interesse al ripristino dello stato dei luoghi. Il danno evento non comporta automaticamente la risarcibilità se il danno conseguenza non è sufficientemente provato.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 10 giugno 2025, n. 15457

Negligenza e condotta colposa dell’esercente responsabilità genitoriale ed interruzione del nesso causale tra omissione imputabile al Comune (violativa di prescrizioni) ed evento dannoso

La condotta gravemente negligente ed inescusabile del genitore che lascia incustodite due minori e non vigila sulla loro sicurezza, consentendo che si tuffino in mare senza supervisione, costituisce causa prossima di rilievo capace di interrompere il nesso di causalità tra l'omissione imputabile al Comune (mancata segnalazione dell'assenza del servizio di salvataggio) e l'evento dannoso (annegamento). Pertanto, il comportamento del Comune, pur violativo di prescrizioni, non può essere considerato determinante ai fini della responsabilità risarcitoria se la condotta del genitore ha interrotto il legame causale tra le omissioni dell'ente e l'evento dannoso.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 23 maggio 2025, n. 13844

Art. 2050 c.c. – responsabilità civile dell’esercente di attività qualificata come pericolosa – dovere di informazione specifica dei rischi legati al consumo di prodotto

L'esercente un'attività qualificata come pericolosa ai sensi dell'art. 2050 cod. civ. è tenuto ad adottare tutte le misure idonee ad evitare il danno, inclusive di un'efficace informazione specifica sui rischi legati al consumo del prodotto, per andare esente da responsabilità. La mancata specifica informazione sui rischi per la salute connessi al fumo delle sigarette implica la responsabilità dell'esercente per i danni al consumatore.


Responsabilità civileCass. civ., Sez. III, Sentenza del 6 maggio 2025, n. 11881

Responsabilità civile medica – diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale all’esito della CTU – insanabile contraddizione motivazionale della sentenza

In tema di responsabilità medica, qualora il giudice di merito, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, riconosca il diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale senza accertare con elevata probabilità che le condotte omissive dei sanitari hanno causato il decesso del paziente, si configura un'insanabile contraddizione motivazionale che rende nulla la sentenza per violazione del disposto dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

Per la Suprema Corte, riguardo alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale “Le tabelle milanesi anteriori al 2022 non rispondono ai requisiti indicati in punto di perdita del rapporto

parentale (Cass.21/04/2021, n. 10579; Cass.29/09/2021, n.26300). La decisione impugnata, per quanto sopra osservato, deve essere cassata e nel giudizio di rinvio il giudice di merito, ove sia chiamato a liquidare il danno da perdita del rapporto parentale, dovrà fare applicazione di tabelle che rispondano ai requisiti sopra indicati (Cass.17/05/2023, n.13540)”, vale a dire una “tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l' indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull' importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”.


Responsabilità civileCorte di Cassazione, Sezione III, ordinanza, 29 aprile 2025, n. 11319

La Cassazione apre all’uso della Tabella Unica Nazionale per il danno biologico anche per sinistri precedenti il 5 marzo 2025. Non un’applicazione diretta, ma come parametro di uniformità

Importante sentenza per numerosi contenziosi oggi pendenti per il calcolo del risarcimento del danno biologico.

La Corte di Cassazione ha dato un’indicazione importante in materia invitando i giudicanti ad utilizzare come “parametro di riferimento” per il risarcimento del danno biologico anche per i sinistri verificatisi prima del 5 marzo 2025 la Tabella Unica Nazionale (TUN) per le macrolesioni.

Quanto precede, nonostante il DPR 13 gennaio 2025, n. 12, ne avesse disposto l’applicazione “ai sinistri verificatisi successivamente” a tale data di entrata in vigore.

La TUN diventa quindi “parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all’articolo 1226 del Codice Civile.


Responsabilità civileCass. civ., Sez. III, Ordinanza, 7 aprile 2025, n. 9083

Responsabilità civile – danni da cose in custodia – risarcimento dei danni propri dei parenti di vittima incidente sul lavoro

La domanda di risarcimento dei danni propri dei parenti di una vittima di un incidente sul lavoro (danni iure proprio) non è attratta dalla competenza del giudice del lavoro, ma appartiene alla cognizione del giudice ordinario, e l'eccezione di incompetenza per materia deve essere sollevata tempestivamente, a pena di decadenza, entro i termini di cui all'art. 38 c.p.c.

La Corte di Cassazione rileva come “la domanda ha ad oggetto danni propri dei parenti della vittima, e non iure hereditatis, e che, proprio per la natura dei danni, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte (da ultimo Cass. 907/2018), la controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario”.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, (data udienza 22.01.2025) del 01 aprile 2025, n. 8541

Responsabilità civile – valutazione del mancato rispetto del termine di ragionevole durata del processo

Agli effetti dell'apprezzamento del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la durata del processo presupposto va calcolata avendo riguardo all'intero svolgimento del processo medesimo, e non verificando se ciascuno dei suoi singoli gradi o fasi si sia, o meno, protratto oltre il rispettivo "standard" di ragionevolezza. Ne consegue che, qualora il processo si sia svolto in più gradi, come nel caso in esame, la durata complessiva si determina sommando il tempo effettivo trascorso per la sua definizione, senza alcun arrotondamento per i singoli gradi e con esclusione dei periodi di sospensione e di quelli compresi tra il "dies a quo" per proporre le impugnazioni ed il momento in cui l'impugnazione è effettivamente proposta, con arrotondamento ad un anno della frazione superiore a sei mesi operato solo una volta sulla durata complessiva così determinata.

La Corte di Cassazione, infatti, ricorda i propri precedenti orientamenti, conformi, sul punto “Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7943 del 2023; Cass. Sez. 2, 05/07/2022, n. 21194; Cass. Sez. 2, 30/10/2019, n. 27782; Cass. Sez. 6 - 2, 21/01/2019, n. 1520; Cass. Sez. 1, 13/04/2006, n. 8717.”