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Real EstateCassazione Civile Sez. II, 08 luglio 2024, n. 18545

La sostanziale identità del bene oggetto di trasferimento è elemento indispensabile anche in caso di trasferimento ex art. 2932 c.c

La sostanziale identità del bene oggetto del trasferimento costituisce elemento indispensabile di collegamento tra contratto preliminare e contratto definitivo, con la conseguenza che, in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, ai sensi dell'art. 2932 c.c., la sentenza che tiene luogo del contratto definitivo non concluso - dovendo necessariamente riprodurre, nella forma del provvedimento giurisdizionale, il medesimo assetto di interessi assunto dalle parti quale contenuto del contratto preliminare, senza possibilità di introdurvi modifiche – non può avere ad oggetto un appartamento o più appartamenti scelti dal promissario acquirente diversi da quelli contemplati nel preliminare come oggetto del futuro trasferimento e posti su un piano diverso dell'erigendo edificio.


Obbligazioni e contrattiGarante Privacy, provvedimento n. 572 del 4 luglio 2024

Violazione dei dati personali (data breach) - sanzione

Nell’agosto del 2023, la società era infatti stata oggetto di un attacco informatico di tipo ransomware che aveva causato il blocco dei server e di alcune postazioni di lavoro: tale attacco aveva comportato l’esfiltrazione di file contenenti i dati personali di circa 25mila interessati; le informazioni, successivamente pubblicate nel dark web, riguardavano dati anagrafici e di contatto, dati di accesso e identificazione, dati di pagamento, nonché dati relativi a condanne penali e reati e, tra quelli appartenenti a categorie particolari, dati che rivelano l’appartenenza sindacale e relativi alla salute.

Nonostante la vulnerabilità fosse stata segnalata, prima dal produttore del software, e poi dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, la società non aveva aggiornato, come raccomandato, i propri sistemi, venendo meno agli obblighi previsti dalla normativa di protezione dei dati personali, che richiedono l’adozione di misure tecniche e organizzative in grado di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Il Garante ha quindi ingiunto alla società, oltre al pagamento della sanzione pecuniaria, di effettuare un’azione straordinaria di analisi della vulnerabilità dei propri sistemi, di predisporre un piano per rilevare e gestire tali vulnerabilità e di individuare tempistiche di rilevamento e di risposta adeguate al rischio.


Diritto bancarioCassazione Civile Sez. I, 3 luglio 2024, n. 18230

Contratti bancari, la mancata consegna del documento contrattuale al cliente non determina la nullità del contratto

Il vincolo di forma imposto dal legislatore è composito, in quanto vi rientra, per specifico disposto normativo, anche la consegna del documento contrattuale, nel senso che la protezione del cliente si attua, nella fase di perfezionamento del contratto, anche attraverso la consegna del relativo documento.

La mancata consegna del contratto non pone, tuttavia, un problema di validità dello stesso in ambito bancario. L’art. 117, comma 3 t.u.b. disciplina la nullità del contratto per inosservanza della forma prescritta, mentre non ricorre nel caso di mancata consegna dello scritto. Ne deriva che la nullità di cui al comma 3 presidia l'osservanza della prescrizione attinente alla modalità espressiva dell'accordo, non anche l'adempimento dell'obbligo di consegna dello scritto



Diritto condominialeCassazione Civile Sez. II, 1° luglio 2024, n. 17975

Si possono installare i condizionatori sulle parti comuni?

Nel contesto condominiale, per identificare il limite all'immutazione della cosa comune, come previsto dall'art. 1102, comma 2 c.c., l'inservibilità della stessa non può essere intesa come un mero disagio rispetto al suo normale utilizzo, che è essenziale al concetto di innovazione, piuttosto, l'inservibilità si configura come l'effettiva inutilizzabilità della "res communis" rispetto alla sua fruibilità naturale.

Secondo la Suprema Corte, ai sensi dell'art. 1120 c.c., l'installazione, sulle parti comuni, di un impianto per il condizionamento d'aria a servizio di una unità immobiliare, che non presupponga la modificazione di tali parti, può essere compiuta dal singolo condomino per conto proprio, in via di principio senza richiedere al Condominio alcuna autorizzazione. Il rilascio o il diniego di una siffatta autorizzazione può tutt'al più significare l'inesistenza o l'esistenza di un interesse di altri condomini a fare uso delle cose comuni in modo pari a quello del condomino determinatosi all'installazione.

E’ però necessario che venga accertato se l'installazione su parti comuni di condizionatori al servizio di un'unità immobiliare determini alterazione della destinazione delle cose comuni, né impedisca ad altri condomini di farne parimenti uso.


Risarcimento danniCassazione Civile Sez. III, 28 giugno 2024, n. 17942

Caduta su pista da motocross e responsabilità delle parti

In caso di sinistro verificatosi su una pista da motocross, con riferimento all'onere di custodia gravante sul gestore del circuito e all'accertamento della sua connessa responsabilità, si dovrà valutare l’esistenza o meno di un pericolo "atipico", non facilmente evitabile anche da parte di un pilota sufficientemente esperto, restando invece relegato all'ordinaria casualità ogni altro evento rapportabile al pericolo "normale" o "tipico" connesso allo sport in questione.


Risarcimento danniCassazione Civile Sez. un., 26 giugno 2024, n. 17634

Responsabilità sanitaria, rivalsa dell'azienda ospedaliera sul medico e riparto di giurisdizione

Qualora l'azienda sanitaria venga condannata a risarcire il terzo danneggiato in conseguenza dell'errore commesso da soggetto legato all'ente da rapporto di servizio, la diminuzione patrimoniale che l'ente pubblico subisce integra danno erariale indiretto, che legittima l'azione di responsabilità contabile la quale, però, non esclude che l'amministrazione possa anche esperire le ordinarie azioni civilistiche di responsabilità.


Diritto bancarioCassazione Civile Sez. I, 25 giugno 2024, n. 17415

Bonifico errato – responsabilità banca per mancata verifica corrispondenza tra iban e beneficiario

In tema di responsabilità di una banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, nel caso in cui il beneficiario, nominativamente indicato, di un pagamento da eseguirsi tramite bonifico sia sprovvisto di conto di accredito presso la banca intermediaria, si applicano le regole di diritto comune. Grava quindi sull'intermediaria stessa, responsabile, secondo la teoria del 'contatto sociale qualificato', nei confronti del beneficiario rimasto insoddisfatto a causa dell'indicazione, rivelatasi inesatta, del proprio IBAN, l'onere di dimostrare di aver compiuto l'operazione di pagamento, richiestagli dal solvens, adottando tutte le cautele necessarie al fine di evitare il rischio di un'erronea individuazione di detto beneficiario, o quanto meno, di essersi adoperata per consentirgli la individuazione del soggetto concretamente gratificato del pagamento destinato, invece, al primo, anche comunicandogli, ove necessario, i relativi dati anagrafici o societari.


Diritto fallimentareCassazione Civile Sez. III, 21 giugno 2024, n. 17154

Ammissione al passivo del creditore basata sulla sentenza di condanna prima dell'apertura della procedura concorsuale

Se il creditore ottiene una sentenza di condanna del debitore (o, comunque, una sentenza di accertamento del credito,) prima dell’apertura, nei confronti di quest'ultimo, una procedura concorsuale, egli, sulla base di tale sentenza, pur soggetta ad impugnazione, deve essere ammesso al passivo con riserva ex art. 96 comma 2, n. 3 L.F. mentre il curatore può proporre l'impugnazione o proseguirla se era già stata proposta dalla parte in bonis, non determinandosi, pertanto, l'improcedibilità della domanda.


Real EstateCassazione Civile Sez. II, 21 giugno 2024, n. 17148

Preliminare di compravendita e mancanza di concessione edilizia: il preliminare non è nullo

La mancanza della concessione edilizia (o, quanto meno, della concessione edilizia in sanatoria) costituisce causa di nullità degli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi a edifici o loro parti. È necessario, difatti, che l'atto di compravendita di un immobile indichi gli estremi della concessione edilizia. La menzionata sanzione della nullità, di contro, non si applica al contratto preliminare, i cui effetti sono meramente obbligatori e non anche traslativi. Da ciò discende che le parti, pur in assenza di concessione edilizia, possono stipulare un contratto preliminare senza incorrere in alcuna nullità. In tali evenienze, il rilascio della concessione (anche in sanatoria) successivamente alla stipula del preliminare esclude la sanzione della nullità del contratto definitivo di compravendita, ovvero consente la pronuncia di sentenza ex art. 2932 c.c.


Risarcimento danniCassazione Civile Sez. III, 17 giugno 2024, n. 16737

Sulla valenza probatoria delle attestazioni contenute in una cartella clinica

Le attestazioni contenute in una cartella clinica, redatta da un'azienda ospedaliera pubblica, o da un ente convenzionato con il servizio sanitario pubblico, hanno natura di certificazione amministrati a cui si applica il regime di cui agli artt. 2699 e ss. C.c., per quanto attiene alla indicazione ivi contenute delle attività svolte nel corso di una terapia o di un intervento. La prova dell'effettivo svolgimento di attività non risultanti dalla cartella clinica stessa può essere invece fornita con ogni mezzo. Non sono coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa annotate.

PROCEDIMENTO CIVILE


Diritto condominialeCassazione Civile Sez. II, 17 giugno 2024, n. 16760

La delibera condominiale è nulla se incide sui beni di proprietà esclusiva dei condomini

Sono nulle, e perciò sottratte al termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c., le deliberazioni dell'assemblea condominiale che siano incorse in un "difetto assoluto di attribuzioni".

È così nulla la delibera dell'assemblea condominiale che assuma decisioni che riguardino i singoli condomini nell'ambito dei beni di loro proprietà esclusiva, salvo che non si riflettano sull'adeguato uso delle cose comune.


Diritto condominialeCassazione Civile Sez. II, 14 giugno 2024, n. 16654

Impugnazione di una delibera condominiale? La legittimazione ad agire spetta solo al condomino o al soggetto sul cui patrimonio incidono in via derivati gli effetti della delibera

L'azione di annullamento delle delibere dell'assemblea di condominio, disciplinata dall'art. 1137 c.c., presuppone, quale requisito di legittimazione, la sussistenza della qualità di condomino dell'attore non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione della controversia, atteso che la perdita di tale qualità determina la conseguente perdita dell'interesse ad agire.

Legittimati all'esercizio dell'azione ex art. 1137 c.c. sono, infatti, i soli condomini dissenzienti, assenti o astenuti e ciò discende dal principio maggioritario, dal quale è retto il funzionamento dell'assemblea, giacché, come la stessa norma prescrive, le deliberazioni prese dall'assemblea sono obbligatorie per tutti i condomini e perciò unicamente costoro possono far valere la contrarietà delle stesse alla legge o al regolamento di condominio.

Il diritto di impugnazione di una delibera condominiale non è un diritto primario, a differenza del diritto di proprietà, sicché la successione nel sottostante rapporto sostanziale di proprietà dell'unità immobiliare neppure determina da sé sola il trasferimento dell'interesse ad agire in capo a chi subentra nei diritti di condominio, e cioè dell'acquirente dell'unità immobiliare.

Lo status di condomino, e cioè di "avente diritto" (artt. 66 e 67 disp. att. c.c.) a partecipare all'assemblea, e perciò ad impugnarne le deliberazioni, attiene, dunque, alla legittimazione ad agire per annullamento ex art. 1137 c.c., ovvero al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La legittimazione ad agire per l'impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea manca, viceversa, ove l'attore non sia (più) un condomino, e la relativa carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

In sostanza, il venir meno, in corso di causa, del requisito di legittimazione consistente nell'essere l'attore condomino impedisce al giudice di pronunciare l'annullamento della deliberazione impugnata, essendo venuto meno il potere dell'attore di interloquire sul modo di operare dell'assemblea e di incidere sugli effetti da essa derivanti, a meno che lo stesso attore non prospetti che la permanente efficacia di detta delibera continua a ripercuotersi sulla sua sfera patrimoniale, ad esempio per essere egli tuttora obbligato a contribuire alle spese che quella aveva approvato e ripartito.


Risarcimento danniCassazione Civile, ordinanza interlocutoria Numero: 16477, del 13 giugno 2024 Presidente: C. De Chiara, Relatore: F. Terrusi

Cancellazione della società - Crediti oggetto di giudizio pendente - Tacita rinuncia - Successione da parte dei soci - Condizioni - Contrasto

La Sezione Prima civile, con riferimento ad un procedimento di ripetizione di indebito promosso da una società nei confronti dell’istituto di credito, ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, sulla quale esiste contrasto, circa la possibilità di configurare una tacita rinuncia a crediti della società, sub iudice e illiquidi, non compresi nel bilancio finale di liquidazione, ove questa venga cancellata dal registro delle imprese in pendenza di lite, con conseguente estinzione e impossibilità di trasferimento ai soci anche ai fini dell’art. 110 c.p.c.

Cassazione Civile, 7 maggio 2024, sentenza n. 12449


Risarcimento danniCassazione Civile, Sez. III, 7 giugno 2024, n. 15923

Responsabilità in caso di tamponamento a catena tra veicoli in movimento

Nel caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa. Nella diversa ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento trova applicazione l'art. 2054, comma 2, c.c., con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.


Real EstateCassazione Civile, Sezione III, 06 giugno 2024, n. 15801

La differenza tra patto di prelazione relativo alla vendita di un bene e contratto preliminare

La Cassazione ha avuto recentemente modo di soffermarsi sulle diverse tipologie di accordi preliminari e provvisori che le parti possono stipulare nel corso delle trattive in vista della stipulazione di un contratto che, definitivamente, regoli i rapporti tra le parti in ordine ad un determinato affare (vendita, permuta, locazione)

Le Parti, infatti, in detto momento possono decidere - nell'ambito della libertà negoziale loro riconosciuta dall'ordinamento ed eventualmente a suggello delle trattative stesse - di vincolarsi sia con negozi unilaterali, sia con preliminari o provvisori, per le più varie ragioni.

Le Parti possono scegliere liberamente, in tale ambito, proprio per il perseguimento dei loro interessi, tra diverse tipologie di istituti: ad esempio per restare ai negozi bilaterali, con il contratto preliminare possono obbligarsi (l'una o l'altra, o entrambe) alla stipula del contratto definitivo, entro un certo termine; con il patto di opzione, invece, possono riconoscere ad una parte il potere di concludere o meno il contratto, mediante una manifestazione di volontà; con il patto di prelazione, infine, possono attribuire ad una parte il diritto di essere preferita ad altri nella conclusione del contratto, a determinate condizioni, a seguito dell'interpello eseguito dal promittente.

Com'è ovvio, da detti accordi - in quanto strumentali e con efficacia più o meno limitata nel tempo, poiché collegati al definitivo regolamento degli interessi delle parti - discendono per le parti diritti ed obblighi, variamente diversificati, in relazione tipologie scelte.

Quindi, se il contratto preliminare determina l'insorgenza dell'obbligo - di una parte (se unilaterale) o di entrambe (se bilaterale) - di concludere il contratto definitivo e il correlativo diritto di pretendere che la parte obbligata presti il necessario consenso a tal fine, il patto di opzione attribuisce invece all'opzionario il diritto potestativo di concludere il contratto cui detto patto accede, mediante il connesso esercizio, cui corrisponde la posizione di soggezione dell'altra parte (concedente): la dichiarazione di volontà con cui l'opzionario esercita il diritto determina la conclusione del contratto.

A differenza del contratto preliminare unilaterale, che comporta l'immediata e definitiva assunzione dell'obbligazione di prestare il consenso per il contratto definitivo, il patto di prelazione relativo alla vendita di un bene genera, a carico del promittente, un'immediata obbligazione negativa di non vendere il bene ad altri, prima che il promissario-prelazionario dichiari di non voler esercitare il suo diritto di prelazione o lasci decorrere il termine al tal fine concessogli.

Al contempo, il patto di prelazione genera anche un'obbligazione positiva avente ad oggetto la denuncia da parte del promittente al promissario-prelazionario della sua proposta a vendere, nel caso si decida in tal senso.

Questa obbligazione, nel caso di vendita ad un terzo del bene predetto, sorge e si estrinseca in un inadempimento del promittente.

Il promissario-prelazionario non può chiederne l'adempimento in forma specifica, per incoercibilità di essa a seguito della vendita al terzo, ma soltanto il risarcimento del danno. Ciò, poiché che un patto di prelazione non è un contratto preliminare, il cui inadempimento sia coercibile ex art. 2932 c.c..

Allo stesso modo il caso di promessa di vendita ad un terzo del medesimo bene è ugualmente incoercibile, ai sensi dell'art. 2932 c.c., non configurando un preliminare.


Real EstateCassazione Civile, Sez. III, 05 giugno 2024, n. 15678

Nella procedura esecutiva gli atti compiuti dal proprietario-locatore sono inefficaci sia nei confronti dei creditori che del conduttore

La Suprema Corte è stata investita di un interessante caso riguardante un atto, nello specifico il diniego di rinnovo della locazione, posto in essere dal proprietario-locatore di un immobile pignorato, che poi ha pure resistito nel giudizio incardinato dal conduttore avverso tale diniego.

Nei primi due gradi di giudizio, per quanto qui interessa, è stata accertata la cessazione del contratto di locazione, con conseguente emissione dell’ordinanza di rilascio.

Il conduttore ha dunque proposto ricorso per Cassazione.

La Suprema Corte, dopo una disamina delle norme che regolano la procedura esecutiva, ha precisato che, dopo il pignoramento, pur permanendo l'identità del soggetto proprietario-locatore e debitore, muta il titolo del possesso da parte del medesimo, in quanto ogni sua attività costituisce conseguenza del potere di amministrazione e gestione del bene pignorato, di cui egli continua ad avere il possesso solo in qualità di organo ausiliario del giudice dell'esecuzione.

Il debitore è destinato ad essere custode del bene pignorato non per tutto il corso della procedura esecutiva, ma nella fase iniziale; quando si passa a quella liquidativa, la custodia dei beni pignorati è attribuita dal giudice ad un istituto autorizzato, oppure, nel caso di delega delle operazioni di vendita, al professionista delegato.

E, dunque, il proprietario-locatore di un immobile pignorato, che ne sia stato nominato custode, è legittimato a promuovere le azioni scaturenti dal contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile stesso solo nella sua qualità di custode e non in quella di proprietario-locatore.

Di contro, qualora il proprietario-locatore non sia nominato o non sia più il custode, gli atti da questi posti in essere sono inefficaci sia nei confronti dei creditori sia nei confronti del terzo conduttore, non essendo ipotizzabile una inefficacia relativa degli atti di gestione, tale che una disdetta o un recesso possano dirsi inopponibili nei confronti dei creditori del proprietario-locatore ed opponibili invece nei confronti del conduttore.

Tali atti, quindi, ove impropriamente comunicati al conduttore dal locatore-esecutato, non in qualità di custode o, bensì in tale qualità, ma in mancanza della autorizzazione del giudice dell'esecuzione, vanno considerati inefficaci anche nei confronti del conduttore, perché svolti da un soggetto che non era legittimato a esercitare i relativi poteri.

La Corte ricorda che è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, in caso di pignoramento dell'immobile locato eseguito in data antecedente alla scadenza del termine per l'esercizio della facoltà di disdetta del contratto locativo da parte del locatore, la rinnovazione della locazione necessita dell'autorizzazione del giudice dell'esecuzione, salvo che non si tratti di rinnovazione alla prima scadenza di locazione ad uso diverso, nel qual caso la rinnovazione discende ex lege e non necessita pertanto di autorizzazione.

Medesime considerazioni valgono anche per il diniego di rinnovo alla prima scadenza (il caso di specie), anch'essa scelta gestoria di natura negoziale, che si differenzia dalla disdetta solo per l'esigenza che sia correlata all'esistenza di gravi motivi.

Tale diniego costituisce un negozio unilaterale recettizio a contenuto patrimoniale espressione di una facoltà attribuita al locatore in presenza dei motivi tassativamente indicati dall'art. 29 L. n. 392/ 1978.

Come per la disdetta, la scelta se comunicare o meno il diniego per gravi motivi ha rilevanti effetti per la procedura e non può che essere riservata agli organi della stessa.

Oltre a tali considerazioni, la Suprema Corte ha dovuto affrontare anche la questione dell’inopponibilità del contratto di locazione alla procedura esecutiva.

Il contratto di locazione, infatti, era stato registrato dal proprietario-locatore nel corso della procedura esecutiva, registrazione che, secondo la Cassazione, costituisce essa stessa atto gestorio di grande rilevanza che il locatore-debitore esecutore non aveva il potere di compiere, se non nella qualità di custode e previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione.

In ogni caso, la registrazione del contratto eseguita a seguito dell’apertura della procedura, rendeva inopponibile il contratto di locazione alla procedura stessa.

Le considerazioni espresse nella motivazione dalla Corte hanno condotto alla cassazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato cessato il contratto di locazione e confermato l'ordinanza di rilascio, con rinvio della causa al giudice il quale dovrà attenersi al seguente principio di diritto: “In pendenza di procedura esecutiva sul bene oggetto di un contratto di locazione, gli atti del proprietario-locatore (debitore esecutato), se non sono realizzati dallo stesso in qualità di custode ovvero previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, sono privi di effetti, sia nei confronti della procedura che verso il conduttore, anche se la procedura esecutiva si estingue, per motivi diversi dalla vendita forzata del bene, anteriormente alla prima scadenza del rapporto.”.


Diritto fallimentareTrib. Napoli Nord, Est. Magliulo, 4 giugno 2024

Composizione negoziata crisi – Proroga misure protettive per superare inerzia creditori

Nella Composizione negoziata della crisi vi è l’obbligo delle banche di partecipare alle trattative in modo attivo e informato, nel rispetto del principio di leale collaborazione, dando riscontro con risposte tempestive e motivate. Nel caso di violazione dell’obbligo di partecipazione, non è prevista alcuna sanzione e questo può pregiudicare la parte proponente qualora i creditori invitati alle trattative assumano comportamenti di radicale inerzia. É possibile disporre, quale unico rimedio all’assoluta inerzia dei creditori, la proroga delle misure protettive al fine di portare il creditore a coltivare le trattative.


Diritto condominialeTribunale di Torino, Sezione VIII civile, 3 giugno 2024 n. 3247

La sostituzione del citofono con un videocitofono non è innovazione ma manutenzione straordinaria

Il Tribunale di Torino ha recentemente statuito che la sostituzione del citofono condominiale non rientra tra le innovazioni di cui all’art. 1120 c.c., ma trattasi di manutenzione straordinaria.

Sul punto si era già espressa la Corte di Appello di Genova con una sentenza, richiamata anche dal Tribunale di Torino, con la quale era stato ritenuto che la previsione del videocitofono non comporta un'innovazione, poiché si tratta evidentemente di un adeguamento tecnologico di un impianto realizzato in epoca diversa e con minori caratteristiche tecniche. Il concetto di innovazione impone una trasformazione, un'introduzione di un qualcosa di completamente estraneo a quello che ha caratterizzato il bene o l'impianto comune e poco si addice a scelte che invece attengono all'evoluzione dei meccanismi per effetto del progredire della tecnologia.


Diritto bancarioCassazione Civile Sez. I, 3 giugno 2024, n. 15470

Fideiussione – presenza di coobbligati – azione esecutiva verso entrambi i coobbligati per pagamento intera somma

Un creditore è legittimato a procurarsi un titolo giudiziale nei confronti di più obbligati in fideiussione per il pagamento di una determinata somma; non può invece agire esecutivamente per l'intero credito nei confronti di entrambi, dovendo scegliere in sede di esecuzione forzata quale dei due coobbligati (a diverso titolo) aggredire, promuovendo eventualmente l'azione esecutiva, in caso di non integrale soddisfazione, nei confronti dell'altro solo per il residuo. L’azione avviata verso entrambi i coobbligati costituisce ingiustificato arricchimento.


Diritto fallimentareCassazione Civile Sez. I, 30 maggio 2024, n. 15155

Esdebitazione – non concessione

Il beneficio dell'esdebitazione deve essere concesso, a meno che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti o siano stati soddisfatti in percentuale affatto irrisoria.


Diritto bancarioMutuo bancario - Piano di ammortamento “alla francese” - Omessa indicazione del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi - Indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto contrattuale e violazione della disciplina sulla trasparenza bancaria - Nullità - Esclusione.

Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 29 maggio 2024, n. 15130, Pres. D’Ascola, Est. Lamorgese

In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.


Diritto bancarioCassazione, Sez. I, ordinanza 29 maggio 2024 n. 14993

Banche - Contratto di conto corrente - Accertamento del rapporto di dare/avere - Ricostruzione contabile del rapporto - Art. 119 TUB - Indebito - Maggior danno - Art. 1224 cc

In tema di rapporti bancari, ai fini dell’accertamento del rapporto di dare/avere, è sempre possibile per il giudice di merito ricostruire i saldi attraverso l’impiego di mezzi di prova ulteriori.


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. I, 29 maggio 2024, n. 14993

L'estratto conto bancario come prova nelle interazioni finanziarie dei correntisti

Nel diritto bancario, il giudice può ricostruire i saldi contabili mancanti tramite prove idonee e complete in caso di estratti conto incompleti, per validare il saldo iniziale del periodo oggetto della produzione. La presentazione dell'estratto conto, sintesi delle transazioni del conto corrente, costituisce una prova del saldo, supportata dalle risposte della controparte e altre prove legali; se le informazioni sono disponibili in altri documenti come i riassunti scalari, la ricostruzione del consulente tecnico giustificata dal giudice è decisiva per il richiedente correntista.