In caso di affitto di ramo d'azienda, la rinuncia del lavoratore alla solidarietà del cessionario per le obbligazioni anteriori al trasferimento, è valida purché tale rinuncia riguardi diritti già maturati e sia effettuata in sede protetta
La conciliazione in sede sindacale è inefficace se l'assistenza prestata dal rappresentante sindacale non è effettiva, ovvero non pone il lavoratore in condizione di comprendere pienamente a quali diritti rinuncia e in quale misura.
Nel caso di specie, il Tribunale ha dichiarato la nullità del verbale di conciliazione sottoscritto dai lavoratori in sede sindacale, ritenendo non sufficiente la mera lettura del verbale da parte del conciliatore e la disponibilità a rispondere a eventuali domande. L'assenza di spiegazioni circa gli effetti della sottoscrizione e la portata delle rinunce, unitamente alla modalità di svolgimento dell'incontro in videoconferenza, non ha garantito un'effettiva assistenza ai lavoratori.
Di conseguenza, è stata affermata la responsabilità solidale del cessionario per le obbligazioni del cedente.