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Annullabilità delle dimissioni del lavoratore rassegnate sotto minaccia di licenziamento
Corte di Cassazione, sentenza n. 7190 del 18 marzo 2024
Con la pronuncia n. 7190 18 marzo 2024 la Cassazione stabilisce che le dimissioni del lavoratore rassegnate sotto minaccia di licenziamento sono annullabili per violenza morale, qualora venga accertata l'inesistenza del diritto del datore di lavoro di procedere al licenziamento per insussistenza dell'inadempimento addebitato al dipendente, dovendosi ritenere che, in detta ipotesi, il datore di lavoro, con la minaccia del licenziamento, abbia inteso perseguire un risultato non raggiungibile con illegittimo esercizio del diritto di recesso.