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Nella procedura esecutiva gli atti compiuti dal proprietario-locatore sono inefficaci sia nei confronti dei creditori che del conduttore
Cassazione Civile, Sez. III, 05 giugno 2024, n. 15678
La Suprema Corte è stata investita di un interessante caso riguardante un atto, nello specifico il diniego di rinnovo della locazione, posto in essere dal proprietario-locatore di un immobile pignorato, che poi ha pure resistito nel giudizio incardinato dal conduttore avverso tale diniego.
Nei primi due gradi di giudizio, per quanto qui interessa, è stata accertata la cessazione del contratto di locazione, con conseguente emissione dell’ordinanza di rilascio.
Il conduttore ha dunque proposto ricorso per Cassazione.
La Suprema Corte, dopo una disamina delle norme che regolano la procedura esecutiva, ha precisato che, dopo il pignoramento, pur permanendo l'identità del soggetto proprietario-locatore e debitore, muta il titolo del possesso da parte del medesimo, in quanto ogni sua attività costituisce conseguenza del potere di amministrazione e gestione del bene pignorato, di cui egli continua ad avere il possesso solo in qualità di organo ausiliario del giudice dell'esecuzione.
Il debitore è destinato ad essere custode del bene pignorato non per tutto il corso della procedura esecutiva, ma nella fase iniziale; quando si passa a quella liquidativa, la custodia dei beni pignorati è attribuita dal giudice ad un istituto autorizzato, oppure, nel caso di delega delle operazioni di vendita, al professionista delegato.
E, dunque, il proprietario-locatore di un immobile pignorato, che ne sia stato nominato custode, è legittimato a promuovere le azioni scaturenti dal contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile stesso solo nella sua qualità di custode e non in quella di proprietario-locatore.
Di contro, qualora il proprietario-locatore non sia nominato o non sia più il custode, gli atti da questi posti in essere sono inefficaci sia nei confronti dei creditori sia nei confronti del terzo conduttore, non essendo ipotizzabile una inefficacia relativa degli atti di gestione, tale che una disdetta o un recesso possano dirsi inopponibili nei confronti dei creditori del proprietario-locatore ed opponibili invece nei confronti del conduttore.
Tali atti, quindi, ove impropriamente comunicati al conduttore dal locatore-esecutato, non in qualità di custode o, bensì in tale qualità, ma in mancanza della autorizzazione del giudice dell'esecuzione, vanno considerati inefficaci anche nei confronti del conduttore, perché svolti da un soggetto che non era legittimato a esercitare i relativi poteri.
La Corte ricorda che è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, in caso di pignoramento dell'immobile locato eseguito in data antecedente alla scadenza del termine per l'esercizio della facoltà di disdetta del contratto locativo da parte del locatore, la rinnovazione della locazione necessita dell'autorizzazione del giudice dell'esecuzione, salvo che non si tratti di rinnovazione alla prima scadenza di locazione ad uso diverso, nel qual caso la rinnovazione discende ex lege e non necessita pertanto di autorizzazione.
Medesime considerazioni valgono anche per il diniego di rinnovo alla prima scadenza (il caso di specie), anch'essa scelta gestoria di natura negoziale, che si differenzia dalla disdetta solo per l'esigenza che sia correlata all'esistenza di gravi motivi.
Tale diniego costituisce un negozio unilaterale recettizio a contenuto patrimoniale espressione di una facoltà attribuita al locatore in presenza dei motivi tassativamente indicati dall'art. 29 L. n. 392/ 1978.
Come per la disdetta, la scelta se comunicare o meno il diniego per gravi motivi ha rilevanti effetti per la procedura e non può che essere riservata agli organi della stessa.
Oltre a tali considerazioni, la Suprema Corte ha dovuto affrontare anche la questione dell’inopponibilità del contratto di locazione alla procedura esecutiva.
Il contratto di locazione, infatti, era stato registrato dal proprietario-locatore nel corso della procedura esecutiva, registrazione che, secondo la Cassazione, costituisce essa stessa atto gestorio di grande rilevanza che il locatore-debitore esecutore non aveva il potere di compiere, se non nella qualità di custode e previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione.
In ogni caso, la registrazione del contratto eseguita a seguito dell’apertura della procedura, rendeva inopponibile il contratto di locazione alla procedura stessa.
Le considerazioni espresse nella motivazione dalla Corte hanno condotto alla cassazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato cessato il contratto di locazione e confermato l'ordinanza di rilascio, con rinvio della causa al giudice il quale dovrà attenersi al seguente principio di diritto: “In pendenza di procedura esecutiva sul bene oggetto di un contratto di locazione, gli atti del proprietario-locatore (debitore esecutato), se non sono realizzati dallo stesso in qualità di custode ovvero previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, sono privi di effetti, sia nei confronti della procedura che verso il conduttore, anche se la procedura esecutiva si estingue, per motivi diversi dalla vendita forzata del bene, anteriormente alla prima scadenza del rapporto.”.