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Diritto societarioCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 13 dicembre 2025, n. 32551

Scissione di società - Intervento in causa e litisconsorzio – responsabilità solidale di tutti i soggetti coinvolti nell’operazione

In tema di scissione, delle obbligazioni gravanti sui beni oggetto delle poste patrimoniali interessate dall'operazione risponde sempre il soggetto cui, per effetto della stessa, esse siano state attribuite. Ai sensi dell'art. 2506-quater, terzo comma, cod. civ., per l'eventualità che le obbligazioni insistenti sui beni costituenti le predette poste non siano state adempiute dall'attributario, alla responsabilità di quest'ultimo si affianca in via solidale la responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nell'operazione, sia che i beni oggetto delle predette obbligazioni siano rimasti nel patrimonio della società scissa, sia che siano confluiti nei soggetti di nuova istituzione. Tuttavia, i soggetti neo-costituiti rispondono dell'obbligazione solo nei limiti del patrimonio netto assegnato per effetto della scissione, laddove integralmente responsabile rimane solo la società originariamente obbligata al momento dell'assunzione dell'obbligazione in epoca precedente alla scissione.


Diritto societarioCassazione Civile, Sez. V, Sentenza, 25 novembre 2025, n. 30845

Scissione societaria - Prova che il patrimonio netto della società originaria e della società risultante dalla scissione

In caso di scissione societaria, il contribuente deve fornire adeguata prova che il patrimonio netto della società originaria e della società risultante dalla scissione rappresentino la stessa entità giuridico-economica per evitare la doppia imposizione fiscale sul medesimo valore economico. La mancata prova di tale equiparazione patrimoniale comporta l'inammissibilità della richiesta di annullamento del versamento delle rate dell'imposta sostitutiva.


Diritto societarioCassazione Civile., Sez. III, Ordinanza, 15 novembre 2025, n. 30166

Legittimazione passiva dei soci in caso di estinzione della società – successione nelle obbligazioni residue

La responsabilità per i debiti della società estinta ai sensi dell'art. 2495, comma 3, c.c., si configura nei confronti dei soci indipendentemente dalla percezione di somme liquide derivanti dal bilancio finale di liquidazione.

La percezione di somme funge come limite massimo della responsabilità patrimoniale dei soci, ma non condiziona la loro legittimazione ad causam; l'interesse ad agire del creditore sociale non è escluso dalla mancata percezione di somme liquide.


Diritto societarioCassazione Civile, Sez. I, Sentenza, 14 novembre 2025, n. 30133

Diritto di recesso dei soci – deliberazione e votazione

Il socio che ha concorso all’effettuazione di un’operazione complessa non può recedere anche se non vota la delibera con la quale l’operazione si conclude. La Suprema Corte afferma ciò, interpretando l’art. 2437, primo comma, c.c., per cui il diritto di recesso spetta solo ai soci che non hanno concorso alla deliberazione, ma il “concorso” non si esaurisce nel voto espresso in assemblea; esso può manifestarsi anche attraverso la partecipazione sostanziale a un’operazione più ampia e articolata: se il socio ha contribuito alla realizzazione di un progetto unitario noto fin dall’origine, il diritto di recesso gli è precluso, anche se si è astenuto o non ha partecipato alla votazione nella delibera finale.

Cassazione civile., sez. III, Ordinanza, 15 novembre 2025, n. 30166


Diritto societarioCassazione Civile, Sez. V, Ordinanza, 29.10.2025, n. 28670

Mancato raggiungimento soglia di non operatività – onere della prova società

Il mancato raggiungimento della soglia di operatività prevista dall'art. 30 della legge n. 724/1994 costituisce una presunzione legale relativa di non operatività della società, comportante l'applicazione di un reddito minimo presunto. La società può invocare l'esistenza di situazioni oggettive, non imputabili, che abbiano impedito il raggiungimento dei ricavi, con onere probatorio a suo carico, dimostrando la non fittizietà di quanto dichiarato.


Diritto societarioTribunale di Brindisi, Sentenza, 23 ottobre 2025

Contratto di affitto di ramo d’azienda – Deposito cauzionale – Sequestro preventivo

Il Tribunale afferma che le somme che il proprietario affittante ha ricevuto a titolo di deposito cauzionale non possono essere trattenute né in caso di fallimento dell’affittuario né in caso di sottoposizione del suo patrimonio a sequestro nell’ambito di procedimento di prevenzione. È pertanto legittimo il decreto ingiuntivo che ordina l’immediato pagamento all’amministratore giudiziario dell’ammontare in deposito.

Nel caso di specie, come previsto dall’articolo 64 del Codice antimafia (D.lgs. n. 159/2011), in caso di sequestro successivo al fallimento, i beni della massa attiva, ivi compresi i crediti verso terzi, sono stati trasferiti alla gestione dell’amministratore giudiziario, mentre i crediti dei terzi verso il soggetto dichiarato fallito e i cui beni sono stati sottoposti a sequestro sono stati ritenuti assoggettati al procedimento di verifica di buona fede previsto dagli articoli 57 e ss. del Codice antimafia.


Diritto societarioCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 14 ottobre 2025, n. 27467

Vendita di partecipazione sociale – Litisconsorzio processuale necessario

Nella notificazione nei confronti di destinatario irreperibile, ex art. 140 c.p.c., dall'avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso l'Ufficio Comunale, che va allegato all'atto notificato, è necessario e sufficiente che risulti il trasferimento, il decesso del destinatario o altro fatto impeditivo (non della conoscenza effettiva, ma) della conoscibilità dell'avviso stesso. La Suprema Corte di Cassazione conclude che, nell’ipotesi di cause inscindibili, l'inosservanza, anche solo parziale, dell'ordine di integrazione del contraddittorio, determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione.


Diritto societarioCassazione Civile, Sez. III, Sentenza, 13 ottobre 2025, n. 27367

Esecuzione forzata - società in nome collettivo

In caso di decreto che ingiunga il pagamento di una somma di denaro ad una società in nome collettivo ed ai suoi soci illimitatamente responsabili, in via solidale, ma diretta e incondizionata, non opera il beneficio della preventiva escussione a favore dei soci intimati in base al monitorio divenuto definitivo nei loro confronti. Di conseguenza, in caso di mancata opposizione, la posizione debitoria dei soci resta indipendente da quella della società anche in caso di accoglimento dell’opposizione di quest’ultima.